Cassazione Civile, Ordinanza n. 36183/2022 del 12/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una banca aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di una società e di due garanti personali per il pagamento di una somma a titolo di saldo debitore di rapporti di conto corrente assistiti da fideiussione. Gli ingiunti avevano proposto opposizione contestando, tra l’altro, l’idoneità probatoria degli estratti conto prodotti, la mancata prova di un preteso accordo successivo sugli interessi e la pretesa eccessiva incertezza del credito azionato. Il tribunale aveva rigettato l’opposizione e la corte d’appello aveva confermato, ritenendo che non vi fosse prova di un nuovo accordo modificativo dei tassi e che una consulenza contabile non fosse necessaria. In cassazione le ricorrenti hanno proposto quattro motivi: 1) nullità totale delle fideiussioni per conformità allo schema ABI e contrasto con la normativa antitrust, con rilievo officioso della nullità; 2) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. per mancata prova del credito e incompletezza della documentazione contabile; 3) ulteriore censura sulla mancanza degli estratti conto integrali e sull’impossibilità di fondare il convincimento su altre fonti; 4) omessa valutazione della documentazione bancaria e mancata ammissione della c.t.u. contabile. La controricorrente ha resistito al ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato che la questione della nullità antitrust delle fideiussioni era prospettata in modo generico, senza indicazione delle clausole, degli atti processuali e dei fatti posti a base della dedotta nullità; inoltre ha precisato che, anche a voler ritenere provati i presupposti, dalle fideiussioni conformi allo schema ABI può discendere al più una nullità parziale delle singole clausole illecite, non la nullità totale del contratto, salvo prova dell’interdipendenza dell’intero assetto negoziale. Sugli altri motivi ha riscontrato difetti di specificità e di confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la documentazione contabile era stata già prodotta in primo grado, la questione non era stata devoluta in appello nei termini poi riproposti in cassazione, e le censure tendevano a rimettere in discussione accertamenti di merito o temi già coperti da giudicato interno. Ha quindi condannato le ricorrenti alle spese e dato atto dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il vizio denunciato deve riguardare specificamente la decisione impugnata e confrontarsi con la sua ratio; non è ammissibile una censura generica o che prescinda dalle argomentazioni della sentenza impugnata.
Nel ricorso per cassazione la parte deve indicare e riprodurre gli atti e le clausole su cui fonda la censura, nonché specificare dove e come i fatti siano stati introdotti nel processo e siano rilevabili.
La censura sulla valutazione della prova è inammissibile se non si confronta con l’effettivo contenuto della decisione e se tende a sovvertire accertamenti di merito già compiuti.
Non può essere invocato per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, quando la sentenza impugnata abbia già ritenuto acquisiti i documenti rilevanti.
L’onere della prova del credito resta a carico del creditore, ma la censura è inammissibile se mira a contestare in cassazione questioni non devolute o già coperte da giudicato interno.
La nullità può essere rilevata d’ufficio anche in appello e in cassazione, ma solo se risultano già acquisiti al processo tutti gli elementi di fatto necessari a desumerla.
La tutela antitrust sulle fideiussioni ABI comporta, di regola, una nullità parziale limitata alle clausole riproduttive dell’intesa vietata, non l’estensione automatica all’intero contratto.
Le clausole fideiussorie conformi allo schema ABI vietato sono colpite, se del caso, dalla nullità delle sole clausole che riproducono l’intesa anticoncorrenziale.
art. 101 TFUE
La disciplina antitrust europea è richiamata come parametro di invalidità dell’intesa a monte e delle clausole a valle che ne riproducano il contenuto restrittivo della concorrenza.
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La nullità negoziale, anche quando è rilevabile d’ufficio, può essere dichiarata in cassazione solo se il fascicolo di merito contiene già tutti i fatti necessari per accertarla; in mancanza di tali elementi, la censura è inammissibile.
- Se in appello una questione rilevabile d’ufficio è stata specificamente dedotta e il giudice non vi ha pronunciato, la parte deve denunciare l’omessa pronuncia con motivo di ricorso; non può riproporre la questione come se fosse ancora liberamente esaminabile.
- Nelle fideiussioni conformi allo schema ABI censurato per antitrust, il rimedio ordinario è la nullità parziale delle clausole riproduttive dell’intesa vietata; la nullità totale richiede una specifica allegazione e prova dell’inscindibilità dell’intero assetto contrattuale.
- Il ricorso per cassazione deve indicare in modo puntuale la decisione censurata, la sua ratio e gli atti rilevanti: motivi generici, non localizzati o svincolati dalla motivazione impugnata sono inammissibili.
- Le censure che mirano a una diversa valutazione del materiale probatorio o a rimettere in discussione accertamenti già consolidati in appello non sono ammissibili in cassazione, specie quando il tema non sia stato devoluto con specifico motivo di gravame.
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