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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22784/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per detenzione di stupefacente a fini di spaccio in forma di lieve entità. Con il primo motivo ha censurato la ricostruzione probatoria, contestando la credibilità delle dichiarazioni eteroaccusatorie rese dalla coimputata e da altri dichiaranti e, in sostanza, chiedendo una rivalutazione nel merito del materiale istruttorio già esaminato dai giudici di merito. Con il secondo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che la decisione non avrebbe valorizzato elementi favorevoli alla persona dell'imputato. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto a ottenere una non consentita rivisitazione del fatto e comunque reiterativo di doglianze già proposte in appello; ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché manifestamente infondato, osservando che il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando manchino elementi positivi e quando la motivazione dia conto, anche solo richiamandoli, degli elementi di cui all'art. 133 c.p., valorizzando nel caso concreto la gravità del fatto, le modalità dell'azione, la personalità dell'imputato, i precedenti e il fatto commesso mentre l'imputato era sottoposto a detenzione domiciliare.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha escluso che i motivi introducessero questioni scrutinabili in sede di legittimità: il primo perché sollecitava una rivalutazione del compendio probatorio e riproponeva censure già esaminate in appello; il secondo perché contrastava con un orientamento consolidato secondo cui le attenuanti generiche possono essere negate in assenza di elementi positivi, con motivazione ancorata ai parametri dell'art. 133 c.p. In conseguenza, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma incriminatrice posta a base della condanna per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio in ipotesi di lieve entità.

  • art. 62-bis c.p.

    il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere motivato dall'assenza di elementi positivi; l'incensuratezza da sola non è sufficiente a fondare il beneficio.

  • art. 133 c.p.

    il giudice può fondare la valutazione sulle attenuanti generiche sugli elementi ritenuti preponderanti tra quelli relativi alla gravità del fatto, alle modalità dell'azione e alla personalità del reo.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito proporre doglianze che mirino a una nuova valutazione del materiale probatorio già apprezzato dai giudici di merito, salvo vizi motivazionali nei limiti consentiti.
  • Le censure sulla credibilità dei dichiaranti sono inammissibili se si risolvono nella richiesta di sostituire la propria lettura del compendio probatorio a quella logicamente e coerentemente adottata dal giudice di merito.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice evidenzi l'assenza di elementi positivi e valorizzi, anche in via sintetica, uno o più elementi di cui all'art. 133 c.p. ritenuti prevalenti.
  • Ai fini delle attenuanti generiche non è sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato, potendo il giudice negare il beneficio sulla base della gravità del fatto, delle modalità esecutive, dei precedenti e della personalità dell'agente.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto alle spese processuali e al pagamento della somma stabilita a favore della Cassa delle ammende, se non ricorrono ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCircostanze del reato
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

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