Cassazione Civile, Ordinanza n. 35448/2023 del 19/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione il decreto del Giudice di Pace che aveva convalidato il trattenimento disposto dal questore presso un Centro di permanenza per i rimpatri. Ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2 Cost. e 19 t.u. immigrazione e motivazione solo apparente o inesistente sulla mancata considerazione di elementi ostativi all'espulsione; 2) nullità del provvedimento per omessa motivazione sulla sussistenza dei presupposti di convalida; 3) violazione dell'art. 14, comma 3, t.u. immigrazione, dell'art. 103, comma 17, d.l. 34/2020 e dell'art. 13 Cost., sostenendo che il trattenimento fosse illegittimo perché pendeva un procedimento di emersione ex d.l. 34/2020, rigettato dal prefetto ma ancora impugnabile davanti al TAR.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha dichiarato l'inammissibilità della censura perché, per lamentare il mancato rilievo incidentale della manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo, era necessario indicare specificamente che nel giudizio di merito fossero emersi gli elementi dai quali tale illegittimità sarebbe risultata: il giudice non può svolgere accertamenti di fatto d'ufficio. Sul secondo motivo ha ritenuto sufficiente la motivazione del Giudice di Pace, che aveva indicato le ragioni della convalida richiamando i presupposti normativi e i dati fattuali (mancata richiesta del permesso, false dichiarazioni sull'identità, pericolosità, precedenti di polizia). Sul terzo motivo ha affermato che la sospensione prevista dall'art. 103 d.l. 34/2020 cessava con il rigetto dell'istanza di emersione, con conseguente reviviscenza del potere amministrativo di procedere; la sola pendenza del termine per impugnare il rigetto non estendeva l'effetto sospensivo, in assenza di una previsione espressa. Nessuna statuizione sulle spese per difetto di attività difensiva dell'intimata. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2 Cost.
invocato dal ricorrente in relazione alla tutela della persona, ma non accolto come parametro decisivo della decisione
art. 13 Cost.
richiamato in relazione alla libertà personale e al trattenimento, ma non ritenuto ostativo nel caso concreto
richiamato dal ricorrente come norma ostativa all'espulsione, senza che la Corte ravvisasse elementi specifici per il suo rilievo
interpretato in modo costituzionalmente orientato, nel senso che il giudice della convalida può rilevare incidentalmente la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo solo se questa emerga dagli atti, senza nuovi accertamenti di fatto
artt. 13 e 13-bis d.lgs. 286/1998
richiamati dal giudice di merito come base normativa del trattenimento e della convalida
la sospensione dei procedimenti amministrativi relativi all'ingresso e al soggiorno illegale cessa con il rigetto o l'archiviazione dell'istanza di emersione; la mera impugnabilità del rigetto non proroga la sospensione
art. 5, par. 1, CEDU
richiamato per affermare che la detenzione finalizzata all'espulsione è consentita solo se la procedura è regolare
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
presuppone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di convalida del trattenimento dello straniero, il giudice può rilevare incidentalmente la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo solo quando tale illegittimità emerga già dagli atti di causa; non è consentito procedere a un autonomo accertamento di fatto.
- La censura di omesso rilievo della manifesta illegittimità dell'espulsione è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente quali elementi, già emersi nel giudizio di merito, avrebbero dovuto indurre il giudice a rilevarla.
- La motivazione del provvedimento di convalida è sufficiente quando consente di ricostruire l'iter logico del giudice attraverso il richiamo dei presupposti normativi e dei fatti ritenuti rilevanti, anche in forma sintetica.
- La sospensione dei procedimenti amministrativi prevista da una norma eccezionale non può essere estesa oltre i casi espressamente previsti dal legislatore; una volta rigettata l'istanza che ne costituisce il presupposto, il potere amministrativo reviviscere, salvo diversa previsione espressa.
- La sola pendenza del termine per impugnare il rigetto di un'istanza amministrativa non comporta, di per sé, la permanenza dell'effetto sospensivo previsto dalla disciplina speciale.
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