Ordinanza n. 1680/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto della Questura di Roma di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, adottato in ragione di una condanna per il reato previsto dall’art. 628 c.p., ritenuto ostativo ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998. In sede cautelare ha dedotto che, per il titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, la condanna penale non determina automaticamente la revoca o l’allontanamento, essendo necessario un concreto giudizio di pericolosità sociale e una motivazione articolata, idonea a considerare la durata del soggiorno, l’inserimento sociale, familiare e lavorativo e gli ulteriori elementi rilevanti. La ricorrente ha rappresentato di risiedere in Italia dal 1999, di convivere stabilmente, di avere tenuto una condotta positiva dopo i fatti oggetto della condanna e di versare in una precaria condizione di salute. Ha inoltre contestato il difetto di motivazione del provvedimento, poiché l’amministrazione non avrebbe precisato i dettagli della condotta delittuosa e avrebbe svolto il necessario bilanciamento mediante clausole di stile e formule generiche, senza spiegare perché l’interesse pubblico dovesse prevalere sulle sue condizioni personali e sul radicamento in Italia.
La decisione
Il TAR, nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, ha ritenuto sussistenti i presupposti per disporre il riesame della posizione della ricorrente. Ha rilevato che, ai sensi dell’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998, nei confronti del titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non opera l’automatismo espulsivo fondato sulla mera condanna per un reato ostativo: l’amministrazione deve formulare un concreto giudizio di pericolosità sociale e motivare il bilanciamento tra l’interesse pubblico e la durata del soggiorno, l’inserimento sociale, familiare e lavorativo e gli altri elementi individuali. Il provvedimento impugnato è apparso carente perché non esplicitava i dettagli della condotta penalmente rilevante e utilizzava clausole generiche, non consentendo di comprendere le ragioni della prevalenza dell’interesse pubblico. Il giudice ha quindi sospeso nelle more il provvedimento di revoca e ordinato alla Questura il riesame della posizione, rinviando la decisione sulle spese e fissando la prosecuzione della trattazione alla camera di consiglio del 25 giugno 2026.
Norme richiamate
Disciplina i presupposti e i poteri cautelari del giudice amministrativo; la domanda cautelare è stata accolta con sospensione dell’atto e ordine di riesame.
art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998
Individua i reati ostativi richiamati dall’amministrazione per giustificare la revoca del titolo di soggiorno, ma il loro effetto non è stato ritenuto automaticamente decisivo nei confronti del titolare di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo.
art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998
Impone, per il diniego o la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, una valutazione concreta della pericolosità sociale e un motivato bilanciamento che consideri durata del soggiorno e inserimento sociale, familiare e lavorativo, escludendo l’automatismo fondato sulla sola condanna penale.
È il reato per il quale la ricorrente aveva riportato condanna e che l’amministrazione aveva considerato ostativo alla permanenza.
Massime di principio
- La condanna per un reato ostativo ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 non consente, da sola, la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo: l’amministrazione deve compiere un concreto giudizio di pericolosità sociale, nel rispetto della tutela rafforzata riconosciuta a tale categoria di soggiornanti.
- La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo richiede una motivazione effettiva e individualizzata, che consideri almeno la durata del soggiorno e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessato, nonché gli ulteriori elementi personali rilevanti.
- Il bilanciamento tra l’interesse pubblico all’allontanamento e la posizione dello straniero non può essere espresso mediante mere clausole di stile o formule generiche, ma deve rendere comprensibili le ragioni per cui gli interessi individuali sono ritenuti recessivi.
- Ai fini della valutazione della pericolosità sociale non è sufficiente il mero richiamo al titolo di reato della condanna: il provvedimento deve consentire di comprendere, per quanto necessario, la concreta gravità della condotta posta a fondamento della misura.
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