Ordinanza n. 798/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento - del decreto del Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare – I Reparto prot. n. -OMISSIS-del 28 dicembre 2022, conosciuto dal ricorrente solo in data 7 giugno 2023, di conferma della perdurante validità del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 4 luglio 2022, emesso nei riguardi del ricorrente, con il quale la sospensione precauzionale obbligatoria, ai sensi dell’articolo 915, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del 2010, è commutata in sospensione precauzionale facoltativa connessa a procedimento penale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 915, comma 2, 916 e 919 del decreto legislativo n. 66 del 2010, a decorrere dal 17 giugno 2021; - per quanto occorrer possa, del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 4 luglio 2022, con il quale la sospensione precauzionale obbligatoria, ai sensi dell’articolo 915, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del 2010, è commutata in sospensione precauzionale facoltativa connessa a procedimento penale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 915, comma 2, 916 e 919 del decreto legislativo n. 66 del 2010, a decorrere dal 17 giugno 2021; - per quanto occorrer possa, della proposta del Comandante generale, trasmessa con lettera prot. n. -OMISSIS-el 22 dicembre 2022; - di tutti gli altri atti presupposti o connessi o consequenziali a quelli impugnati;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di conferma della perdurante validità della commutazione della sospensione precauzionale obbligatoria in sospensione precauzionale facoltativa connessa a procedimento penale
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero della Difesa del 28 dicembre 2022, conosciuto il 7 giugno 2023, con cui è stata confermata la perdurante validità del precedente provvedimento del 4 luglio 2022. Quest’ultimo aveva commutato, con decorrenza dal 17 giugno 2021, la sospensione precauzionale obbligatoria prevista dall’art. 915, comma 1, del d.lgs. 66/2010 in sospensione precauzionale facoltativa connessa a procedimento penale, ai sensi degli artt. 915, comma 2, 916 e 919 del medesimo decreto legislativo. Sono stati altresì impugnati, per quanto occorrer possa, la proposta del Comandante generale del 22 dicembre 2022 e gli ulteriori atti presupposti, connessi o consequenziali. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi specifici di illegittimità dedotti dal ricorrente.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito la domanda di annullamento. Ritenendo necessario acquisire gli elementi utili alla decisione e richiamando esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio, ha disposto incombenti istruttori ai sensi degli artt. 46, comma 2, e 65, comma 3, c.p.a., nonché dell’art. 2, comma 2, c.p.a. Ha ordinato all’Amministrazione di depositare il provvedimento impugnato, gli atti del procedimento e ogni ulteriore chiarimento o documento utile ai fini del decidere, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Ha inoltre ordinato alla Segreteria la comunicazione del provvedimento e l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
Norme richiamate
art. 915, comma 1, d.lgs. 66/2010
sospensione precauzionale obbligatoria
La disposizione è indicata quale base normativa della sospensione precauzionale obbligatoria originariamente applicata al ricorrente.
art. 915, comma 2, d.lgs. 66/2010
sospensione precauzionale facoltativa
La disposizione è richiamata quale base normativa, insieme agli artt. 916 e 919, della commutazione della sospensione precauzionale.
art. 916 d.lgs. 66/2010
È richiamato, insieme agli artt. 915, comma 2, e 919, quale fondamento della sospensione precauzionale facoltativa connessa a procedimento penale.
art. 919 d.lgs. 66/2010
È richiamato, insieme agli artt. 915, comma 2, e 916, quale fondamento della sospensione precauzionale facoltativa connessa a procedimento penale.
art. 46, comma 2, c.p.a.
È richiamato nel quadro degli strumenti processuali utilizzati per acquisire dall’amministrazione gli atti e gli elementi necessari al giudizio.
art. 65, comma 3, c.p.a.
È richiamato quale base per la disposizione degli incombenti istruttori.
art. 2, comma 2, c.p.a.
È richiamato quale base per ordinare alla pubblica amministrazione il deposito del provvedimento, degli atti procedimentali e degli ulteriori chiarimenti o documenti utili.
art. 1 c.p.a.
celerità, effettività e concentrazione del giudizio
Il principio è richiamato per giustificare l’adozione degli incombenti istruttori in funzione della sollecita ed effettiva definizione del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Prima di decidere nel merito, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione il deposito del provvedimento impugnato, degli atti del procedimento e di ogni chiarimento o documento utile quando tali acquisizioni siano necessarie alla decisione.
- Gli incombenti istruttori possono essere disposti anche per esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio, in coerenza con i principi del processo amministrativo.
- L’ordinanza che dispone l’acquisizione documentale e i chiarimenti dell’amministrazione non definisce la domanda principale di annullamento e ha natura interlocutoria.
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