Ordinanza n. 797/2026 - Roma, Sezione 1B
per l’accertamento del diritto soggettivo alla retribuzione per il tempo di vestizione e svestizione dell'uniforme e conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento delle somme non corrisposte sin dal momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR non ha definito la domanda nel merito. Ritenendo necessario acquisire il provvedimento impugnato, gli atti del procedimento e ogni altro chiarimento o documento utile ai fini della decisione, ha disposto incombenti istruttori a carico dell'Amministrazione, da eseguire entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. La segreteria è stata incaricata della comunicazione e dell'oscuramento delle generalità delle parti.
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno proposto un'azione di accertamento del diritto soggettivo alla retribuzione per il tempo impiegato nella vestizione e svestizione dell'uniforme, chiedendo la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle somme asseritamente non corrisposte sin dall'instaurazione del rapporto di lavoro. Dall'ordinanza non emergono ulteriori motivi o articolazioni delle censure.
Norme richiamate
art. 46, comma 2, c.p.a.
Richiamato unitamente all'art. 65, comma 3, c.p.a. quale base normativa per gli incombenti istruttori.
art. 65, comma 3, c.p.a.
Richiamato quale base normativa per ordinare l'acquisizione di elementi istruttori necessari alla decisione.
art. 1 c.p.a.
La concentrazione, la celerità e l'effettività del giudizio sono richiamate quali esigenze che giustificano l'ordine istruttorio.
art. 2, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice di ordinare alla pubblica amministrazione il deposito del provvedimento impugnato, degli atti del procedimento e di ogni altro documento utile ai fini del decidere.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati in relazione alla tutela dei dati personali e all'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando gli elementi già acquisiti non consentono di definire la controversia, il giudice amministrativo può ordinare alla pubblica amministrazione il deposito del provvedimento, degli atti procedimentali e di ogni altro chiarimento o documento utile ai fini della decisione.
- L'ordine istruttorio può essere disposto per esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio, in funzione della successiva decisione della controversia e senza anticiparne l'esito nel merito.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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