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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05403/2025 del 01/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La cooperativa ha impugnato, prima in Tribunale e poi in appello, un verbale unico INAIL di accertamento e notificazione che aveva ricalcolato l'imponibile ai fini del premio assicurativo per il periodo 1.3.2013-31.12.2014, sulla base della qualificazione come rapporti di lavoro subordinato dei rapporti formalmente instaurati con alcuni soci. Secondo i giudici di merito, le prestazioni rese dai soci nell'ambito di appalti di pulizia e facchinaggio presentavano plurimi indici di subordinazione: continuità della prestazione, assenza di rischio imprenditoriale in capo ai lavoratori, mancanza di attrezzature proprie, obbligo di giustificare le assenze, inserimento nell'organizzazione aziendale, coordinamento direttivo della cooperativa, retribuzione oraria prestabilita e percezione di indennità previdenziali secondo il regime prescelto dalla cooperativa. Nel ricorso per cassazione la cooperativa ha proposto 12 motivi, denunciando violazione dell'art. 2094 c.c., degli artt. 3, 4 e 6 della l. n. 142/2001, dell'art. 2697 c.c., degli artt. 2729 e 115 c.p.c., nonché vizi motivazionali: in sintesi ha contestato i criteri di qualificazione della subordinazione, la rilevanza degli adempimenti fiscali e previdenziali, la distribuzione dell'onere della prova, l'uso di presunzioni semplici, il rigetto delle istanze istruttorie, il mancato esame di fatti decisivi, la valutazione del rischio di impresa dei soci e la disciplina del cd. lavoro disponibile nelle cooperative.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo che i motivi fossero in parte infondati e in parte inammissibili. Ha confermato che la sentenza di merito aveva svolto una motivazione adeguata, anche per relationem, e che la qualificazione dei rapporti come subordinati era stata compiuta correttamente sulla base delle reali modalità di esecuzione della prestazione e di plurimi indici sintomatici, apprezzati dal giudice di merito con valutazione insindacabile in sede di legittimità. Ha inoltre affermato che, nel caso di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. era inammissibile perché la ricorrente non aveva indicato divergenze tra le ragioni delle due decisioni di merito. Quanto ai profili relativi alla l. n. 142/2001, la Corte ha ribadito che la norma collega ai rapporti associativi e di lavoro i relativi effetti fiscali e previdenziali e non consente di sottrarsi allo schema qualificatorio inderogabile. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e sono stati dichiarati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2094 c.c.

    La subordinazione va accertata in concreto sulla base delle reali modalità di svolgimento del rapporto, prescindendo dalla qualificazione formale scelta dalle parti.

  • art. 2697 c.c.

    Le censure sull'onere della prova non possono tradursi in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio quando il giudice di merito abbia già espresso una motivazione congrua.

  • art. 2729 c.c.

    L'uso di presunzioni semplici è rimesso al giudice di merito, purché l'iter argomentativo sia logico e coerente; non è consentito in cassazione sostituire una diversa lettura degli indici presuntivi.

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza è infondata se mira in realtà a contestare la valutazione delle prove e il mancato accoglimento delle istanze istruttorie, attività riservate al giudice di merito.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte richiama i limiti del sindacato di legittimità: i motivi devono denunciare specifiche violazioni di legge o vizi motivazionali nei ristretti confini del giudizio di cassazione.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In caso di doppia conforme, il ricorrente che deduca il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. deve indicare le differenti ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito, altrimenti il motivo è inammissibile.

  • L. n. 142/2001

    art. 1, commi 2, 3 e 4; artt. 3, 4 e 6

    Nei rapporti dei soci lavoratori di cooperativa la disciplina speciale non esclude l'applicazione dello schema qualificatorio del rapporto di lavoro secondo le modalità concrete; dagli instaurati rapporti associativi e di lavoro derivano gli effetti fiscali e previdenziali corrispondenti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Al rigetto del ricorso consegue, ove dovuto, l'obbligo del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • La qualificazione di un rapporto come subordinato o autonomo deve essere compiuta in concreto, avendo riguardo alle modalità effettive di esecuzione della prestazione e agli indici sintomatici della subordinazione, non alla sola veste formale del contratto.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare le censure di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle prove; la scelta delle fonti del convincimento e la ponderazione degli elementi istruttori spettano al giudice di merito.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è deducibile solo se il ricorrente individua specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • Nelle cooperative, la disciplina speciale dei soci lavoratori non esonera dal controllo sulla reale natura del rapporto di lavoro e non neutralizza gli effetti previdenziali e fiscali conseguenti alla qualificazione concreta del rapporto stesso.
  • La contestazione del mancato ammissione di prove orali o della valutazione di indici presuntivi non è ammissibile in cassazione quando mira soltanto a ottenere una diversa ricostruzione del fatto già valutato in modo congruo dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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