Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47657/2023 del 28/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava in Cassazione l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Reggio Calabria (26/05/2023) che aveva respinto l'appello avverso il provvedimento del Tribunale di Locri (13/02/2023) che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari. Il motivo dedotto era, in sintesi (ex art. 173 disp.att. c.p.p.), la mancanza o insufficienza della motivazione, la sua manifesta illogicità e contraddittorietà in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari: si contestava che il Tribunale non avesse valutato adeguatamente lo stato del dibattimento e le deposizioni rese a Locri (dalle quali, secondo la ricorrente, non emergerebbe il suo coinvolgimento nell'associazione), che il reato contestato alla ricorrente fosse solo il reato "fine" (capo 7) di natura secondaria rispetto alle imputazioni generali, e che le conclusioni sulla pericolosità (recidiva, fuga) fossero basate su argomentazioni generiche e apparenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati. Ha ritenuto che il Tribunale della Libertà avesse adeguatamente motivato (pagg. 2-3 dell'ordinanza impugnata) la permanenza delle esigenze cautelari anche alla luce dello stato del dibattimento, valorizzando la contestazione associativa quale elemento concreto del pericolo di reiterazione e collegando il pericolo di fuga alla nazionalità straniera della ricorrente. Tale valutazione, fondata su circostanze di fatto non smentite, è stata considerata non censurabile in Cassazione. Conseguentemente la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma terzo, c.p.p., ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416 c.p.

    Riferimento alla contestazione di associazione: la Corte ha ritenuto che l'imputazione associativa sia idonea a fondare concretamente il pericolo di reiterazione, giustificando la permanenza della misura cautelare.

  • art. 643 c.p.

    Articolo relativo al reato contestato tra i capi di imputazione; non è stata ritenuta dalla ricorrente la sua marginalità tale da escludere esigenze cautelari, e il giudice ha valutato complessivamente le imputazioni.

  • art. 173 disp.att. c.p.p.

    Norma richiamata per la strutturazione del motivo in Cassazione; il ricorso è stato formulato sulla base dell'articolo come unico motivo di cassazione (carenza/insufficienza di motivazione).

  • art. 606, comma terzo, c.p.p.

    La Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso ai sensi di questa norma, che disciplina i motivi di ricorso in Cassazione ritenuti manifestamente infondati o inammissibili.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che autorizza la condanna al pagamento delle spese processuali e all'assegnazione di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso infondato; applicata alla ricorrente per determinare la sanzione pecuniaria (euro 3.000).

Massime di principio

  • La permanenza di una misura cautelare può essere confermata quando il giudice ritiene che la contestazione associativa concretizzi un pericolo di reiterazione: la valutazione è rimessa al giudice di merito e, salvo manifesta illogicità, è difficilmente sindacabile in Cassazione.
  • La sola consulenza difensiva che indichi carenze probatorie non è sufficiente a invalidare la motivazione del giudice se questi ha prodotto una valutazione circostanziata collegando fatti e esigenze cautelari.
  • La nazionalità straniera può costituire elemento ritenuto rilevante dal giudice ai fini del pericolo di fuga, se connessa alle circostanze del caso concreto.
  • Per ottenere l'annullamento o la revoca di misure cautelari occorre dimostrare specifici elementi di fatto che smentiscano le ragioni poste a fondamento della misura (es. prova che esclude il rischio di reiterazione o di fuga); mere censure generiche sulla motivazione difficilmente bastano in Cassazione.
  • La dichiarazione di inammissibilità in Cassazione può comportare condanne per spese e l'imposizione di somme alla Cassa delle Ammende quando il ricorso è ritenuto di colpa o temerario; pertanto va valutata la convenienza di impugnare senza nuovi elementi probatori rilevanti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.