Cassazione Civile, Ordinanza n. 24846/2021 del 15/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti della titolare di un'azienda agrituristica, con recupero a tassazione di maggiori IVA, IRPEF e IRAP per l'anno 2005, per asserita indebita detrazione di costi e omessa contabilizzazione di ricavi. L'accertamento si fondava su un calcolo presuntivo della farina acquistata: dal quantitativo fatturato veniva detratta la quota ritenuta destinata a pane, pizza, dolci e taralli, mentre il residuo era stimato come utilizzato per i primi piatti, assumendo 200 grammi per piatto. Da ciò l'Ufficio ricavava 6.553 piatti, di cui 4.585 non fatturati, con corrispettivo stimato in euro 13,82 per menù. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto solo in parte, confermando l'accertamento limitatamente ai costi indebitamente detratti. In appello la CTR riduceva i ricavi tassabili a euro 4.120,8, ricalcolando in senso più favorevole alla contribuente la farina acquistata, i piatti ricavabili e il prezzo unitario del menù. L'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo denunciava vizio di motivazione insufficiente e illogica ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. e art. 62 d.lgs. 546/1992, lamentando che la CTR, pur condividendo il metodo di accertamento, avesse rideterminato i quantitativi senza spiegare perché non avesse seguito i conteggi analitici dell'Ufficio; con il secondo deduceva ultrapetizione, sostenendo che la contribuente non aveva specificamente censurato il calcolo del valore del fatturato evaso in euro 13,84 per piatto di pasta. La contribuente resisteva con controricorso e memoria, chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e ha rigettato il secondo. Ha ritenuto che la sentenza della CTR fosse carente di motivazione sul punto decisivo del quantitativo di farina acquistata, poiché aveva fissato apoditticamente il dato in kg 1.617 senza indicare il percorso logico e senza confrontarsi con il conteggio analitico dell'Ufficio, pur avendo riconosciuto corretto il metodo di accertamento fondato proprio sulla quantità complessiva di farina acquistata. Ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame in fatto e regoli anche le spese. Ha invece escluso l'ultrapetizione, rilevando che la contribuente aveva impugnato integralmente l'accertamento, contestando sia la quantità di farina sia la ricostruzione dei redditi di impresa sulla base dei menù somministrati e del loro valore; pertanto la CTR non aveva deciso oltre i limiti della domanda. L'esito complessivo del ricorso è stato di accoglimento parziale con cassazione e rinvio.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
testo anteriore alla modifica intervenuta con il d.l. 22 giugno 2012 n. 83
nel regime applicabile ratione temporis, il vizio di motivazione può essere censurato quando la sentenza non espone adeguatamente il percorso logico-argomentativo seguito per giungere alla decisione sui fatti decisivi
art. 62, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato come norma processuale applicabile al giudizio tributario, in relazione al sindacato di legittimità sul vizio motivazionale
menzionato solo per precisare che la vicenda resta disciplinata dal testo previgente dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza deve dar conto non solo del giudizio finale, ma anche del processo logico-cognitivo che conduce il giudice dal materiale probatorio alla conclusione; è insufficiente una determinazione apodittica di dati decisivi quando venga disatteso un calcolo analitico senza esplicitare le ragioni del dissenso.
- Nel giudizio tributario, se il giudice di merito condivide il criterio di accertamento dell'Ufficio ma ne ridetermina i parametri quantitativi, deve indicare in modo puntuale le basi del ricalcolo e confrontarsi con gli elementi contabili o presuntivi specificamente prodotti dall'amministrazione.
- Il vizio di ultrapetizione ricorre solo quando il giudice attribuisce o nega un bene diverso da quello richiesto, introduce un titolo nuovo estraneo alla materia del contendere o rileva d'ufficio un'eccezione in senso stretto; non sussiste quando la parte abbia impugnato integralmente l'atto e il giudice si pronunci sui medesimi profili di contestazione.
- La censura di ultrapetizione non può essere fondata sul solo fatto che il giudice abbia effettuato una diversa quantificazione del prelievo o del reddito accertato, se tale rideterminazione si colloca entro l'oggetto dell'impugnazione proposta dal contribuente.
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