Cassazione Civile, Ordinanza n. 04499/2023 del 14/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comodante)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di comodato senza termine avente ad oggetto alcuni terreni siti nel Comune di Monteverdi Marittimo. Il comproprietario dei beni ha chiesto l’accertamento della legittimità del recesso dal comodato e la condanna del detentore alla restituzione. Il convenuto ha resistito chiedendo in via riconvenzionale l’accertamento dell’usucapione dei terreni, sostenendo di avere posseduto il bene in modo utile ad usucapire. I giudici di merito hanno accolto la domanda principale, ritenendo che la relazione con il bene derivasse da un titolo di comodato e che non fosse provato alcun atto di interversione del possesso. In cassazione il soccombente ha dedotto: 1) vizio di motivazione per mancata ammissione delle prove da lui richieste e per l’ammissione di prove esplorative della controparte; 2) nullità della sentenza per insufficiente motivazione, assumendo che la Corte d’appello avesse esaminato solo le prove ammesse e non anche quelle da lui articolate, con conseguente omesso esame della domanda riconvenzionale di usucapione; 3) nullità del contratto di comodato per genericità e indeterminatezza dell’oggetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché il vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione non è più deducibile nei termini prospettati, e perché le censure erano non specifiche e comunque volte a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, preclusa in sede di legittimità. Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché la questione della nullità del comodato non risultava trattata nella sentenza impugnata né era stato indicato quando fosse stata introdotta nei gradi di merito; inoltre, la doglianza era incompatibile con la domanda riconvenzionale di usucapione, che presuppone l’identificazione del bene. La parte ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come rito introduttivo del giudizio di merito relativo alla controversia, senza specifiche questioni interpretative affrontate dalla Corte.
La presunzione di possesso utile ad usucapionem non opera quando la relazione con la cosa deriva da un atto o fatto del proprietario che integra mera detenzione o precario; la detenzione può trasformarsi in possesso solo mediante interversione.
D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012
Ha ristretto il sindacato di legittimità sul vizio di motivazione, escludendo la deducibilità del semplice difetto di sufficienza o contraddittorietà della motivazione.
art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio motivazionale è deducibile solo nei limiti dell’anomalia motivazionale che si risolve in mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e incomprensibile; non è più censurabile il mero difetto di sufficienza della motivazione.
- Le censure relative al mancato esame di prove devono essere specifiche, indicando puntualmente il contenuto delle istanze istruttorie e la loro decisività, nonché il loro effettivo riproponimento nei gradi di merito quando necessario.
- In cassazione non è consentita una rivalutazione del fatto o delle risultanze istruttorie, poiché la scelta delle prove ritenute attendibili e decisive appartiene al giudice di merito.
- Quando la detenzione di un bene nasce da un comodato o comunque da un titolo che implica il consenso del proprietario, non opera la presunzione di possesso utile ad usucapionem; per mutare la detenzione in possesso occorre un atto di interversione idoneo a escludere il persistente godimento fondato sul consenso del proprietario.
- La domanda di usucapione presuppone la determinazione del bene e non è coerente con la deduzione della nullità del titolo che abbia originato la detenzione senza che la relativa questione risulti ritualmente introdotta e scrutinata nei gradi di merito.
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