Cassazione Penale, Sentenza n. 33124/2024 del 27/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contesta la sentenza che ha assolto l'imputato dall'accusa di lesioni personali stradali gravissime (fatto del 15/10/2017). L'accusa aveva sostenuto che l'imputato, effettuando una svolta a sinistra, non si era accertato della sicurezza della manovra e aveva così causato l'impatto con la motocicletta condotta da Vecchiatti, il quale avrebbe inoltre effettuato un sorpasso vietato. La parte civile ha prodotto una consulenza tecnica che stimava velocità elevata della moto e posizione d'urto oltre la linea di mezzeria; la difesa e due testi indifferenti hanno invece sostenuto che l'auto procedeva a bassa velocità, aveva segnalato la svolta e che la manovra pericolosa e repentina fu del motociclista.
La decisione
Tribunale di Monza (10/06/2021) ha assolto Nazzaro con la formula "perché il fatto non costituisce reato" ritenendo non credibile la ricostruzione della parte civile e valorizzando le dichiarazioni dei testi indifferenti e la consulenza della difesa (stima velocità moto elevata e auto a bassa velocità). Corte d'appello di Milano (13/10/2023) ha integralmente confermato la sentenza di primo grado, ritenendo attendibile il metodo di calcolo del consulente della difesa e le deposizioni dei testi, e rilevando l'assenza di prova della responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della parte civile, ritenendolo infondato; ha escluso che i giudici di merito abbiano usato "scienza privata" e ha ritenuto legittime le valutazioni tecniche e testimoniali dei giudici di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento, per legge, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 590-bis cod. pen. (lesioni personali stradali)
Articolo impugnato quale norma incriminatrice: i giudici hanno ritenuto non provata la colpa dell'imputato ai fini della condanna per lesioni stradali gravissime.
Richiamati nel contestare violazioni del codice della strada; i giudici di merito hanno valutato che non sussista prova della violazione da parte dell'imputato e che la manovra pericolosa sia stata del motociclista.
codice della strada, art. 146 comma 2 e art. 148 comma 12 (norme su sorpasso)
Norme evocate nella ricostruzione accusatoria in relazione al presunto sorpasso vietato del motociclista; i giudici hanno ritenuto che la condotta del motociclista fosse imprudente e imprevedibile.
Richiamato tra le norme processuali indicate nel ricorso; non ha trovato rilievo per mutare la decisione di merito.
Richiamato tra le norme processuali in tema di prova e istruttoria; i giudici hanno valutato corrette le valutazioni probatorie svolte.
Richiamato nel ricorso, senza che la sua invocazione abbia portato a una revisione della motivazione di merito.
art. 603 cod. proc. pen. e art. 603, comma 3-bis
Invocato in relazione alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria con perizia cinematica; la Corte ha ritenuto inapplicabile la rinnovazione quando non è stata ribaltata la sentenza di primo grado e ha ritenuto legittimo il rigetto della richiesta.
art. 616 cod. proc. pen. (condanna alle spese per il ricorso infondato)
Applicato dalla Cassazione per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali del ricorso.
Massime di principio
- In giudizio penale il giudice valuta nel complesso attendibilità delle prove tecniche e testimoniali: una consulenza peritale contraddetta da una perizia avversa e da testi indifferenti può condurre all'assoluzione.
- La mera divergenza tra consulenze tecniche non impedisce ai giudici di merito di scegliere quale perizia ritenere più attendibile, purché la motivazione sia congrua e non basata su "scienza privata".
- Per ottenere l'ammissione di una nuova perizia in appello o in Cassazione (rinnovazione dell'istruttoria) è necessario, tra l'altro, che sussistano profili che giustifichino il ribaltamento della decisione di primo grado; l'art. 603 c.p.p. impone limiti all'intervento peritale se i giudici di merito hanno già valutato la questione.
- In tema di responsabilità per sinistri stradali occorre provare la violazione delle norme della circolazione e il nesso causale con l'evento: se persistono dubbi ragionevoli sulla dinamica o sulla colpa del conducente, deve prevalere la regola in dubio pro reo (o in ordine civile la mancata prova della responsabilità).
- Le dichiarazioni di testimoni indifferenti e la congruenza delle risultanze materiali (danni ai veicoli, posizione dei corpi, tracce sulla sede stradale) possono rafforzare o smentire i risultati di calcoli cinematici, e i giudici di merito hanno ampia discrezionalità nel valutarne il peso.
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