Cassazione Penale, Sentenza n. 33127/2024 del 27/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per guida in stato di ebbrezza (art. 186, co.2, lett. b e 2-sexies CDS) sostenendo: 1) estinzione per prescrizione del reato, perché il termine massimo sarebbe spirato prima della pronuncia d'appello e la nuova disciplina (art.161-bis c.p.) non sarebbe applicabile; 2) nullità del decreto di citazione a giudizio in appello per mancato rispetto del nuovo termine minimo a comparire (art.601 co.3 c.p.p., 40 giorni); 3) omessa motivazione della Corte territoriale in ordine alla nullità del decreto e alle censure relative alla omologazione/malfunzionamento dell'etilometro (Drager Safety 7110/MK3), con richiamo a precedente del Tribunale di Bologna che avrebbe messo in dubbio la certificazione di omologazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. In sintesi: 1) la prescrizione non era maturata per i fatti del 19/8/2018 perché si applica la disciplina "Orlando" (legge 23/6/2017 n.103) che sospende il corso della prescrizione dal deposito della motivazione della sentenza di primo grado (6/4/2023) fino al dispositivo della sentenza di appello (27/3/2024), con conseguente interrompimento utile di 11 mesi e 21 giorni; 2) la censura sulla nullità del decreto di citazione in appello è infondata perché le Sezioni Unite hanno stabilito che il termine di 40 giorni previsto dall'art.601, come modificato dal d.lgs.150/2022, si applica solo alle impugnazioni proposte dal 1 luglio 2024, non al caso concreto; 3) la doglianza relativa all'omologazione/malfunzionamento dell'etilometro è inammissibile per carenza di allegazioni specifiche: l'onere di allegazione della parte difensiva sulla non affidabilità dello strumento non è stato adempiuto e, comunque, lo stato di alterazione dell'imputato era corroborato da segni clinici (alito vinoso, agitazione). Conseguentemente la sentenza di appello che aveva confermato la condanna (pena sostituita con lavoro di pubblica utilità) è stata confermata e il ricorso rigettato.
Norme richiamate
art. 186 cod. strada
Norma che punisce la guida in stato di ebbrezza; qui il fatto è stato qualificato ai sensi del comma 2, lett. b) e 2-sexies (tasso alcolemico riscontrato).
legge 23 giugno 2017 n.103 (c.d. legge Orlando)
Introdusse la sospensione del corso della prescrizione (art.159 comma 2 nel testo allora vigente). La Corte ritiene applicabile questa disciplina ai reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019, essendo più favorevole rispetto alla successiva disciplina.
art. 161-bis cod. proc. pen.
Introdotto dalla riforma Cartabia (legge n.134/2021): dispone la cessazione definitiva del corso della prescrizione con la sentenza di primo grado; la Corte ha ritenuto tale norma meno favorevole rispetto alla disciplina Orlando per i fatti del 2018.
art. 159, comma 2 cod. proc. pen.
Nel testo modificato dalla legge Orlando prevedeva la sospensione della prescrizione; la Corte applica tale sospensione per i fatti del 19/8/2018.
legge 9 gennaio 2019 n.3 (c.d. legge Bonafede)
Modificò temporaneamente la disciplina della sospensione rendendola più favorevole in un diverso arco temporale; la successiva abrogazione non elimina l'applicabilità della disciplina Orlando per i fatti compresi nel suo periodo di vigenza.
legge 27 settembre 2021 n.134 (riforma Cartabia)
Ha abrogato alcune disposizioni precedenti e introdotto l'art.161-bis; la Corte confronta le discipline con criterio di favore per l'imputato e conclude per l'applicazione della disciplina Orlando ai fatti del 2018.
art. 601 cod. proc. pen.
Stabilisce il termine a comparire per l'appello (modificato dal d.lgs.150/2022 a 40 giorni). Le Sezioni Unite hanno chiarito che la modifica è applicabile solo alle impugnazioni presentate dal 1/7/2024; quindi il decreto di citazione del 23/2/2024 non è nullo per mancato rispetto dei 40 giorni.
d.lgs. 10 ottobre 2022 n.150
Ha modificato, tra l'altro, l'art.601 c.p.p. aumentando il termine a comparire da 20 a 40 giorni; la Corte ne ha limitato l'applicazione temporale come sopra.
art. 544 cod. proc. pen.
Termine preso a riferimento per la sospensione/ decorso della prescrizione (deposito della motivazione della sentenza di primo grado); la sospensione operata ai sensi della legge Orlando decorre dal termine previsto da questa norma.
art. 379 DPR 495/1992 (Regolamento attuazione Codice della Strada)
commi 6,7,8 e comma 5 menzionato
Prevede omologazione e verifiche periodiche per gli etilometri; la giurisprudenza di legittimità attribuisce all'accusa l'onere di dimostrare omologazione e verifiche, ma la difesa deve allegare elementi concreti per contestare il buon funzionamento o la regolarità dell'omologazione.
art. 344-bis cod. proc. pen.
Regola l'improcedibilità per eccesso di durata del processo introdotta dalla riforma Cartabia; rilevante nel confronto delle discipline temporali ma applicabile ai fatti commessi dal 1/1/2020.
Massime di principio
- Per reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019 si applica la disciplina della legge Orlando (sospensione della prescrizione dal deposito della motivazione di primo grado fino al dispositivo del grado successivo), se questa è più favorevole rispetto alle norme successive.
- L'art.161-bis (cessazione definitiva della prescrizione con la sentenza di primo grado) è norma meno favorevole rispetto alla sospensione prevista dalla legge Orlando e non si applica retroattivamente ai fatti cui si applica la legge Orlando.
- La modifica del termine a comparire prevista dall'art.601 c.p.p. (40 giorni) è stata ritenuta dalle Sezioni Unite applicabile solo alle impugnazioni proposte dal 1/7/2024; pertanto, decreti di citazione anteriori non sono automaticamente nulli per mancato rispetto del termine di 40 giorni.
- Le censure sulla affidabilità dell'etilometro richiedono una specifica e tempestiva allegazione da parte della difesa: non è sufficiente richiamare precedenti di merito; va indicato in modo concreto il vizio (mancata omologazione, mancata verifica periodica, malfunzionamento) perché il giudice ne tenga conto.
- Nel calcolo della prescrizione vanno considerate le sospensioni previste dalle norme vigenti al tempo del fatto e gli effetti dei depositi di motivazione e delle pronunce di grado: le interruzioni o sospensioni operate da leggi intervenute nel tempo devono essere confrontate con il criterio della norma più favorevole all'imputato.
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