Cassazione Penale, Sentenza n. 33125/2024 del 27/08/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Firenze che, riformando l'assoluzione pronunciata dal G.i.p. in sede di giudizio abbreviato, l'ha condannata per omicidio stradale. I motivi di cassazione denunciano principalmente: violazione dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p. per omissione della rinnovazione dell'esame dei consulenti tecnici contrapposti (la Corte di appello ha riformato la decisione basandosi su valutazioni tecniche estratte dalle relazioni scritte senza ascoltare i periti); carenza e manifesta illogicità della motivazione rafforzata richiesta in caso di riforma di assoluzione (la Corte non ha adeguatamente confrontato e motivato il diverso apprezzamento rispetto al giudice di primo grado su punti decisivi: posizione e movimento del pedone al momento dell'investimento, tempo trascorso, tipologia e collocazione delle lesioni e velocità dell'imputata); omissione di perizia richiesta dalla difesa sulla dinamica; e insufficiente motivazione circa la determinazione dell'effetto attenuante speciale e la relativa misura della diminuzione di pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia illegittimamente riformato l'assoluzione senza rinnovare l'istruttoria peritale e senza dare una motivazione rafforzata adeguata, in violazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite. Ne è conseguito l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Firenze per un nuovo giudizio conforme ai principi indicati (rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e motivazione rafforzata). La Cassazione ha inoltre disposto che la Corte di merito provveda sulla regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
La Corte richiama il principio per cui, se in appello si opera una diversa valutazione di consulenze tecniche ritenute decisive, il giudice di appello deve rinnovare l'istruttoria assumendo nuovamente il contraddittorio dei consulenti (esame orale), non limitandosi alla mera lettura delle relazioni scritte; la mancata rinnovazione determina vizio di motivazione o nullità a regime intermedio.
art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.
Riferimento alle censure ammissibili in cassazione: vizio per omessa rinnovazione della prova peritale denunciabile e vizio di motivazione quando la decisione di appello è motivata in modo insufficiente rispetto alla riforma dell'assoluzione.
art. 533, cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto del canone del giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio" che deve essere rispettato nelle decisioni penali, specie quando si riformi un'assoluzione.
art. 589-bis, commi 6 e 7, cod. pen.
Norme sostanziali sull'omicidio stradale: comma 6 (aggravante) e comma 7 (attenuante speciale per concorso di colpa della vittima). La Corte osserva che la valutazione dell'effetto dell'attenuante e la misura della sua applicazione devono essere motivate; la sentenza impugnata ha riconosciuto l'attenuante speciale ma non ha spiegato adeguatamente la misura della diminuzione.
art. 141 e art. 193, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)
Norme del codice della strada richiamate nella contestazione (regolazione della velocità, conservazione controllo del veicolo, violazioni rilevanti ai fini della colpa specifica). La Corte non entra nel merito della dinamica senza rinnovazione peritale.
Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016 (Dasgupta); Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017 (Patalano); Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019 (Pavan)
Giurisprudenza delle Sezioni Unite richiamata: afferma il principio che la riforma di una sentenza assolutoria in appello, quando si basa su diversa valutazione di prove dichiarative o perizie, impone la rinnovazione dell'istruttoria ai sensi dell'art. 603 c. 3-bis e/o una motivazione rafforzata; la mancata osservanza determina vizio di motivazione o nullità intermedia.
Massime di principio
- Se in appello si assume una valutazione diversa di consulenze tecniche decisive per la decisione, il giudice d'appello deve rinnovare l'istruttoria e ascoltare i periti contrapposti (art. 603 c.3-bis c.p.p.); la sola lettura delle relazioni scritte non è sufficiente.
- La riforma in senso sfavorevole di un'assoluzione impone una "motivazione rafforzata": la Corte d'appello deve spiegare in modo compiuto perché le stesse prove assumono valore dimostrativo diverso rispetto al primo grado.
- Le valutazioni di natura tecnica (dinamica del sinistro, tipologia delle lesioni, collegamenti fisico-meccanici) esulano dal patrimonio conoscitivo del giudice e richiedono, se controverse, il contributo diretto degli esperti.
- L'omissione di rinnovare prove peritali decisive o la carenza della motivazione quando si ribalta un'assoluzione può portare all'annullamento con rinvio della sentenza di appello.
- Nelle ipotesi di concorso di colpa della vittima e riconoscimento di attenuanti speciali, il giudice deve motivare adeguatamente la misura della riduzione della pena e spiegare il rapporto con altre attenuanti applicate.
- In casi di incidente stradale con elementi tecnici rilevanti (velocità, visibilità, collocazione del pedone), le decisioni giudiziarie devono basarsi su perizie tecniche chiarificatrici e sul confronto diretto tra consulenti quando le conclusioni sono contrastanti.
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