Cassazione Penale, Sentenza n. 33129/2024 del 27/08/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale per il riesame di Lecce che aveva parzialmente riformato il provvedimento del G.I.P.; il ricorrente deduce quattro censure principali: 1) insufficiente motivazione e carenza di gravità indiziaria sui capi (lett. D, E, F e alfa), con rilievi sulla interpretazione di conversazioni e fotogrammi e sulla distonia del ruolo fornitore/acquirente; 2) violazione del divieto del "ne bis in idem" cautelare per talune contestazioni ritenute già comprese in precedente procedimento; 3) omissione di adeguata valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari e del "tempo silente" (distanza fra fatti del 2021 e custodia cautelare del 2023); 4) mancata considerazione della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 275, comma 3, c.p.p. e della possibile sostituzione della custodia con misure meno afflittive, dato il lungo periodo senza rilevanze successive e la precedente definizione con patteggiamento.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Ritiene che il Tribunale per il riesame abbia fornito motivazione non illogica né incongrua: ha valorizzato le prove video e i riscontri investigativi a sostegno della gravità indiziaria; ha correttamente escluso il "ne bis in idem" cautelare ritenendo le condotte non coincidenti per tempo o per oggetto (diversa sostanza/episodi); ha trattato l'attualità del pericolo e il "tempo silente" valutando prognosticamente il rischio di recidiva alla luce degli ingenti quantitativi, dei canali di approvvigionamento e della pregressa vicenda giudiziaria (arresto per 1 kg cocaina e 5 kg marijuana e successivo patteggiamento), nonché dei collegamenti con ambienti di criminalità organizzata; ha motivato la non idoneità degli arresti domiciliari (precedente detenzione della droga in casa e contatti con ambienti criminali). Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la cancelleria cura gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73
Norma sostanziale sulle ipotesi di detenzione e cessione di stupefacenti; la Corte ha ritenuto sussistenti indizi gravi in relazione a plurime violazioni di tale articolo, con riqualificazione di alcuni capi nel comma 4 ove il riesame l'ha ritenuto più appropriato.
codice di procedura penale - art. 273
Regole sulla motivazione dell'ordinanza; il ricorrente deduceva vizio di motivazione ai sensi dell'art. 273, ma la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale per il riesame sufficientemente congrua rispetto alle contestazioni.
codice di procedura penale - art. 274, comma 1, lett. c)
"requisito dell'attualità del pericolo"
Il requisito dell'attualità non equivale all'imminenza di specifiche occasioni delittuose ma richiede valutazione prognostica; la Corte conferma che il tribunale ha adeguatamente valutato il rischio di recidiva alla luce della fattispecie concreta e dei precedenti.
codice di procedura penale - art. 275, comma 3
Norma che disciplina la sostituzione o la modificazione della misura; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza sulla mancata applicazione/restio alla sostituzione, motivando l'insufficienza degli arresti domiciliari nel caso concreto.
codice di procedura penale - art. 309
Riferimento procedurale al riesame dell'ordinanza del G.I.P.; il Tribunale per il riesame ha esercitato i poteri di revisione e la Cassazione ha valutato la congruità della sua decisione.
codice di procedura penale - art. 616
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
disposizioni attuative c.p.p. - art. 94, comma 1-ter
Adempimenti della cancelleria relativi alla comunicazione della decisione; la sentenza dispone che la cancelleria provveda agli adempimenti previsti.
Giurisprudenza di legittimità richiamata
"In tema di misure caute/ari personali, il requisito dell'attualità del pericolo ... non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto" (richiami a varie pronunce)
La Corte richiama il principio consolidato secondo cui l'attualità del pericolo va valutata in chiave prognostica, considerando modalità della condotta, personalità e contesto; principio usato per avallare la valutazione del rischio di recidiva nonostante il tempo intercorso.
Massime di principio
- La gravità indiziaria va valutata nel suo complesso e il giudice può valorizzare elementi concreti (es. video, fotogrammi, riscontri investigativi); per criticare la gravità occorre confrontare punto per punto la motivazione già data dai giudici di merito.
- Il divieto del "ne bis in idem" cautelare richiede unicità dell'oggetto e della temporalità delle condotte: se le condotte sono diverse per tempo o per sostanza/oggetto, non opera automaticamente l'assorbimento cautelare.
- Il requisito dell'attualità del pericolo è valutazione prognostica: non serve prova di occasioni specifiche di recidiva, ma un giudizio sul rischio di reiterazione alla luce delle modalità, dei legami e dei quantitativi coinvolti; il "tempo silente" deve essere espressamente valutato dal giudice se invocato dalla difesa.
- La richiesta di sostituzione della custodia con misure meno afflittive impone di dimostrare l'idoneità di tali misure alla luce dei precedenti (es. uso dell'abitazione per occultare droga) e dei contatti con ambienti criminali; è compito della difesa produrre elementi concreti a sostegno dell'alternativa.
- Le censure di motivazione in Cassazione richiedono dimostrare l'assenza totale di ragioni o l'incongruità manifesta della motivazione del giudice di merito; una motivazione stringata ma logicamente coerente è spesso ritenuta sufficiente.
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