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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33129/2024 del 27/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale per il riesame di Lecce che aveva parzialmente riformato il provvedimento del G.I.P.; il ricorrente deduce quattro censure principali: 1) insufficiente motivazione e carenza di gravità indiziaria sui capi (lett. D, E, F e alfa), con rilievi sulla interpretazione di conversazioni e fotogrammi e sulla distonia del ruolo fornitore/acquirente; 2) violazione del divieto del "ne bis in idem" cautelare per talune contestazioni ritenute già comprese in precedente procedimento; 3) omissione di adeguata valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari e del "tempo silente" (distanza fra fatti del 2021 e custodia cautelare del 2023); 4) mancata considerazione della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 275, comma 3, c.p.p. e della possibile sostituzione della custodia con misure meno afflittive, dato il lungo periodo senza rilevanze successive e la precedente definizione con patteggiamento.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Ritiene che il Tribunale per il riesame abbia fornito motivazione non illogica né incongrua: ha valorizzato le prove video e i riscontri investigativi a sostegno della gravità indiziaria; ha correttamente escluso il "ne bis in idem" cautelare ritenendo le condotte non coincidenti per tempo o per oggetto (diversa sostanza/episodi); ha trattato l'attualità del pericolo e il "tempo silente" valutando prognosticamente il rischio di recidiva alla luce degli ingenti quantitativi, dei canali di approvvigionamento e della pregressa vicenda giudiziaria (arresto per 1 kg cocaina e 5 kg marijuana e successivo patteggiamento), nonché dei collegamenti con ambienti di criminalità organizzata; ha motivato la non idoneità degli arresti domiciliari (precedente detenzione della droga in casa e contatti con ambienti criminali). Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la cancelleria cura gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73

    Norma sostanziale sulle ipotesi di detenzione e cessione di stupefacenti; la Corte ha ritenuto sussistenti indizi gravi in relazione a plurime violazioni di tale articolo, con riqualificazione di alcuni capi nel comma 4 ove il riesame l'ha ritenuto più appropriato.

  • codice di procedura penale - art. 273

    Regole sulla motivazione dell'ordinanza; il ricorrente deduceva vizio di motivazione ai sensi dell'art. 273, ma la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale per il riesame sufficientemente congrua rispetto alle contestazioni.

  • codice di procedura penale - art. 274, comma 1, lett. c)

    "requisito dell'attualità del pericolo"

    Il requisito dell'attualità non equivale all'imminenza di specifiche occasioni delittuose ma richiede valutazione prognostica; la Corte conferma che il tribunale ha adeguatamente valutato il rischio di recidiva alla luce della fattispecie concreta e dei precedenti.

  • codice di procedura penale - art. 275, comma 3

    Norma che disciplina la sostituzione o la modificazione della misura; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza sulla mancata applicazione/restio alla sostituzione, motivando l'insufficienza degli arresti domiciliari nel caso concreto.

  • codice di procedura penale - art. 309

    Riferimento procedurale al riesame dell'ordinanza del G.I.P.; il Tribunale per il riesame ha esercitato i poteri di revisione e la Cassazione ha valutato la congruità della sua decisione.

  • codice di procedura penale - art. 616

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese.

  • disposizioni attuative c.p.p. - art. 94, comma 1-ter

    Adempimenti della cancelleria relativi alla comunicazione della decisione; la sentenza dispone che la cancelleria provveda agli adempimenti previsti.

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata

    "In tema di misure caute/ari personali, il requisito dell'attualità del pericolo ... non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto" (richiami a varie pronunce)

    La Corte richiama il principio consolidato secondo cui l'attualità del pericolo va valutata in chiave prognostica, considerando modalità della condotta, personalità e contesto; principio usato per avallare la valutazione del rischio di recidiva nonostante il tempo intercorso.

Massime di principio

  • La gravità indiziaria va valutata nel suo complesso e il giudice può valorizzare elementi concreti (es. video, fotogrammi, riscontri investigativi); per criticare la gravità occorre confrontare punto per punto la motivazione già data dai giudici di merito.
  • Il divieto del "ne bis in idem" cautelare richiede unicità dell'oggetto e della temporalità delle condotte: se le condotte sono diverse per tempo o per sostanza/oggetto, non opera automaticamente l'assorbimento cautelare.
  • Il requisito dell'attualità del pericolo è valutazione prognostica: non serve prova di occasioni specifiche di recidiva, ma un giudizio sul rischio di reiterazione alla luce delle modalità, dei legami e dei quantitativi coinvolti; il "tempo silente" deve essere espressamente valutato dal giudice se invocato dalla difesa.
  • La richiesta di sostituzione della custodia con misure meno afflittive impone di dimostrare l'idoneità di tali misure alla luce dei precedenti (es. uso dell'abitazione per occultare droga) e dei contatti con ambienti criminali; è compito della difesa produrre elementi concreti a sostegno dell'alternativa.
  • Le censure di motivazione in Cassazione richiedono dimostrare l'assenza totale di ragioni o l'incongruità manifesta della motivazione del giudice di merito; una motivazione stringata ma logicamente coerente è spesso ritenuta sufficiente.

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