Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33133/2024 del 27/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere per detenzione ai fini di spaccio di marijuana e hashish; censura principale consistente nella mancata o tardiva traduzione in lingua comprensibile (albanese) dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare e degli atti connessi, con violazione degli artt. 143, comma 2, 178 lett. c), 180 e 292 c.p.p., e dedotta motivazione meramente apparente. Si eccepiva che il G.i.p., essendo già emersa in udienza la mancata conoscenza dell'italiano, avrebbe dovuto disporre la traduzione prima della notifica dell'atto e che il ritardo (notifica traduzione il 3/1/2024) avrebbe determinato nullità insanabile degli atti.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il motivo: il G.i.p. nella convalida del 29/11/2023 aveva fatto tradurre oralmente in udienza dall'interprete albanese e aveva assegnato un termine congruo (7 giorni) per la traduzione scritta degli atti; il ritardo effettivo dell'ausiliario (35 giorni per la notifica) non comporta automaticamente la nullità ab origine degli atti, atteso che non risulta che il giudice sapesse "a priori" della condizione di alloglottismo al momento dell'adozione del provvedimento. Inoltre la giurisprudenza richiede che il soggetto alloglotta, per ottenere la nullità, allegi e dimostri un interesse concreto (pregiudizio attuale e verificabile) derivante dalla mancata o tardiva traduzione; il ricorrente non ha indicato un danno concreto. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come base per la pronuncia del Tribunale per il riesame (procedura di riesame delle misure cautelari)

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sostanziale contestata (detenzione e cessione di stupefacenti) rispetto alla quale è stata applicata la misura cautelare

  • art. 143 cod. proc. pen.

    Norma che tutela il diritto di difesa e impone la traduzione degli atti processuali quando noto il deficit linguistico; la questione è stata valutata alla luce della giurisprudenza sulle nullità connesse alla mancata traduzione

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle formalità e alle nullità degli atti processuali (lett. c) tra le disposizioni citate dalla difesa)

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Richiamato nella contestazione della difesa in tema di formalità e nullità processuali

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alle nullità derivanti dalla mancata traduzione di atti che incidono sulle garanzie difensive

  • Sezioni Unite, sent. n. 15069 del 26/10/2023 (Niecko Tomasz Pawel)

    "In materia di misure cautelari personali, l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di un imputato o indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 143 e 292 cod. proc. pen. Ove, invece, non sia già emerso che l'indagato o imputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l'ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua, che comporta l'obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine, la cui violazione determina la nullità dell'intera sequenza di atti processuali compiuti sino a quel momento, in essa compresa l'ordinanza di custodia cautelare"

    La Corte ha richiamato questa pronuncia per definire il principio: se la mancata conoscenza della lingua è nota prima dell'adozione dell'atto, la mancata traduzione determina nullità; se non è nota, l'atto è valido fino al momento in cui la mancata conoscenza emerge e allora scatta l'obbligo di traduzione in termine congruo. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che non fosse dimostrato che il G.i.p. sapesse "a priori" dell'alloglottismo.

  • Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 (Ivanov)

    Principio secondo cui lo status di straniero non determina automaticamente il diritto all'interprete; occorre l'accertamento dell'ignoranza della lingua italiana

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 2, n. 33455 del 20/04/2023 Mortellaro; Sez. 1, n. 13291 del 19/11/1998 Senneca; Sez. U. n. 6624 del 27/10/2011 Marinaj)

    Richiamate per il principio che l'interessato che denuncia nullità deve indicare un interesse concreto, attuale e verificabile (non bastano lagnanze astratte o pregiudizi potenziali) per ottenere l'annullamento

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di notificazione/annotazione a cura della Cancelleria dopo la decisione

Massime di principio

  • Se al momento dell'adozione di un provvedimento restrittivo è già emersa la mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'indagato, la mancata traduzione determina nullità dell'atto (Sez. U. 26/10/2023).
  • Lo status di straniero non è di per sé sufficiente per presumere l'ignoranza della lingua italiana: è necessario un accertamento o un'emersione della condizione di alloglottismo.
  • Il giudice che dispone la traduzione e assegna un termine ragionevole ad un interprete adempie all'obbligo formale; il ritardo dell'ausiliario non determina automaticamente la nullità se non è dimostrato un pregiudizio concreto derivante dal ritardo.
  • Chi invoca la nullità per mancata o tardiva traduzione ha l'onere di allegare un interesse concreto, attuale e verificabile (danno o svantaggio processuale effettivo): mere lamentele astratte non sono sufficienti.
  • Il termine per la traduzione deve essere congruo rispetto alla mole degli atti; termini manifestamente irragionevoli o ritardi ingiustificati possono comunque integrare profili di illegittimità, ma richiedono prova del pregiudizio o della illegittimità derivante.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.