Cassazione Penale, Sentenza n. 33131/2024 del 27/08/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale per il riesame che aveva confermato la custodia in carcere disposta dal G.i.p. il 15/12/2023 per reato ex art. 73 DPR 309/1990. Il ricorrente denunciava la violazione dei diritti dell'indagato per mancata traduzione in lingua comprensibile dell'ordinanza di applicazione della misura entro un termine congruo (richiamando artt. 143, comma 2; 178 lett. c); 180; 292 cod. proc. pen.), lamentando nullità del provvedimento genetico e degli atti successivi, nonché minorata difesa all'interrogatorio di garanzia e motivazione apparente. Si richiamava altresì la sentenza delle Sezioni Unite n. 15069/2023 e si sosteneva che fosse noto già dal 29/11/2023 che l'indagato non conosceva l'italiano (presenza di interprete già in sede di convalida), mentre la traduzione scritta dell'ordinanza è stata notificata in carcere solo il 30/12/2023, dopo il termine di 3 giorni e dopo il deposito del reclamo.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha richiamato e applicato i principi delle Sezioni Unite n. 15069/2023: se è già emerso che l'indagato alloglotta non conosce l'italiano, la mancata traduzione determina una nullità ab origine; tuttavia il soggetto alloglotta che invoca tale nullità deve dimostrare un interesse concreto, attuale e verificabile, ossia un pregiudizio specifico subito a causa della mancata traduzione. Nel caso di specie, pur essendo noto che l'indagato non conosce l'italiano e pur essendo la traduzione scritta tardiva, il Tribunale ha ritenuto che vi fosse stata traduzione simultanea in udienza e che il tempo intercorrente tra la notifica scritta (30/12/2023) e l'udienza camerale (04/01/2024) fosse congruo; inoltre il ricorrente non ha allegato un pregiudizio concreto derivante dalla mancata traduzione, per cui la doglianza è risultata infondata. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale contestata (traffico di stupefacenti); indicazione del capo di imputazione a carico dell'indagato
Norma richiamata per la pronuncia del Tribunale per il riesame (pronuncia ai sensi dell'art. 309)
art. 143, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'obbligo di traduzione degli atti per l'indagato alloglotta e alla possibile nullità derivante dalla sua violazione
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato tra le norme procedurali pertinenti alla validità degli atti e alle nullità
Norma citata tra quelle rilevanti per la validità degli atti processuali e per la posizione dell'indagato
Norma richiamata in relazione alle nullità degli atti processuali dovute alla mancata traduzione
Sezioni Unite, sentenza n. 15069 del 26/10/2023 (dep. 2024), ric. Niecko Tomasz Pawel
Principio centrale applicato: se risulta già che l'indagato alloglotta non conosce l'italiano, l'ordinanza non tradotta è affetta da nullità; se invece la circostanza emerge successivamente, l'ordinanza è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza e la traduzione è dovuta in un congruo termine. Inoltre, la parte che invoca la nullità deve allegare interesse concreto e pregiudizio effettivo
Sez. U., n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj
Richiamata per il principio sull'interesse a impugnare e sull'onere di dimostrare utilità concreta della impugnazione
Norma che dispone la condanna alle spese processuali per il ricorrente soccombente
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Adempimenti amministrativi a carico della cancelleria previsti in caso di revoca o modifica della misura; qui la cancelleria è incaricata degli adempimenti correlati
Massime di principio
- Se risulta già all'Autorità che l'indagato è alloglotta e non conosce l'italiano, la mancata traduzione dell'ordinanza cautelare determina una nullità di quei provvedimenti a regime ab origine
- Chi invoca la nullità per mancata traduzione ha l'onere di allegare un interesse concreto, attuale e verificabile: la mera asserzione astratta di pregiudizio non basta
- La presenza di traduzione simultanea in udienza può attenuare il pregiudizio derivante dalla tardiva traduzione scritta, soprattutto se è rimasto un tempo congruo tra la notifica scritta e l'udienza di impugnazione
- Se la mancata conoscenza della lingua emerge solo successivamente all'adozione del provvedimento, l'ordinanza è valida fino al momento della scoperta, ma la traduzione deve essere effettuata in un termine congruo e la sua violazione può determinare la nullità degli atti compiuti successivamente
- In casi simili la difesa dovrebbe: 1) documentare subito e chiaramente la mancata comprensione; 2) chiedere formalmente la traduzione e registrare la presenza dell'interprete; 3) allegare e dimostrare il concreto pregiudizio subito per massimizzare le chance di ottenere l'annullamento
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