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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33132/2024 del 27/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione; il ricorrente denunciava violazione di legge (artt. 314 e 315 c.p.p.) e carenza di motivazione circa la ritenuta sussistenza della colpa grave imputata al sindaco. Sosteneva che i fatti contestati non potevano integrare, nemmeno nella forma tentata, il reato di concussione (art. 317 c.p.) e che quindi la misura cautelare non avrebbe mai dovuto essere emessa, non essendo la condotta penalmente rilevante; chiedeva annullamento dell'ordinanza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'annullamento senza rinvio della sentenza di merito da parte della Corte di cassazione non equivalesse a una pronuncia che escluda ontologicamente la configurabilità del reato in ogni ipotesi; inoltre la Corte territoriale aveva indicato elementi di fatto (conversazioni intercettate, dichiarazioni testimoniali, comportamento "protervo" e clima di tensione instaurato dal sindaco) idonei a fondare la responsabilità concausativa nella privazione della libertà personale. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato infondato; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dall'amministrazione resistente.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla riparazione per ingiusta detenzione; il ricorso lamentava violazione procedurale e carenza di motivazione circa la colpa grave nella decisione sulla misura cautelare.

  • art. 315 cod. proc. pen.

    Ulteriore norma invocata sul tema della riparazione per ingiusta detenzione e dei relativi presupposti; richiamata a sostegno della censura per violazione di legge.

  • art. 56 e art. 317 cod. pen.

    Art. 56 (tentativo) e art. 317 (concussione): la giurisprudenza richiede, per il tentativo di concussione, non solo atti idonei ma anche una direzione non equivoca della condotta verso il conseguimento di una specifica prestazione patrimoniale; pertanto è necessario un comportamento costrittivo o induttivo specifico e funzionale all'ottenimento dell'utilità.

  • Corte di cassazione, Sez. 6, n. 8041 del 01/12/2020 (dep. 2021)

    "...per il delitto tentato... occorre una specifica condotta costrittiva... e un immediato e specifico nesso funzionale e teleologico tra la condotta del funzionario e quella che questi pretende dalla vittima..."

    La sentenza ha annullato senza rinvio la condanna per tentata concussione ritenendo che nei fatti contestati mancasse il comportamento costrittivo e il nesso teleologico richiesti; tuttavia non ha affermato l'inconfigurabilità assoluta del reato in astratto.

  • Corte di cassazione, Sez. 6, n. 11946 del 25/02/2013 (Cappelli) e Sez. 6, n. 14544 del 25/01/2011 (Lozupone)

    Precedenti che precisano che la cosiddetta "concussione ambientale" richiede comunque l'individuazione di specifici comportamenti costrittivi o induttivi per la configurazione del reato; la pressione ambientale di per sé non è sufficiente.

Massime di principio

  • L'annullamento di una condanna in sede di legittimità per mancata integrazione degli elementi del reato non implica automaticamente che la misura cautelare sia stata ingiusta o che sia sussistita colpa grave degli organi giudicanti: occorre valutare se, all'epoca della misura, esistessero elementi di fatto e di diritto che giustificassero ragionevolmente la privazione della libertà.
  • Per ottenere riparazione per ingiusta detenzione è necessario dimostrare che la privazione derivò da un errore non solo teorico ma gravemente colposo e che il comportamento del preteso responsabile non abbia avuto alcuna rilevanza causale o concausale nella adozione della misura.
  • Nelle ipotesi di concussione tentata, la giurisprudenza richiede prova di un comportamento costrittivo o induttivo specifico, diretto all'ottenimento di una prestazione patrimoniale determinata; condotte generiche di pressione o un "clima" di sopraffazione possono non essere sufficienti a integrare il reato, ma possono rilevare ai fini della valutazione del fatto e del contributo causale alla misura cautelare.
  • La valutazione della colpa concausativa che legittima la domanda di riparazione si fonda su un giudizio complessivo sugli elementi probatori disponibili quando la misura è stata adottata (intercettazioni, dichiarazioni, comportamenti documentati); pertanto la strategia difensiva deve mirare a dimostrare l'assenza di ogni apporto causale significativo del ricorrente alla decisione cautelare.
  • In fase di cassazione il ricorso deve confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi del provvedimento impugnato: argomentazioni generiche sulla "inconfigurabilità" astratta del reato sono deboli se non collocate rispetto ai motivi concreti che hanno indotto il giudice a disporre la riparazione o a rigettarla.
  • Per una migliore riuscita in casi analoghi è utile documentare tempestivamente, già in fase cautelare e di garanzia, l'irrilevanza penale degli addebiti, proporre elementi di prova che smentiscano il nesso teleologico e dimostrare l'assenza di atteggiamenti costrittivi o richieste di utilità specifiche.

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