Cassazione Civile, Ordinanza n. 12396/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto per la ristrutturazione di un immobile. La società appaltatrice ha chiesto il pagamento di somme ulteriori, assumendo di avere eseguito opere extra contratto. Il committente ha resistito, chiedendo a sua volta il risarcimento dei danni per inadempimento, vizi e difetti delle opere, mancata esecuzione di alcune lavorazioni e applicazione della penale per ritardo. Il Tribunale ha accolto solo in parte le pretese dell'appaltatrice; la Corte d'Appello ha riformato parzialmente la decisione, ritenendo che l'oggetto dell'appalto includesse anche opere riconducibili alla variante 1 già predisposta, che ulteriori opere fossero invece dovute alla variante 2 voluta dalla committenza e che, per effetto di tale variante sopravvenuta, la penale per ritardo non fosse più dovuta. In Cassazione l'appaltatrice ha proposto ricorso principale con sei motivi, lamentando: travisamento della prova e omesso esame di testimonianze/documenti sulla conoscenza e concordanza della variante 1; violazione delle regole sulle presunzioni semplici e sulla loro ammissibilità; violazione delle norme sull'interpretazione del contratto, sostenendo che il tenore letterale dell'art. 1 del contratto e il richiamo al permesso di costruire impedissero di estendere l'oggetto oltre quanto espressamente previsto; violazione dell'art. 115 c.p.c. per asserito uso di scienza privata; omessa pronuncia su specifiche censure interpretative. Il committente ha proposto ricorso incidentale con quattro motivi, deducendo: omessa pronuncia sulla sottrazione di alcune lavorazioni quantitative dal conteggio finale; erronea esclusione della responsabilità dell'appaltatrice per il vespaio aerato e l'umidità riscontrata; violazione della disciplina della penale per ritardo, sostenendo che la variante non avrebbe automaticamente eliminato il termine originario; e illegittima regolazione delle spese di lite. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi del ricorso principale e infondati o inammissibili quelli del ricorso incidentale, confermando la decisione di merito nei suoi capisaldi.
La decisione
La Corte ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto che le censure della società appaltatrice mirassero, in sostanza, a una revisione del merito non consentita in sede di legittimità: le doglianze su prove, presunzioni, interpretazione contrattuale e uso dell'art. 115 c.p.c. non superavano il controllo di ammissibilità. Ha inoltre confermato che la Corte d'Appello aveva correttamente ricostruito l'oggetto dell'appalto e la rilevanza delle varianti, e che la sopravvenienza di importanti variazioni richieste dal committente incideva sulla penale originariamente pattuita. Anche il ricorso incidentale è stato respinto: quanto alle lavorazioni in quantità maggiore, la Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione secondo cui, nell'appalto a corpo, esse restano a rischio dell'appaltatore; quanto al vespaio aerato, la censura era estranea alla ratio decidendi; quanto alla penale, la Corte ha ribadito che variazioni importanti del progetto possono sostituire consensualmente il regolamento contrattuale e far venir meno il termine originario, salvo nuovo accordo sul termine; quanto alle spese, la compensazione parziale è stata ritenuta giustificata dalla reciproca soccombenza. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate e la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La Corte ribadisce che in cassazione le censure devono rientrare nei motivi tassativi e non possono risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove.
Il ricorso deve indicare un preciso mezzo di critica; non è ammissibile una contestazione generica della valutazione di merito.
La violazione della norma è denunciabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dai poteri; non quando si contesta la valutazione del materiale probatorio o l'uso di nozioni di comune esperienza.
Non può essere invocato per censurare l'apprezzamento del materiale istruttorio, che resta riservato al giudice di merito.
La regola sul limite della prova testimoniale per contratti oltre una certa soglia non è assoluta, poiché il giudice può ammetterla discrezionalmente in ragione della qualità delle parti, della natura del contratto e delle circostanze del caso, con adeguata motivazione.
Le presunzioni semplici sono censurabili in cassazione solo se il giudice ne affermi l'ammissibilità o l'uso in assenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non basta contrapporre una diversa lettura dei fatti.
L'interpretazione del contratto richiede la ricostruzione della comune intenzione delle parti mediante un processo ermeneutico complessivo, che non si arresta al solo dato letterale.
La parte che ha predisposto il contratto può incidere sul criterio interpretativo, ma la censura è inammissibile se non indica specificamente il canone violato e il modo della violazione.
La penale per ritardo può venir meno se nel corso dell'appalto intervengono variazioni notevoli e importanti richieste dal committente, che sostituiscono consensualmente il regolamento originario; in mancanza di nuovo termine, il committente deve provare la colpa dell'appaltatore per il ritardo.
La censura che investe una motivazione svolta solo ad abundantiam è inammissibile per difetto di interesse, se quella norma non costituisce la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Richiamato dal ricorrente incidentale in tema di vizi e difformità dell'opera, ma la Corte ha ritenuto la relativa censura non decisiva rispetto alla ratio della decisione.
Richiamato dal ricorrente incidentale per il risarcimento dei vizi dell'opera, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di riferibilità alla ratio decidendi.
Richiamato dal ricorrente incidentale nel contesto dei difetti costruttivi, ma non è stato ritenuto fondante della decisione impugnata.
Le spese seguono la soccombenza; la riforma parziale e la soccombenza reciproca possono giustificare la compensazione.
In presenza di reciproca soccombenza, la compensazione, anche parziale, delle spese è ritenuta giustificata.
comma 1-quater e comma 1-bis
La Corte dà atto dei presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In cassazione non è ammissibile trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di rivalutazione del merito: le censure devono denunciare un vero error in iudicando o un vizio di legittimità specifico.
- La denuncia di violazione dell'art. 2729 c.c. è ammissibile solo se si contesta l'erronea applicazione dei requisiti legali delle presunzioni; non è sufficiente proporre una diversa ricostruzione fattuale o una diversa inferenza probabilistica.
- L'interpretazione del contratto è accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo se il giudice ha violato specifici canoni ermeneutici o ha omesso l'esame di un fatto decisivo.
- La penale per ritardo nell'appalto può perdere efficacia quando, durante l'esecuzione, il committente richieda varianti importanti che comportino la sostituzione consensuale del regolamento originario; in tale caso, il termine di consegna originario non conserva automaticamente efficacia.
- Nell'appalto a corpo, le lavorazioni necessarie a completare l'opera entro il perimetro contrattuale, anche se quantitativamente maggiori rispetto alla stima iniziale, restano tendenzialmente a rischio dell'appaltatore e non danno luogo a compensi ulteriori se non vi è un titolo autonomo.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dai poteri consentiti; non quando il ricorso contesta il merito della valutazione probatoria.
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