Cassazione Penale, Sentenza n. 24282/2022 del 23/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Milano del 03/06/2021 che aveva confermato la condanna di primo grado (Tribunale di Milano 29/01/2021) per il reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.) e richiamava anche il d.lgs. 231/2007 (art. 55). I motivi di ricorso alla Cassazione erano: (i) violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606 lett. c) ed e) c.p.p., con specifico riferimento agli artt. 125 e 192 c.p.p., per aver la Corte territoriale omesso di esaminare le doglianze formulate in appello circa l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato e la nullità del provvedimento impugnato; (ii) ricorso ex art. 606 lett. c) c.p.p. sulla insussistenza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, del delitto di cui all'art. 646 c.p.
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Dalla lettura degli atti è emerso che in appello avevano proposto gravame sia l'imputata che la parte civile, ma la Corte d'Appello ha deciso unicamente sull'appello della parte civile, non avendo ancora fissato e deciso sull'appello presentato dalla PAJE'. Poiché non è sussistita una situazione di svantaggio processuale attuale per la ricorrente (la Corte territoriale non ha ancora esaminato il suo appello), mancava l'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, c.p.p. per rendere ammissibile il ricorso per Cassazione. Conseguentemente la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Norma sostanziale del reato di appropriazione indebita: la vicenda giudiziaria verteva sulla presunta insussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi di tale reato
Richiamato nel capo di imputazione/condanna come riferimento normativo collegato alla responsabilità amministrativa; citazione presente nella motivazione di merito
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai profili di nullità e alla necessità di valutazione delle eccezioni di nullità; la Corte territoriale è stata contestata per non aver considerato tali doglianze
Richiamato dalla ricorrente in ordine ai principi di motivazione; la censura era che la Corte d'Appello non avrebbe adeguatamente motivato rispetto alle doglianze sull'insussistenza del reato
art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); costituivano il fondamento formale dei motivi presentati
art. 568 comma 4 cod. proc. pen.
Stabilisce l'interesse quale condizione di ammissibilità dell'impugnazione: la Corte ha ritenuto mancante l'interesse concreto, attuale e immediato della ricorrente, dato che l'appello della stessa non era ancora stato deciso in appello
Norma che disciplina le conseguenze dell'inammissibilità, incluse le spese e le ammende: applicata per condannare la ricorrente al pagamento della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende
Massime di principio
- Per proporre ricorso per Cassazione è necessario un interesse concreto, attuale e immediato: se la decisione impugnata non ha creato uno svantaggio processuale attuale (ad es. perché l'appello del ricorrente non è ancora stato deciso dalla Corte territoriale), il ricorso è inammissibile per carenza di interesse
- Quando in grado d'appello sono presenti impugnazioni multiple (più appellanti), è essenziale verificare se la Corte d'Appello ha effettivamente deciso anche sull'appello del ricorrente; l'assenza di una decisione specifica sul proprio appello elimina il presupposto di interesse per la Cassazione
- Se il vizio dedotto è di natura 'in procedendo' (omessa decisione su un appello), il rimedio corretto è ottenere la fissazione dell'udienza e la decisione della Corte territoriale; solo dopo che la decisione avrà creato uno svantaggio si può valutare la Cassazione
- La Cassazione può esaminare vizi processuali, ma non sostituisce il sindacato sulla tempestiva mancata decisione dell'appello quando questa non ha ancora prodotto effetti pregiudizievoli concreti per il ricorrente
- Esiste il rischio di condanna alle spese e a sanzioni (ammende) se il ricorso è inammissibile e si ravvisano profili di colpa nella proposizione: valutare attentamente l'esistenza dell'interesse e la tempestività prima di impugnare in Cassazione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24134/2022 del 23/06/2022
- Sentenza penale · 23 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24135/2022 del 23/06/2022
- Sentenza penale · 23 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24136/2022 del 23/06/2022
- Sentenza penale · 23 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24137/2022 del 23/06/2022
- Sentenza penale · 23 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24141/2022 del 23/06/2022
- Sentenza penale · 23 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24142/2022 del 23/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →