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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30051/2026 del 06/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La difesa ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello, giudice dell'esecuzione, che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione tra varie condanne irrevocabili. Secondo il ricorrente, l'istanza non era una mera riproposizione della precedente perché erano stati acquisiti, su richiesta della Corte, ulteriori atti e documenti: le sentenze non utilizzate nella prima istanza, due ordinanze di accoglimento rese nei confronti del figlio, informative della DDA, provvedimenti del magistrato di sorveglianza e memorie difensive. Sosteneva che tali elementi dimostravano un medesimo disegno criminoso, radicato nell'ambito del clan familiare, con reati della stessa natura, commessi nei medesimi contesti territoriali e temporali, e che il giudice dell'esecuzione avesse omesso di valutare la documentazione prodotta, negando ingiustamente la novità degli elementi dedotti. Con i motivi aggiunti ha poi richiamato anche una precedente sentenza di annullamento resa in un procedimento riguardante il figlio e altre ordinanze favorevoli a quest'ultimo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità adottata dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p., perché la nuova istanza costituiva una mera reiterazione della precedente, fondata sugli stessi elementi o su elementi non nuovi in senso sostanziale. La Corte ha precisato che, in materia di continuazione in executivis, possono rilevare solo elementi nuovi che non siano già stati valutati nei titoli irrevocabili; non sono invece utilmente spendibili atti di indagine, provvedimenti cautelari o di sorveglianza, né decisioni rese nei confronti di terzi, quando abbiano oggetto o periodo storico diverso. Ha inoltre osservato che la circostanza che l'imputato sia tornato a delinquere dopo la detenzione è indice di abitualità criminale e non, di per sé, di unità del disegno criminoso. L'inammissibilità ha precluso l'esame dei motivi aggiunti. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 666, comma 2 c.p.p.

    L'istanza esecutiva meramente reiterativa di una domanda già rigettata, se fondata sui medesimi elementi, è inammissibile; la preclusione opera finché non emergano nuove questioni giuridiche o nuovi elementi di fatto sostanzialmente diversi da quelli già valutati.

  • art. 671 c.p.p.

    Il riconoscimento della continuazione in executivis deve avvenire tra titoli irrevocabili; restano fuori dalla valutazione i documenti diversi dai provvedimenti definitivi, come atti di indagine o provvedimenti cautelari/sorveglianza che non contengano accertamenti definitivi.

  • art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.

    È la base formale del motivo di ricorso, articolato come violazione di legge e vizio di motivazione.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    È invocato per censurare la motivazione dell'ordinanza impugnata, ritenuta omessa o illogica nella valutazione degli elementi nuovi.

  • art. 629, comma 2 c.p.

    Reato-fine della prima sentenza richiamata nell'istanza di continuazione.

  • art. 9, comma 2, legge n. 1423 del 1956

    Reato/violazione richiamata tra i titoli oggetto della richiesta di continuazione.

  • artt. 337 c.p. e 582, 585 c.p.

    Titoli di condanna ulteriormente indicati nell'istanza esecutiva.

  • art. 416-bis c.p.

    Titolo associativo richiamato per sostenere l'unicità del contesto criminoso.

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Reati in materia di stupefacenti richiamati come base del preteso medesimo disegno criminoso.

  • art. 80, comma 2 d.P.R. n. 309 del 1990

    Aggravante/ulteriore titolo richiamato nella sentenza del 2015.

  • art. 61, n. 6 c.p.

    Circostanza aggravante richiamata nella sentenza della Corte d'appello di L'Aquila.

  • art. 7 legge n. 203 del 1991

    Aggravante richiamata come già riconosciuta per un episodio estorsivo di terzo, ritenuta non utile per estendere la continuazione all'odierno ricorrente.

Massime di principio

  • La preclusione di cui all'art. 666, comma 2, c.p.p. non opera in senso assoluto, ma solo rebus sic stantibus: una nuova istanza esecutiva sul medesimo petitum è ammissibile solo se sorretta da questioni giuridiche o elementi di fatto nuovi, sopravvenuti o preesistenti, purché sostanzialmente diversi da quelli già vagliati.
  • Ai fini del riconoscimento della continuazione in sede esecutiva rilevano i soli titoli irrevocabili e la ricostruzione storica dei fatti in essi contenuta; non possono essere rivalutati o integrati con atti di indagine, informative, provvedimenti cautelari o altre fonti prive di accertamento definitivo, se non recepiti nelle sentenze.
  • La novità dell'elemento dedotto deve essere sostanziale e non meramente apparente: la riproposizione di sentenze già esaminate, o di atti che le hanno originate, non vale a superare la preclusione processuale.
  • Le decisioni rese nei confronti di terzi, anche se favorevoli e relative a fatti connessi, non sono automaticamente utilizzabili per fondare la continuazione di un diverso soggetto, quando riguardino periodi, fatti o concorrenti differenti.
  • La circostanza che un soggetto, dopo periodi di detenzione, torni a commettere reati indica di regola abitualità o propensione criminale, ma non è di per sé sufficiente a dimostrare un unico disegno criminoso ai fini della continuazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

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