Cassazione Penale, Ordinanza n. 01563/2025 del 14/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la decisione di merito. Ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che tutti i motivi erano o manifestamente infondati o inammissibili.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di detenzione/cessione di stupefacenti di lieve entità. Con il primo motivo ha censurato la motivazione sul trattamento sanzionatorio, sostenendo che la pena fosse stata determinata senza adeguata valutazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, richiamando il quantitativo di sostanza pari a 530 dosi singole, il precedente penale e il fatto che la pena era stata irrogata in misura media, con motivazione ritenuta sufficiente anche mediante formule quali "congrua" o "equa". Con il secondo motivo ha dedotto la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché la questione non era stata devoluta ai giudici di merito ed era prospettata per la prima volta in cassazione. Con il terzo motivo ha contestato la mancata esclusione della recidiva; la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato, evidenziando che la sentenza impugnata aveva motivato sulla maggiore pericolosità desunta da un precedente specifico e sulla stabile inserzione dell'imputato nel traffico di stupefacenti.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice per la fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti, oggetto della condanna confermata in sede di merito.
I criteri di commisurazione della pena possono ritenersi implicitamente valutati quando il giudice dichiari la pena adeguata, congrua o equa, specie se la pena è collocata in misura media.
La causa di non punibilità non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se la questione era già proponibile e non è stata devoluta in appello.
Preclude la deduzione in cassazione di questioni non prospettate nei motivi di appello quando la sentenza impugnata è successiva alla disciplina applicabile.
art. 3, d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28
Richiamato solo in relazione alla decorrenza del regime processuale che consente la deduzione dell'istituto di cui all'art. 131-bis c.p.
Non citato espressamente nel testo fornito.
Massime di principio
- In tema di trattamento sanzionatorio, la motivazione sulla pena è sufficiente quando il giudice, anche senza analitica disamina di tutti i parametri, richiami la gravità del fatto, la personalità dell'imputato o la capacità a delinquere e affermi che la pena è congrua, equa o adeguata, specie se la sanzione è stata determinata in misura media.
- La determinazione della pena entro il minimo e il massimo edittale rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando la pena sia stata irrogata in misura media e la motivazione non presenti manifeste illogicità.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità se era già proponibile nel giudizio di merito e non è stata devoluta con l'appello.
- La recidiva può essere legittimamente applicata quando il giudice di merito valorizzi un precedente specifico e desuma da esso una maggiore pericolosità o una stabile inserzione dell'imputato nel contesto criminoso di riferimento.
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