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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9991/2023 del 09/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale Militare di Verona che aveva condannato l'imputato per furto militare aggravato (capo a) e violata consegna aggravata (capo b). Il ricorrente ha sostenuto che la condotta contestata (appropriazione di denaro rinvenuto e consegnato in caserma) è in realtà peculato ex art. 314 c.p. poiché il militare aveva la disponibilità qualificata del denaro per ragioni di servizio; ne consegue che si tratta di reato comune e che la giurisdizione appartiene al giudice ordinario. Per effetto della connessione (art. 12 lett. b) c.p.p.) anche il reato militare contestato deve essere giudicato dall'Autorità giudiziaria ordinaria. Si è chiesta l'annullamento senza rinvio e la trasmissione degli atti alla Procura ordinaria competente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati: ha ritenuto che la condotta costituisce peculato (art. 314 c.p.) e non furto militare aggravato, perché il denaro era stato affidato al militare per ragioni di servizio e il soggetto passivo è un privato; non si trattava di bene appartenente all'amministrazione militare (quindi non peculato militare art. 215 c.p. m.p.). Perciò la giurisdizione compete al giudice ordinario e, per connessione ai sensi dell'art. 12 lett. b) c.p.p., anche il reato di violata consegna va davanti al giudice ordinario. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì (competente per territorio per i fatti commessi a Cesena).

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen. (peculato)

    La Corte interpreta che il peculato si configura anche quando il possesso qualificato deriva dalla funzione o dall'occasione di servizio che consente di inserisi nel maneggio o nella disponibilità del denaro altrui; pertanto l'appropriazione del denaro rinvenuto e consegnato in caserma integra tale fattispecie.

  • art. 230 e art. 47 cod. pen. m.p. (furto militare aggravato)

    Il Tribunale di merito aveva qualificato la condotta come furto militare aggravato, ma la Corte ha ritenuto questa qualificazione errata alla luce della natura dell'oggetto e del rapporto di consegna per ragioni di servizio.

  • art. 120 e art. 47 cod. pen. m.p. (violata consegna)

    Il reato di violata consegna resta configurabile ma, essendo connesso a un reato comune più grave (peculato), la giurisdizione è attratta al giudice ordinario.

  • art. 215 cod. pen. m.p. (peculato militare)

    La Corte evidenzia che per il peculato militare è necessario che il bene appartenga all'amministrazione militare; nel caso il bene apparteneva a un privato, perciò non si applica l'art. 215 c.p. m.p.

  • art. 12, lett. b) cod. proc. pen.

    La regola della connessione per cui, in presenza di un reato comune più grave, la giurisdizione sul reato connesso (anche se militare) spetta al giudice ordinario; la Corte la applica per attrarre all'ordinario anche il capo b).

  • art. 103, ultimo comma Cost.

    Principio costituzionale richiamato per affermare la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria quando la natura del reato è comune e non militare.

  • art. 927 cod. civ.

    Richiamato per indicare che, se le ricerche del titolare hanno esito negativo, il sindaco è l'organo preposto a ricevere le cose rinvenute: elemento che conferma la natura non amministrativa del bene nel caso concreto.

  • art. 62 n. 4 cod. pen. (circostanza attenuante)

    Norma applicata in primo grado come circostanza attenuante prevalente; richiamata nella motivazione anche se la Cassazione ha disposto l'annullamento senza rinvio per questioni di giurisdizione e riclassificazione.

Massime di principio

  • Se un militare si appropria di denaro o beni che non appartengono all'amministrazione militare ma sono stati consegnati o sono nella sua disponibilità per ragioni di servizio, la fattispecie più appropriata può essere il peculato (art. 314 c.p.) e non un reato militare, con conseguente giurisdizione ordinaria.
  • La configurazione del peculato non richiede sempre che il bene rientri nella specifica competenza funzionale dell'agente: è sufficiente che la funzione o il servizio abbia creato l'occasione e la disponibilità materiale del bene.
  • Quando un reato comune più grave è connesso a reati militari (art. 12 lett. b) c.p.p.), la giurisdizione è attratta dal giudice ordinario anche per i reati militari connessi.
  • Per distinguere peculato militare (art. 215 c.p. m.p.) da peculato comune è determinante l'appartenenza del bene all'amministrazione militare; se il bene è di un privato, la strada è quella del codice penale ordinario.
  • Se la questione di qualificazione del reato e di giurisdizione è chiara e risolvibile in sede di legittimità, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio e disporre la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria ordinaria competente.

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