Cassazione Civile, Sentenza n. 36425/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Genertel aveva disposto un bonifico domiciliato (21/10/2014) in favore di Raffaele Frattini; Poste Italiane corrispose però la somma a persona diversa che esibì un documento d'identità e la password, costringendo Genertel a pagare nuovamente mediante assegno circolare. Genertel ha chiesto il risarcimento per il pagamento duplicato per inadempimento contrattuale di Poste.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile per la mancata produzione della copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione prescritta dall'art. 369 c.p.c.; ha comunque esaminato il merito in via subordinata e lo ha ritenuto infondato. In sostanza la Corte ha confermato l'inquadramento del bonifico domiciliato come una delegazione di pagamento/mandato soggetta a responsabilità contrattuale: l'onere probatorio ricade su Poste che deve dimostrare di avere correttamente eseguito il pagamento o comunque di avere adottato la diligenza professionale richiesta. Il Tribunale d'appello aveva ritenuto che Poste avesse adempiuto ai suoi obblighi (verifica del documento esibito, annotazione degli estremi sulla quietanza, riscontro di codice fiscale e password), e che la raccomandazione ABI di richiedere due documenti non fosse vincolante; la Cassazione ha condiviso tali conclusioni e ha rigettato il ricorso (improcedibile). Le spese di giudizio di legittimità sono compensate per ragioni di rilievo sistematico.
Norme richiamate
R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 43 (legge assegni)
La Corte ha ritenuto che la disciplina dell'art. 43 (secondo comma) non sia automaticamente estensibile al bonifico domiciliato; tuttavia l'inquadramento giurisprudenziale della responsabilità della banca negoziatrice per assegni ha portato la Corte a riconoscere che, anche per il bonifico domiciliato, vale un regime di responsabilità contrattuale che ammette la prova liberatoria della diligenza da parte del pagatore.
La responsabilità per inadempimento è di natura contrattuale: il debitore deve adempiere oppure provare di aver adottato la dovuta diligenza. Applicata per inquadrare l'onere probatorio gravante su Poste come mandataria del pagamento.
Codice civile, art. 1176, secondo comma
Richiama lo standard di diligenza professionale: il prestatore qualificato (istituto postale) è tenuto a una diligenza più elevata e può essere esonerato solo dimostrando di averla adottata. La Corte ha ritenuto che Poste abbia dimostrato di aver agito con tale diligenza.
Codice civile, artt. 1175 e 1218
Usati in combinazione per valutare l'adempimento e il grado di diligenza richiesto nella prestazione contrattuale del pagamento domiciliato.
Codice civile, artt. 1362, 1366, 1370
Norme relative all'interpretazione del contratto e alla formazione della volontà negoziale: richiamate nella discussione sull'interpretazione delle condizioni generali tra Genertel e Poste.
Regola sulla ripartizione dell'onere della prova: qui discututa in relazione a chi doveva dimostrare l'adempimento o la diligenza; la Corte ha confermato che grava su Poste dimostrare la prova liberatoria.
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 35, comma 2
Richiamato in relazione ai tipi di documenti di identificazione; la Corte ha ritenuto che il contratto non imponesse la presentazione di due documenti e che il riscontro di un documento apparente autentico sia normalmente sufficiente.
Codice di procedura civile, art. 360 (motivi di cassazione)
Ha inquadrato i motivi di ricorso proposti (violazione di norme di diritto, omesso esame, ecc.).
Codice di procedura civile, art. 369, comma 2
Prevede l'obbligo di deposito della copia autentica della sentenza notificata; la mancata ottemperanza ha determinato l'improcedibilità del ricorso.
Codice di procedura civile, art. 325
Richiamato in connessione con i termini per la tempestività delle notifiche e con la valutazione della prova di tempestività del ricorso.
Codice di procedura civile, artt. 372 e 378
Richiamati in relazione ai depositi di memorie e procure nel corso del procedimento di Cassazione; presenti negli atti ma non idonei a sanare la mancanza prevista dall'art. 369.
Codice di procedura civile, art. 112
Richiamato in relazione alla nullità per omessa pronuncia; la Corte ha spiegato che l'omessa pronuncia riguarda domande o eccezioni, non argomenti difensivi.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Richiamato per la possibilità di un ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente; la decisione menziona la compensazione delle spese e l'ulteriore contributo se dovuto.
Circolare ABI 7 maggio 2001 (raccomandazione)
Non ha valore vincolante: la Corte ha confermato che la raccomandazione di richiedere due documenti non imponeva un obbligo legale e che l'identificazione tramite un solo documento è socialmente riconosciuta e normalmente sufficiente.
Massime di principio
- Il bonifico domiciliato va inquadrato come una delegazione di pagamento/mandato; si applica il regime di responsabilità contrattuale con possibilità per il delegato (es. Poste) di fornire prova liberatoria di aver agito con la dovuta diligenza.
- L'onere della prova circa l'esatto adempimento o l'adozione della diligenza professionale grava sull'istituto che ha effettuato il pagamento: deve dimostrare di aver verificato l'identità e di aver seguito le procedure previste dal contratto.
- La raccomandazione ABI non è automaticamente vincolante: in assenza di prescrizione normativa o clausola contrattuale che imponga due documenti, l'identificazione attraverso un solo documento d'identità apparentemente autentico può essere sufficiente.
- La mancata produzione in giudizio della copia del documento d'identità è, di per sé, un'omissione processuale; il giudice può comunque ritenere provata la verifica tramite altri elementi (annotazioni sulla quietanza, riscontro di codice fiscale e password), purché ci sia una motivazione fondata.
- In sede di cassazione è imprescindibile rispettare i prescritti adempimenti formali (es. deposito della copia autentica della sentenza notificata con relata): la loro omissione determina l'improcedibilità del ricorso anche se la controparte non eccepisce.
- Le questioni di interpretazione contrattuale e di apprezzamento delle prove sono in larga parte riservate al giudice di merito; la Cassazione sindaca solo la violazione di norme ermeneutiche, la carenza motivazionale o l'omesso esame di fatti decisivi.
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