Cassazione Civile, Sentenza n. 36417/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La controversia riguarda, in sintesi, il pagamento di somme relative all'elettrificazione di un lotto: Cammari Uno aveva commissionato e pagato lavori a E Distribuzione; in giudizio civile Cammari Uno (attrice) aveva chiesto il pagamento di una differenza IVA, mentre E Distribuzione (convenuta) aveva chiesto in riconvenzione la ripetizione di parte del corrispettivo che riteneva di aver indebitamente corrisposto. In appello la questione fu parzialmente riformata, con quantificazione di un credito a favore di E Distribuzione e con condanna di Cammari Uno al pagamento di circa €305.110 oltre interessi. Cammari Uno ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: (i) vizio di motivazione per non aver acquisito d'ufficio il fascicolo di primo grado e per aver ritenuto che i documenti rilevanti fossero già prodotti dalla controparte; (ii) censura della esclusione del maggior danno richiesto (calcolato come differenza tra interessi bancari effettivi e interessi legali) per mancanza di prova documentale circa il ricorso al credito e i tassi bancari; (iii) contestazione del dies a quo per il decorso degli interessi di mora, che la Corte di appello aveva fissato alla data della domanda giudiziale e non alla data dell'indebito pagamento, ritenendo comunque che non fosse ravvisabile malafede dell'accipiens.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha affermato che la mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio non determina di per sé nulità o vizio, salvo che la parte dimostri che nel fascicolo d'ufficio siano contenuti elementi determinanti non reperibili altrove: nel caso di specie la documentazione bancaria invocata non risultava nel fascicolo di parte, sicché la mancata acquisizione non poteva supplire alla mancanza probatoria. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito che negò il maggior danno perché non era stata esibita documentazione bancaria utile a comprovare l'effettiva esigenza di ricorrere a credito e i tassi applicati; il riferimento alle tabelle ISTAT e alle risultanze della c.t.u. era insufficiente senza riscontri documentali. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto la parvenza di questione di diritto, mirava in realtà a rimettere in discussione un accertamento di fatto (l'assenza di malafede dell'accipiens) non censurabile in sede di legittimità. Il ricorso è quindi stato respinto e la parte ricorrente condannata alle spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 347 c.p.c.
L'acquisizione d'ufficio del fascicolo di primo grado non è un requisito di validità dell'appello; la sua omissione costituisce vizio solo se la parte dimostra che dal fascicolo d'ufficio emergono elementi decisivi non altrimenti reperibili
art. 168 c.p.c.
Richiamato rispetto alle questioni di acquisizione degli atti e della prova: la censura per difetto di motivazione richiede specificazione degli elementi mancanti e della loro rilevanza
artt. 36 e 123-bis disp. att. c.p.c.
Riferimenti procedurali relativi alla formazione del fascicolo di parte e alle riproduzioni degli atti: la Corte sottolinea la distinzione tra fascicolo di parte e fascicolo d'ufficio
art. 1224 co. 2 c.c.
Norma sul maggior danno: per ottenere il risarcimento basato sulla differenza tra interessi bancari effettivi e interessi legali è necessaria prova adeguata (documentazione bancaria) dell'effettivo ricorso al credito e dei tassi praticati
artt. 115, 116, 132 c.p.c.
Regole sulla valutazione della prova e sulle perizie: la Corte ha richiamato il principio che le valutazioni del giudice di merito sulle risultanze istruttorie sono insindacabili in cassazione salvo vizio di motivazione
artt. 2033, 2727 c.c.
Riferimenti relativi alla prova per documenti e alla ripetizione di indebito: la decisione sottolinea l'onere probatorio a carico di chi chiede la ripetizione basata su documenti bancari
Cass. 8689/2019; Cass. 9498/2019; Cass. 10202/2023; Cass. SU4835/2023
Giurisprudenza citata per chiarire i principi sulla necessità del fascicolo d'ufficio e sulla non dispersione della prova: la Corte ricorda che il principio di non dispersione della prova presuppone che la prova sia stata effettivamente acquisita e conservata negli atti di causa
art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002
Norma sul contributo unificato: la Corte rileva l'eventuale obbligo, a carico della parte ricorrente, di versare un'ulteriore somma in caso di determinate condizioni processuali
art. 165 e 166 c.p.c.
Principi relativi alla conservazione e produzione dei documenti di parte: la Corte evidenzia che i documenti prodotti dalle parti devono rimanere nel fascicolo di parte e non possono essere suppliti automaticamente dal fascicolo d'ufficio
Massime di principio
- La mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio in appello non comporta automaticamente la nullità: per far valere un vizio è necessario dimostrare che nel fascicolo d'ufficio vi siano documenti determinanti non reperibili in alcun altro modo
- Chi reclama un maggior danno basato su oneri finanziari (es. differenza tra interessi bancari e interessi legali) deve esibire documentazione bancaria idonea a provare l'effettivo ricorso al credito e i tassi applicati; riferimenti generici a tabelle ISTAT o a c.t.u. senza riscontri documentali sono insufficienti
- Gli accertamenti di fatto del giudice di merito (es. assenza di malafede dell'accipiens) sono difficilmente riformabili in cassazione: sotto la parvenza di questioni di diritto la Cassazione non riesamina i fatti se la motivazione è congrua
- La regola della "non dispersione della prova" presuppone che la prova sia stata correttamente acquisita e conservata; non può essere invocata per supplire alla mancanza di documenti di parte non prodotti o non acquisiti
- In vista di un appello o di un ricorso in cassazione, la parte che ritiene decisivi alcuni documenti dovrebbe curare che tali documenti siano depositati nel fascicolo di parte o chiedere tempestivamente l'acquisizione d'ufficio, indicando con precisione quali documenti sono decisivi
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 29 dic 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 36341/2023 del 29/12/2023
- Sentenza civile · 29 dic 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 36352/2023 del 29/12/2023
- Sentenza civile · 29 dic 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 36357/2023 del 29/12/2023
- Sentenza civile · 29 dic 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 36384/2023 del 29/12/2023
- Sentenza civile · 29 dic 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 36406/2023 del 29/12/2023
- Sentenza civile · 29 dic 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 36425/2023 del 29/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →