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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 36341/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano in cassazione la sentenza della Corte d'Appello di Genova che aveva dichiarato l'usucapione di una servitù di passaggio su una rampa/scivolo insistente sul fondo dei resistenti. Contestavano in particolare: (i) la mancanza del requisito dell'apparenza ex art. 1061 c.c. (la rampa non sarebbe stata specificamente destinata all'esercizio della servitù); (ii) vizi nella ammissione e valutazione delle prove testimoniali (art. 244 c.p.c., art. 360 c.p.c.); (iii) inversione dell'onere della prova e mancata prova dell'animus possidendi (art. 2697 c.c., art. 115 c.p.c.); (iv) assenza di motivazione rispetto alla tolleranza per il rapporto di parentela; (v) errata compensazione parziale delle spese in appello (artt. 91-92 c.p.c.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la Corte d'Appello aveva correttamente accertato il requisito dell'apparenza della rampa, ritenendo che esistesse un "quid pluris" (opera visibile e permanente oggettivamente destinata all'esercizio della servitù) che permetteva il collegamento carrabile dalla pubblica via al fondo dominante. I motivi di doglianza relativi alla prova testimoniali, all'onere della prova e agli atti di tolleranza sono stati considerati inammissibili o infondati: le questioni di fatto e la valutazione delle prove sono rimesse al giudice del merito e non sindacabili in cassazione salvo vizi estremi di motivazione. La Corte ha altresì confermato la compensazione parziale delle spese processuali per la soccombenza reciproca e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di legittimità (liquidate in euro 3.500 più 200 spese esborsi, oltre rimborso forfettario).

Norme richiamate

  • art. 1061 c.c.

    Il requisito dell'apparenza per l'usucapione o per la destinazione del padre di famiglia richiede opere visibili e permanenti obiettivamente destinate all'esercizio della servitù, che rivelino in modo non equivoco l'esistenza del peso sul fondo servente; la Corte ha ritenuto che la rampa in questione costituisse tale "apparenza" e il "quid pluris" richiesto.

  • art. 2697 c.c.

    Regola l'onere della prova; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata inversione dell'onere probatorio: i giudici di merito hanno valutato le prove acquisite (anche testimoniali) e desunto l'animus possidendi da circostanze concrete e ripetute.

  • art. 244 c.p.c.

    Norma sull'impugnazione delle prove testimoniali: i ricorrenti non hanno trascritto nel ricorso i capitoli ritenuti inammissibili, rendendo la censura inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 360 c.p.c. (comma 1, nn. 3,4,5)

    Limiti del sindacato di legittimità: dopo la riforma non sono più ammissibili censure generiche sulla motivazione; la cassazione verifica solo vizi estremi (mancanza, apparenza o contrasti insanabili nella motivazione).

  • art. 115 c.p.c.

    Regime probatorio e valutazione delle prove: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito sulla base delle prove materiali e testimoniali acquisite.

  • artt. 1141 e 1144 c.c.

    Riferimenti posti dai ricorrenti in relazione alla prova dell'animus e ad aspetti della fattispecie; la Corte non ha ritenuto fondate le doglianze relative alla mancata considerazione di tali disposizioni rispetto alla specifica fattispecie giudicata.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Principio di soccombenza e compensazione delle spese: la Corte ha confermato la possibilità di compensazione totale o parziale delle spese quando vi sia soccombenza reciproca (qui accoglimento limitato dell'appello solo sulla quantificazione delle spese di primo grado).

  • art. 391-bis e art. 380-bis c.p.c.

    Previsioni richiamate in ordine alla trattazione del ricorso in camera di consiglio e ai poteri del Presidente: il Presidente aveva rilevato la manifesta fondatezza del ricorso per fissare l'adunanza secondo le norme citate; la vicenda è stata quindi trattata anche alla luce di tali disposizioni procedurali.

  • art. 13, D.P.R. n. 115/2002 (comma 1-quater)

    Norma sul contributo unificato: la Corte ha dato atto dei presupposti per un eventuale ulteriore versamento da parte dei ricorrenti ai sensi della disposizione.

  • riforma art. 360 c.p.c. (d.l. n. 83/2012 conv. l. n. 134/2012)

    La riforma ha ristretto il sindacato della Corte di Cassazione sulla motivazione delle sentenze di merito: non sono più ammissibili censure sulla mera insufficienza della motivazione; la cassazione interviene solo per vizi estremi di motivazione.

  • art. 111 Cost.

    Principio costituzionale che richiede una motivazione minima ("minimo costituzionale"): la Corte ha ritenuto rispettato tale parametro nella sentenza di merito impugnata.

Massime di principio

  • Per l'acquisto per usucapione di una servitù ex art. 1061 c.c. è necessario dimostrare l'apparenza: non basta un semplice percorso idoneo, occorre un "quid pluris" (opere visibili e permanenti) che evidenzi la specifica destinazione dell'opera all'esercizio della servitù.
  • La valutazione dell'animus possidendi e del corpus possessionis è rimessa al giudice del merito; la cassazione non riesamina liberamente le prove di fatto se non in presenza di vizi gravi di motivazione o di diritto.
  • Chi sostiene che l'uso protratto sia meramente tollerato è tenuto a fornire prove di tolleranza: l'uso abituale e sistematico tende a escludere la natura precaria e a favore dell'usucapione.
  • Le censure sulla ammissibilità o sulla valutazione di prove testimoniali richiedono specificità nel ricorso per cassazione (richiesta dei capitoli e degli atti contestati); la genericità rende il motivo inammissibile.
  • Dopo la riforma dell'art. 360 c.p.c., il sindacato sulla motivazione in cassazione è limitato al controllo del "minimo costituzionale"; non è più sufficiente lamentare una motivazione "insufficiente" senza dimostrare un vizio formale grave.
  • In caso di accoglimento parziale dell'appello (anche solo sulla quantificazione delle spese di grado), può disporsi la compensazione totale o parziale delle spese fra le parti per effetto della soccombenza reciproca.

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