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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28985/2023 del 18/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dall'azione proposta dagli eredi di un socio deceduto di una società in nome collettivo per ottenere la declaratoria di inefficacia, nei loro confronti, di un atto di cessione di diritti immobiliari stipulato tra un debitore e la coniuge separata, dopo la notifica di un secondo pignoramento immobiliare e prima della trascrizione di tale pignoramento. In primo grado era stata dichiarata l'inefficacia dell'atto ex art. 2901 c.c.; la decisione era stata confermata in appello. I ricorrenti hanno proposto cassazione deducendo: 1) violazione dell'art. 100 c.p.c. e dell'art. 2913 c.c., sostenendo che l'azione revocatoria sarebbe stata inutile o priva di interesse perché l'atto era già inefficace per effetto del pignoramento e per la clausola notarile richiamante l'art. 2913 c.c.; 2) violazione dell'art. 2901 c.c. e degli artt. 2727 e 2729 c.c., contestando la sussistenza della consapevolezza del pregiudizio e l'uso della presunzione fondata sul solo rapporto coniugale, in presenza di beni già pignorati e di una procedura esecutiva pendente; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la prova presuntiva della scientia damni della coniuge era smentita da documenti non adeguatamente valutati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la corte territoriale aveva accertato in fatto una sequenza temporale rilevante: notifica del secondo pignoramento, stipula dell'atto il giorno successivo, trascrizione della cessione prima della trascrizione del pignoramento, e successiva estinzione della precedente procedura esecutiva. Ha giudicato inammissibile il secondo motivo perché volto in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito sulla sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria, già correttamente applicata secondo principi consolidati: trasferimenti immobiliari inseriti negli accordi tra coniugi possono essere revocati; ai fini della revocatoria basta il mero pericolo di pregiudizio; per la consapevolezza del terzo è sufficiente la generica conoscenza del possibile pregiudizio arrecato ai creditori. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, affermando che i giudici di merito avevano fatto corretto uso della prova presuntiva, valorizzando la convivenza e la conoscenza della situazione debitoria e contenziosa del marito. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, in solido.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    richiesto come parametro dell'interesse ad agire; la Corte ha escluso che mancasse interesse all'azione revocatoria

  • art. 2913 c.c.

    "che non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nella esecuzione, gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento"

    richiamato dai ricorrenti per sostenere l'inefficacia automatica dell'atto; la Corte ha ritenuto comunque ammissibile e utile l'azione revocatoria

  • art. 2901 c.c.

    la Corte ribadisce che il trasferimento di beni immobili compiuto nel contesto della separazione è revocabile se sussiste anche il mero pericolo di pregiudizio per le ragioni creditorie e la consapevolezza del terzo

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    la Corte ha ritenuto corretta la valorizzazione di presunzioni semplici, purché sorrette da elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, e ha escluso la dedotta violazione

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per contestare la valutazione del materiale probatorio; la Corte ha rilevato che la censura mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    indicato come parametro dei primi motivi di ricorso per violazione di legge processuale

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato per censurare l'omesso esame di prove/documenti, ma la Corte ha escluso il vizio nei limiti dedotti

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto

Massime di principio

  • L'interesse ad agire in revocatoria non viene meno per il solo fatto che l'atto dispositivo sia, in ipotesi, già inefficace verso alcuni creditori in forza di regole esecutive: la revocatoria conserva utilità se mira a tutelare la garanzia patrimoniale del creditore attore.
  • Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente il mero pericolo di pregiudizio per la garanzia del credito, non essendo necessario dimostrare un danno già definitivamente concretizzatosi.
  • La consapevolezza del pregiudizio da parte del terzo può essere desunta anche in via presuntiva da elementi fattuali quali la tempistica dell'atto rispetto alle iniziative esecutive e la relazione personale tra le parti, purché la valutazione sia sorretta da un ragionamento logico e non da un automatismo.
  • In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge o di norme sulla prova in una richiesta di nuova valutazione del merito, quando i giudici di merito abbiano già apprezzato il materiale istruttorio secondo criteri giuridicamente corretti.
  • Il trasferimento di beni immobili inserito nella regolamentazione dei rapporti tra coniugi, ove compiuto in pregiudizio dei creditori e con consapevolezza del terzo, può essere assoggettato ad azione revocatoria come qualsiasi altro atto dispositivo.
  • La prova presuntiva della scientia damni può fondarsi su più indizi concatenati, tra cui la convivenza, la conoscenza della lite debitoria e la prossimità temporale dell'atto rispetto a procedure esecutive o definizioni transattive.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoProveImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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