Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21855/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce dal conflitto tra due segni distintivi usati da imprese di ristorazione legate, secondo le rispettive prospettazioni, alla medesima originaria denominazione storica "Battj/Batti". La società ricorrente sosteneva di aver utilizzato da tempo il segno "Da Ö Battj" e di averlo poi registrato come marchio, contestando che la controparte potesse far valere un proprio diritto sul segno e chiedendo la sospensione del giudizio per la pendenza di altra causa sulla nullità del marchio avversario. La resistente aveva agito in primo grado per ottenere l’accertamento della decadenza o nullità del marchio della ricorrente per difetto di novità, l’inibitoria all’uso del segno, il risarcimento del danno, la restituzione degli utili e la pubblicazione della sentenza. La ricorrente in Cassazione ha dedotto, in sintesi: omessa sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c.; erronea negazione della tutela del preuso e del diritto di continuare a usare il segno nella ditta, insegna e marchio; rilevanza dell’anteriorità della propria ragione sociale; omesso esame e travisamento della prova sulla cessione d’azienda del 1977 e sull’acquisto del marchio di fatto; difetto di legittimazione attiva della controparte; erronea interpretazione dell’atto di cessione; mancato riconoscimento dell’uso del segno sin dal 1963 e del periodo di coesistenza pacifica; erronea affermazione del rischio di confusione tra i segni e mancato rilievo della preclusione per coesistenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo sulla sospensione, perché la parte non aveva documentato in modo idoneo la pendenza dell’altro giudizio e, in ogni caso, non poteva utilizzare in cassazione documenti formatisi dopo la decisione di merito. Ha dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile il secondo e il terzo motivo, osservando che la Corte di merito aveva accertato in fatto la mancanza di prova del preuso del segno da parte della ricorrente e che non risultava in sentenza l’anteriorità della ragione sociale o del dominio; inoltre ha ribadito che, in difetto di priorità del segno, non può essere adottata come ragione sociale una denominazione simile al marchio altrui. Ha dichiarato inammissibili il quarto e il quinto motivo, perché volti a contestare l’accertamento di fatto e il travisamento della prova documentale in presenza di doppia conforme, senza indicazione delle diverse ragioni di fatto delle due decisioni e senza che la questione di legittimazione attiva fosse pertinente rispetto alla vera censura. Ha ritenuto inammissibile il sesto motivo, perché l’interpretazione del contratto di cessione d’azienda è giudizio di fatto non sindacabile in cassazione se plausibile. Ha dichiarato inammissibili il settimo, l’ottavo e il nono motivo, poiché fondati su una diversa ricostruzione dei fatti, sulla violazione del principio di non contestazione senza adeguata autosufficienza e su un preteso omesso esame che in realtà mirava a una nuova valutazione delle prove. Ha infine dichiarato inammissibile il decimo motivo, perché basato su una situazione di fatto diversa da quella accertata dalla Corte territoriale, la quale aveva escluso il preuso del segno da parte della ricorrente. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    la sospensione necessaria per pregiudizialità richiede che la pendenza dell'altra causa sia provata in modo idoneo; non basta il solo atto di citazione, occorrendo la documentazione della costituzione della parte più diligente.

  • art. 345 c.p.c.

    l'eccezione nuova in appello sulla nullità del marchio è stata ritenuta tardiva e quindi inammissibile.

  • art. 2573 c.c.

    la norma sul trasferimento del marchio è stata ritenuta applicabile anche al marchio di fatto.

  • art. 12, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 30 del 2005

    richiamato insieme alle norme sui segni distintivi per sostenere la tutela del preuso e il conflitto tra marchi e ditta.

  • art. 20, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 30 del 2005

    richiamato per il divieto di uso di segni identici o simili idonei a creare confusione.

  • art. 22 d.lgs. n. 30 del 2005

    vieta di adottare come ragione sociale un segno simile al marchio altrui, in difetto di priorità del segno proprio.

  • art. 2563 c.c.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della tutela della ditta anteriore.

  • art. 2564 c.c.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno del diritto alla prosecuzione dell'uso del segno nei limiti del preuso.

  • art. 2571 c.c.

    richiamato per la tutela del preuso della ditta o del marchio di fatto rispetto alla successiva registrazione altrui.

  • art. 81 c.p.c.

    la legittimazione ad agire è distinta dalla titolarità sostanziale del diritto; nel caso, la società attrice aveva agito assumendo la titolarità del marchio posto a fondamento della domanda.

  • art. 1362 c.c.

    richiamato per l'interpretazione del contratto di cessione d'azienda secondo il criterio letterale e la comune intenzione delle parti.

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione della norma è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti; non basta contestare la valutazione delle prove o la mancata applicazione del principio di non contestazione senza specifica autosufficienza.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per affermare che la diversa forza persuasiva attribuita dal giudice alle prove è attività valutativa di merito non sindacabile come violazione dell'art. 115.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    il travisamento della prova documentale e l'omesso esame di un fatto decisivo sono stati evocati, ma ritenuti inammissibili per difetto dei presupposti del sindacato di legittimità e per la doppia conforme.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    richiamato per le censure di violazione di legge, ma le doglianze sono state ritenute spesso dirette in realtà a contestare accertamenti di fatto.

  • art. 360, comma 4, c.p.c.

    richiamato in relazione alla regola della doppia conforme.

  • art. 372, comma 1, c.p.c.

    in cassazione non sono acquisibili documenti formatisi dopo la sentenza impugnata e non rientranti nei documenti ammessi.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    la censura priva di specifica attinenza al decisum o non autosufficiente è trattata come motivo inammissibile per difetto di specifica enunciazione.

Massime di principio

  • Chi chiede la sospensione necessaria del processo per pregiudizialità deve provare in modo completo la pendenza dell'altra causa, non essendo sufficiente la mera produzione dell'atto di citazione se non risulta la costituzione della parte che rende attuale il conflitto di giudicati.
  • In materia di segni distintivi, il preuso e la priorità del segno sono questioni di fatto che devono risultare provate nel giudizio di merito; in cassazione non è consentito sostituire una diversa ricostruzione probatoria a quella accolta dal giudice territoriale.
  • La tutela del marchio di fatto o della ditta preusata presuppone la prova dell'effettivo uso anteriore e della continuità del segno; in difetto, il successivo titolare del marchio registrato può ottenere l'inibitoria dell'uso di segni confondibili.
  • Il trasferimento di un'azienda può comportare, salvo diversa prova della volontà delle parti, il trasferimento anche del marchio di fatto destinato a contraddistinguere l'attività aziendale.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. ricorre solo quando il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri officiosi, non quando si contesta la mera valutazione del materiale probatorio o si invoca il principio di non contestazione senza adeguata specificità e autosufficienza.
  • Nel giudizio di cassazione, la deduzione di travisamento della prova documentale o di omesso esame di un fatto decisivo incontra il limite della doppia conforme e richiede l'indicazione puntuale delle diverse rationes decidendi delle sentenze di primo e secondo grado.
  • La legittimazione ad agire va distinta dalla titolarità sostanziale del diritto fatto valere: se l'attore assume di essere titolare del diritto azionato, il tema della reale appartenenza del diritto attiene al merito e non alla condizione dell'azione.
  • Il conflitto tra marchio registrato, ditta e insegna va risolto secondo i criteri di anteriorità e confondibilità; in assenza di prova del preuso del segno avverso, non può invocarsi una preclusione per coesistenza a favore del soggetto che non ha dimostrato la propria priorità.

Come è indicizzato

MaterieMarchiAziendaImpugnazioniProve
RamiProprietà intellettualeCommercialeProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.