Cassazione Civile, Ordinanza n. 08593/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento TARES per l’anno 2013, con contestazione sanzioni e ingiunzioni di pagamento, emessi nei confronti di una società che svolgeva attività con magazzini e aree di stoccaggio. La contribuente sosteneva che in tali aree si producessero esclusivamente rifiuti speciali costituiti da imballaggi terziari smaltiti in proprio, quindi esclusi dall’imposizione; in subordine invocava una riduzione forfettaria della superficie tassabile al 40% o, ancora in subordine, l’applicazione della percentuale del 70% prevista dal regolamento comunale per ipotesi residuali. In appello la CTR ha rigettato sia il gravame principale della contribuente sia l’appello incidentale della concessionaria, ritenendo applicabile la disciplina regolamentare che presume forfettariamente la superficie quando sia difficile individuare i locali in cui si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati. In cassazione la società ha proposto sei motivi: i primi tre e il quarto denunciavano violazioni di legge e vizi di motivazione/qualificazione della fattispecie in tema di natura dei rifiuti, mancata considerazione della mancata contestazione di controparte, erronea individuazione della categoria regolamentare e mancata estensione della riduzione forfettaria a tutta la superficie aziendale; il quinto e il sesto denunciavano omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. su ulteriori doglianze relative alla liquidazione del tributo e su altri atti impositivi e di riscossione connessi al medesimo rapporto TARES 2013.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i primi quattro motivi; ha accolto il quinto e il sesto motivo perché la CTR aveva omesso di pronunciarsi su specifiche censure ritualmente devolute, relative a ulteriori profili di liquidazione dell’imposta e ad altri atti del medesimo rapporto tributario. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana anche per le spese.
Norme richiamate
art. 218, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
richiamato dalla ricorrente per sostenere che la natura dei rifiuti va individuata in base alla funzione svolta e non al materiale di composizione; la Corte non entra nel merito perché censura ritenuta inammissibile per difetto di corretta deduzione del vizio.
art. 226, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
richiamato insieme alla disciplina sui rifiuti da imballaggio; non viene esaminato nel merito per inammissibilità del motivo.
art. 14, comma 10, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201
conv. con modific. in l. 22 dicembre 2011, n. 214
richiamato per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti; il suo contenuto applicativo non viene scrutinato nel merito nei motivi dichiarati inammissibili.
la violazione è configurabile solo quando il giudice fondi la decisione su prove inesistenti o acquisisca da una fonte probatoria un’informazione logicamente non ricavabile; non basta contestare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
art. 14, comma 22, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201
richiamato dalla ricorrente per contestare la categoria tariffaria applicata e la riduzione forfettaria; motivo dichiarato inammissibile.
art. 5, comma 3, lett. d), Regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi del Comune di San Miniato
richiamato quale base della pretesa riduzione forfettaria della superficie imponibile; la Corte rileva che la doglianza avrebbe richiesto la trascrizione dell’appello e che non poteva comunque essere accolta nei termini proposti.
art. 5, comma 2, lett. d), Regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi del Comune di San Miniato
la CTR lo ha ritenuto applicabile nella fattispecie, prevedendo una determinazione forfettaria della superficie quando sia difficoltoso individuare con precisione i locali e le aree in cui si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
invocato per i motivi di violazione di legge; la Corte ribadisce che non è utilizzabile per ottenere una rivalutazione del fatto o delle risultanze istruttorie.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per i motivi di nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.
la sua violazione ricorre quando il giudice omette di pronunciarsi su domande, eccezioni o specifiche censure ritualmente proposte; nel caso concreto l’omissione è stata ravvisata per il quinto e il sesto motivo.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la deduzione di violazione di legge non può essere usata per contestare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito: se la critica mira alla valutazione delle risultanze istruttorie, la censura è inammissibile salvo che nei limiti del vizio motivazionale o della nullità processuale effettivamente configurabile.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice utilizzi prove inesistenti o attribuisca a una fonte probatoria un contenuto logicamente non ricavabile da essa; non è consentito trasformare in violazione di legge un dissenso sulla valutazione delle prove.
- Quando la sentenza di merito si fonda su una doppia conforme e il ricorrente non deduce specifiche divergenze tra le due decisioni sui fatti, è preclusa una nuova valutazione delle risultanze probatorie in cassazione.
- La deduzione di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è fondata quando il giudice di merito non esamini specifiche domande o censure ritualmente devolute con l’impugnazione; in tal caso il vizio si denuncia come nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c.
- In materia di tributi sui rifiuti, la delimitazione della superficie imponibile e la qualificazione dei locali che producono rifiuti speciali possono richiedere criteri forfettari previsti dal regolamento comunale quando sia difficile individuare con precisione le aree interessate; tuttavia la relativa applicazione resta un apprezzamento di merito sindacabile solo nei limiti propri del giudizio di cassazione.
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