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Sentenza

Sentenza n. 768/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'annullamento - dell’Ordinanza Dirigenziale del Comune di Modena prot. n. 2025/295895 del 25/07/2025, notificata in pari data, avente ad oggetto “Immobile sito a Modena in Via Jori n. 34 distinto al Catasto fabbricati del Comune di Modena al foglio 243 mappale 365 - Ordinanza ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. III.V.1 del vigente Regolamento Edilizio (RE)”, con la quale si dispone “il prosieguo dell'inagibilità dell'unità abitativa subalterno 6, fino al completamento di tutte le opere murarie/impiantistiche/finitura di ripristino dell'immobile citato, che dovrà essere certificato tramite perizia di tecnico abilitato, con anche la documentazione fotografica (con indicazione dei punti di presa), da protocollare agli atti comunali”; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202501439

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza dirigenziale del Comune di Modena che disponeva il prosieguo dell'inagibilità dell'unità abitativa subalterno 6 fino al completamento delle opere murarie, impiantistiche e di finitura e alla relativa certificazione tecnica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il condominio impugnava l'ordinanza comunale sostenendo che fossero venuti meno i presupposti dell'inagibilità dopo l'esecuzione dei lavori di consolidamento del muro portante e la rimozione dei puntelli, come attestato dal proprio tecnico. Deduceva: violazione dell'art. 107 d.lgs. 267/2000, del regolamento edilizio comunale e delle ulteriori norme richiamate; travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, perché non sarebbe esistito un pericolo attuale e concreto per la pubblica o privata incolumità; illogicità, contraddittorietà, sviamento e violazione del principio di proporzionalità, per avere il Comune mantenuto l'inagibilità sulla base di lesioni murarie, avvallamenti dei pavimenti e un impianto elettrico non integralmente ripristinato, ritenuti dal condominio meri difetti di finitura o manutenzione; incompetenza del condominio a intervenire su porzioni di proprietà esclusiva; violazione del legittimo affidamento e del giusto procedimento, per avere l'Amministrazione modificato i presupposti dell'intervento dopo la soluzione del problema strutturale inizialmente contestato. Il Comune e i controinteressati sostenevano che il condominio non avesse integralmente adempiuto alla precedente ordinanza del 28 agosto 2024, divenuta definitiva perché non impugnata, che imponeva una verifica statica dell'intero fabbricato e tutte le opere necessarie al ripristino della sicurezza.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. La precedente ordinanza comunale del 28 agosto 2024, non impugnata, era divenuta definitiva e imponeva al condominio non solo la messa in sicurezza provvisionale dello spanciamento, ma anche un'approfondita verifica dei muri interessati da crepe e cavillature sull'intero fabbricato, nonché tutte le opere di assicurazione e ripristino necessarie. La relazione tecnica del condominio del 7 gennaio 2025 dichiarava invece che l'edificio costituiva un'unica unità strutturale, ma limitava l'esame alla porzione lato nord del primo corpo di fabbrica; ne derivava la mancata integrale ottemperanza all'ordinanza presupposta. Inoltre, il sopralluogo comunale aveva rilevato il permanere di lesioni murarie, avvallamenti nei pavimenti e impianti elettrici non integralmente ripristinati, con presenza di fili volanti, elementi ritenuti rilevanti ai fini dell'agibilità e non qualificabili come mere finiture. Per tali ragioni non erano venuti meno i presupposti dell'inagibilità e le prime tre censure sono state ritenute infondate. La censura relativa alla proprietà esclusiva delle porzioni interessate avrebbe dovuto essere proposta contro la precedente ordinanza, ormai definitiva, e non poteva essere utilmente dedotta contro l'atto successivo. È stata respinta anche la doglianza di contraddittorietà, poiché il Comune aveva coerentemente richiesto per l'intero procedimento l'integrale esecuzione della precedente ordinanza. Spese compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 107 d.lgs. 267/2000

    La disposizione è richiamata quale base normativa dell'ordinanza dirigenziale comunale; la decisione non sviluppa una distinta interpretazione dell'articolo.

  • art. III.V.1 del Regolamento edilizio comunale

    La norma regolamentare è stata utilizzata dal Comune per imporre il mantenimento dell'inagibilità fino al ripristino delle condizioni di sicurezza e agibilità; il TAR ne ha ritenuto coerente l'applicazione alla situazione accertata.

  • art. 1117 c.c.

    La questione relativa alla natura comune o esclusiva delle parti interessate avrebbe dovuto essere dedotta contro la precedente ordinanza, non impugnata e divenuta definitiva.

  • art. 1123 c.c.

    È richiamato dal ricorrente in relazione alla ripartizione degli obblighi condominiali, ma il TAR ha ritenuto la censura tardivamente riferita alla precedente ordinanza divenuta definitiva.

  • art. 677 c.p.

    È richiamato dal ricorrente per sostenere che mancasse un pericolo di rovina dell'edificio; il TAR ha fondato il rigetto sulla mancata integrale ottemperanza e sui rilievi tecnici rilevanti per l'agibilità.

  • art. 2053 c.c.

    È richiamato dal ricorrente per escludere la sussistenza di un pericolo concreto derivante dalla rovina dell'edificio; non costituisce la ratio autonoma della decisione.

Massime di principio

  • Quando un'ordinanza di messa in sicurezza non viene impugnata, gli obblighi in essa previsti diventano definitivi e devono essere integralmente adempiuti; le contestazioni relative alla legittimità dell'ordine, alla competenza del destinatario o alla natura comune o esclusiva delle parti interessate non possono essere utilmente dedotte per la prima volta contro il successivo provvedimento che mantiene l'inagibilità.
  • Se l'ordinanza presupposta impone una verifica statica dell'intero fabbricato, una relazione tecnica limitata a una sola porzione dell'edificio non dimostra l'integrale ottemperanza dell'ordine, soprattutto quando l'edificio costituisce un'unica unità strutturale.
  • Il mantenimento dell'inagibilità può essere legittimamente fondato non soltanto sul permanere di un dissesto strutturale, ma anche sull'accertata presenza di condizioni materiali incompatibili con la sicurezza e l'agibilità dell'unità immobiliare, quali lesioni murarie, avvallamenti dei pavimenti e impianti elettrici non integralmente ripristinati con fili volanti.
  • La mancata integrale esecuzione dell'ordinanza di messa in sicurezza conserva i presupposti del successivo provvedimento di prosecuzione dell'inagibilità, anche quando siano state eseguite alcune opere strutturali e siano state rimosse le opere provvisionali.

Come è indicizzato

MaterieAgibilità e certificazioniAbusi edilizi e sanzioniEfficacia ed esecuzione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiEfficacia ed esecutorietàDecadenza e tardivitàDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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