Sentenza n. 768/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento - dell’Ordinanza Dirigenziale del Comune di Modena prot. n. 2025/295895 del 25/07/2025, notificata in pari data, avente ad oggetto “Immobile sito a Modena in Via Jori n. 34 distinto al Catasto fabbricati del Comune di Modena al foglio 243 mappale 365 - Ordinanza ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. III.V.1 del vigente Regolamento Edilizio (RE)”, con la quale si dispone “il prosieguo dell'inagibilità dell'unità abitativa subalterno 6, fino al completamento di tutte le opere murarie/impiantistiche/finitura di ripristino dell'immobile citato, che dovrà essere certificato tramite perizia di tecnico abilitato, con anche la documentazione fotografica (con indicazione dei punti di presa), da protocollare agli atti comunali”; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza dirigenziale del Comune di Modena che disponeva il prosieguo dell'inagibilità dell'unità abitativa subalterno 6 fino al completamento delle opere murarie, impiantistiche e di finitura e alla relativa certificazione tecnica
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il condominio impugnava l'ordinanza comunale sostenendo che fossero venuti meno i presupposti dell'inagibilità dopo l'esecuzione dei lavori di consolidamento del muro portante e la rimozione dei puntelli, come attestato dal proprio tecnico. Deduceva: violazione dell'art. 107 d.lgs. 267/2000, del regolamento edilizio comunale e delle ulteriori norme richiamate; travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, perché non sarebbe esistito un pericolo attuale e concreto per la pubblica o privata incolumità; illogicità, contraddittorietà, sviamento e violazione del principio di proporzionalità, per avere il Comune mantenuto l'inagibilità sulla base di lesioni murarie, avvallamenti dei pavimenti e un impianto elettrico non integralmente ripristinato, ritenuti dal condominio meri difetti di finitura o manutenzione; incompetenza del condominio a intervenire su porzioni di proprietà esclusiva; violazione del legittimo affidamento e del giusto procedimento, per avere l'Amministrazione modificato i presupposti dell'intervento dopo la soluzione del problema strutturale inizialmente contestato. Il Comune e i controinteressati sostenevano che il condominio non avesse integralmente adempiuto alla precedente ordinanza del 28 agosto 2024, divenuta definitiva perché non impugnata, che imponeva una verifica statica dell'intero fabbricato e tutte le opere necessarie al ripristino della sicurezza.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. La precedente ordinanza comunale del 28 agosto 2024, non impugnata, era divenuta definitiva e imponeva al condominio non solo la messa in sicurezza provvisionale dello spanciamento, ma anche un'approfondita verifica dei muri interessati da crepe e cavillature sull'intero fabbricato, nonché tutte le opere di assicurazione e ripristino necessarie. La relazione tecnica del condominio del 7 gennaio 2025 dichiarava invece che l'edificio costituiva un'unica unità strutturale, ma limitava l'esame alla porzione lato nord del primo corpo di fabbrica; ne derivava la mancata integrale ottemperanza all'ordinanza presupposta. Inoltre, il sopralluogo comunale aveva rilevato il permanere di lesioni murarie, avvallamenti nei pavimenti e impianti elettrici non integralmente ripristinati, con presenza di fili volanti, elementi ritenuti rilevanti ai fini dell'agibilità e non qualificabili come mere finiture. Per tali ragioni non erano venuti meno i presupposti dell'inagibilità e le prime tre censure sono state ritenute infondate. La censura relativa alla proprietà esclusiva delle porzioni interessate avrebbe dovuto essere proposta contro la precedente ordinanza, ormai definitiva, e non poteva essere utilmente dedotta contro l'atto successivo. È stata respinta anche la doglianza di contraddittorietà, poiché il Comune aveva coerentemente richiesto per l'intero procedimento l'integrale esecuzione della precedente ordinanza. Spese compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base normativa dell'ordinanza dirigenziale comunale; la decisione non sviluppa una distinta interpretazione dell'articolo.
art. III.V.1 del Regolamento edilizio comunale
La norma regolamentare è stata utilizzata dal Comune per imporre il mantenimento dell'inagibilità fino al ripristino delle condizioni di sicurezza e agibilità; il TAR ne ha ritenuto coerente l'applicazione alla situazione accertata.
La questione relativa alla natura comune o esclusiva delle parti interessate avrebbe dovuto essere dedotta contro la precedente ordinanza, non impugnata e divenuta definitiva.
È richiamato dal ricorrente in relazione alla ripartizione degli obblighi condominiali, ma il TAR ha ritenuto la censura tardivamente riferita alla precedente ordinanza divenuta definitiva.
È richiamato dal ricorrente per sostenere che mancasse un pericolo di rovina dell'edificio; il TAR ha fondato il rigetto sulla mancata integrale ottemperanza e sui rilievi tecnici rilevanti per l'agibilità.
È richiamato dal ricorrente per escludere la sussistenza di un pericolo concreto derivante dalla rovina dell'edificio; non costituisce la ratio autonoma della decisione.
Massime di principio
- Quando un'ordinanza di messa in sicurezza non viene impugnata, gli obblighi in essa previsti diventano definitivi e devono essere integralmente adempiuti; le contestazioni relative alla legittimità dell'ordine, alla competenza del destinatario o alla natura comune o esclusiva delle parti interessate non possono essere utilmente dedotte per la prima volta contro il successivo provvedimento che mantiene l'inagibilità.
- Se l'ordinanza presupposta impone una verifica statica dell'intero fabbricato, una relazione tecnica limitata a una sola porzione dell'edificio non dimostra l'integrale ottemperanza dell'ordine, soprattutto quando l'edificio costituisce un'unica unità strutturale.
- Il mantenimento dell'inagibilità può essere legittimamente fondato non soltanto sul permanere di un dissesto strutturale, ma anche sull'accertata presenza di condizioni materiali incompatibili con la sicurezza e l'agibilità dell'unità immobiliare, quali lesioni murarie, avvallamenti dei pavimenti e impianti elettrici non integralmente ripristinati con fili volanti.
- La mancata integrale esecuzione dell'ordinanza di messa in sicurezza conserva i presupposti del successivo provvedimento di prosecuzione dell'inagibilità, anche quando siano state eseguite alcune opere strutturali e siano state rimosse le opere provvisionali.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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