Cassazione Civile, Ordinanza n. 25609/2024 del 25/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di irrogazione di sanzioni per insufficiente pagamento del contributo unificato emesso in relazione a un ricorso tributario proposto contro un atto di pignoramento presso terzi. Il contribuente aveva ottenuto l'accoglimento del ricorso in primo grado e la conferma in appello, perché la CTR aveva ritenuto che il valore della lite dovesse essere individuato nel valore dell'atto di pignoramento, e non nel valore della pretesa tributaria sottostante. Il Ministero ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 14, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002 e dell'art. 12, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che il valore della controversia ai fini del contributo unificato avrebbe dovuto essere determinato in base alla pretesa tributaria originaria azionata mediante il pignoramento, e non in base al credito non tributario indicato nell'atto di pignoramento. La Corte ha ritenuto fondato il motivo, osservando che nel processo tributario il valore della lite coincide con il valore dell'atto impugnato e, in assenza di espressa indicazione nelle conclusioni, il contributo va calcolato con riguardo a ciascun atto impugnato; nel caso concreto, la pretesa tributaria al netto di interessi e sanzioni ammontava a euro 88.879,00, e su tale importo andava commisurato il contributo unificato dovuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito, ritenendo giustificata tale compensazione per la recente formazione della giurisprudenza sulla questione, e ha condannato l'intimato al rimborso delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 14, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato dal ricorrente come norma violata; la Corte lo considera nel quadro della disciplina del contributo unificato nel processo tributario, da determinare in relazione al valore della controversia.
art. 12, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
La Corte afferma che stabilisce una disciplina speciale del processo tributario: il valore della lite corrisponde all'importo del tributo al netto di interessi e sanzioni; per le controversie riguardanti solo sanzioni, il valore è la somma di queste.
È richiamato per escludere l'applicazione del rinvio generale al codice di procedura civile, in ragione della specialità del processo tributario.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Indica il vizio dedotto nel ricorso per cassazione, consistente in violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Nel processo tributario, ai fini del contributo unificato, il valore della controversia deve essere determinato secondo la regola speciale dell'art. 12, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, e non secondo criteri desunti dal processo civile.
- Il valore della lite coincide con l'importo del tributo oggetto dell'atto impugnato, al netto degli interessi e delle sanzioni; quando la controversia riguarda esclusivamente sanzioni, il valore è dato dalla loro somma.
- La disciplina del valore della lite nel processo tributario è speciale e prevale sul rinvio generale al codice di procedura civile previsto dall'art. 1 del d.lgs. n. 546/1992.
- In assenza di specifica indicazione del valore nelle conclusioni del ricorso, il contributo unificato deve essere calcolato con riguardo a ciascun atto impugnato, sommando i contributi riferiti ai singoli atti secondo il valore di ciascuno.
- Quando la questione è di puro diritto e non occorrono accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito la controversia originaria.
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