Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11049/2024 del 15/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato l\'ordinanza con cui il giudice dell\'esecuzione aveva disposto la detenzione domiciliare sostitutiva ex art. 56 L. n. 689/1981 (nella formulazione risultante dal d.lgs. n. 150/2022). Ha contestato un\'erronea applicazione della disciplina transitoria di cui all\'art. 95 d.lgs. n. 150/2022: tale disposizione consente la presentazione dell\'istanza al giudice dell\'esecuzione solo se la condanna derivava da procedimenti pendenti davanti alla Corte di cassazione alla data di entrata in vigore della riforma (30/12/2022). Nel caso concreto le sentenze erano divenute irrevocabili prima di quella data e, inoltre, il giudice dell\'esecuzione avrebbe omesso di tener conto di un successivo provvedimento del Magistrato di sorveglianza che aveva disposto la cessazione della detenzione domiciliare.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l\'ordinanza impugnata. Ha affermato che l\'art. 95 d.lgs. n. 150/2022, nei suoi commi transitori, consente l\'applicazione delle nuove pene sostitutive soltanto se la condanna deriva da procedimenti pendenti in Cassazione alla data del 30/12/2022; poiché nel caso le sentenze erano irrevocabili prima di tale data, non sussistevano i presupposti per applicare la disciplina nuova e l\'ordinanza è stata emessa in violazione di legge. Non è stato disposto il rinvio perché non risultava necessario svolgere accertamenti di merito ulteriori.

Norme richiamate

  • art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022

    Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all\'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all\'entrata in vigore del decreto legislativo, può presentare istanza ... entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza.

    La Corte interpreta l\'art. 95 come norma transitoria vincolante: la possibilità di chiedere le nuove pene sostitutive al giudice dell\'esecuzione è condizionata alla pendenza del giudizio in Cassazione alla data di entrata in vigore della riforma (30/12/2022). Se la sentenza è già irrevocabile prima di quella data, la norma non è applicabile.

  • art. 56 legge n. 689 del 1981 (testo risultante dal d.lgs. n. 150/2022)

    Norma che disciplina le pene sostitutive (quali la detenzione domiciliare). La sua applicazione è subordinata, nel periodo transitorio, a quanto previsto dall\'art. 95 quando rilevante.

  • art. 20-bis cod. pen.

    Richiamato nell\'ordinanza impugnata come riferimento normativo utilizzato dal giudice dell\'esecuzione; non è centrale nella decisione di cassazione che si concentra sui limiti temporali posti dall\'art. 95 d.lgs. 150/2022.

  • artt. 661 e 665 cod. proc. pen.

    Richiamati tra le norme processuali relative al procedimento di esecuzione e alle istanze ex art. 666 c.p.p.; la Corte richiama la necessità che il rito esecutivo rispetti i presupposti temporali della norma transitoria.

  • art. 47 ord. pen. (L. n. 354/1975)

    Norma che disciplina la detenzione domiciliare concessa dal Magistrato di sorveglianza; nel caso è stato rilevato che il giudice dell\'esecuzione aveva menzionato un provvedimento di prosecuzione della misura ma non un successivo provvedimento di cessazione, ossia andava valutata la situazione documentale aggiornata.

  • art. 69 ord. pen.

    Richiamato fra le norme citate dal ricorrente; concerne profili ordinamentali/organizzazione penitenziaria, ma nella decisione non è stato decisivo.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (erronea applicazione della legge e altre violazioni); il Procuratore generale ha basato il ricorso su questi motivi per contestare l\'erronea applicazione dell\'art. 95.

Massime di principio

  • La disciplina transitoria dell\'art. 95 d.lgs. n. 150/2022 consente l\'applicazione delle nuove pene sostitutive solo se la condanna deriva da procedimenti pendenti in Cassazione alla data del 30/12/2022; se la sentenza è irrevocabile prima di quella data, le nuove regole non sono applicabili.
  • Il giudice dell\'esecuzione deve verificare e motivare in modo esplicito la sussistenza dei presupposti temporali e procedurali per applicare le pene sostitutive (anche verificando provvedimenti del Magistrato di sorveglianza intervenuti successivamente).
  • In caso di violazione di legge evidente su punti esclusivamente giuridici o temporali (come il mancato rispetto dei requisiti transitori), la Cassazione può annullare l\'ordinanza senza rinvio quando non è necessario compiere accertamenti di merito.
  • La mera esistenza di una precedente concessione di detenzione domiciliare non esonera il giudice dell\'esecuzione dall\'obbligo di considerare provvedimenti successivi che ne abbiano disposto la cessazione.
  • Per valutare richieste basate su riforme con disposizioni transitorie, è essenziale verificare la data di irrevocabilità della sentenza rispetto alla data di entrata in vigore della riforma stessa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.