Cassazione Civile, Ordinanza n. 05662/2023 del 23/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente ospedaliero)
La controversia
La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta da una paziente che affermava di essere scivolata all'interno dei locali ospedalieri su una sostanza liquida presente sul pavimento, riportando danni all'integrità psico-fisica. Il tribunale aveva accolto la domanda, ma la corte d'appello, in riforma, l'aveva rigettata ritenendo non sufficientemente provata la causa della caduta: la parte attrice aveva offerto solo la testimonianza di un genitore e documentazione ritenuta ambigua, senza indicare altri testimoni tra le persone presenti al fatto. In cassazione la ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avesse indebitamente invertito l'onere della prova, pretendendo una prova "completa" e non valorizzando quanto già dimostrato; 2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., per non avere considerato il contenuto della relazione di pronto soccorso e del biglietto di dimissioni; 3) motivazione difettosa e incomprensibile circa l'inutilità della consulenza tecnica d'ufficio rispetto alla sequenza temporale tra perdita di coscienza e caduta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza d'appello, fondata sull'insufficienza della prova offerta dalla parte attrice, e che la censura ex art. 115 c.p.c. fosse in realtà una critica alla valutazione delle prove, non una vera violazione del paradigma normativo. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la corte territoriale aveva comunque esaminato la documentazione richiamata, sicché la doglianza si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito. Il terzo motivo è stato ritenuto irrimediabilmente generico, non spiegando in che modo il vizio motivazionale avrebbe inciso sulla decisione. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stata attestata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per escludere che vi sia stata un'inversione dell'onere della prova; spettava alla parte attrice provare il fatto costitutivo della domanda risarcitoria.
la sua violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non dedotte dalle parti o dichiara di non dover osservare la regola della decisione sulle prove introdotte; non quando valuti diversamente le prove offerte.
menzionato per ribadire che la valutazione del maggior o minor peso probatorio delle prove è attività consentita al giudice di merito.
richiamato come parametro formale della censura di violazione di legge/processuale nel primo motivo.
il nuovo testo consente solo il controllo sull'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione, non la rivalutazione delle prove o l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori.
il motivo di ricorso deve contenere una critica specifica e idonea della decisione impugnata; in difetto è inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per attestare i presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata; la critica che non individui specificamente l'errore denunciato è inammissibile come "non motivo".
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. non coincide con una diversa valutazione del materiale probatorio: ricorre solo se il giudice decide sulla base di prove non introdotte dalle parti o contraddice espressamente la regola di giudizio sulle prove dedotte.
- La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. post riforma è limitata all'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non consente di contestare la lettura delle prove o la maggiore attendibilità attribuita dal giudice di merito a una fonte istruttoria rispetto ad altre.
- Non integra omesso esame di un fatto decisivo la doglianza che si limiti a contestare la valutazione di documenti o testimonianze già presi in considerazione dal giudice di merito.
- Nel ricorso per cassazione le deduzioni generiche o apodittiche che non specificano il nesso tra il vizio denunciato e la decisione impugnata sono inammissibili.
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