Cassazione Civile, Ordinanza n. 09109/2026 del 10/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore aveva prestato attività alle dipendenze di un ente regionale in forza di una serie ininterrotta di contratti a termine, più volte prorogati, dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2017, con mansioni di operaio specializzato forestale di IV livello. Successivamente era stato assunto a tempo indeterminato con decorrenza 3 agosto 2017 e inquadramento al III livello, pur a parità di mansioni. In giudizio chiedeva: il riconoscimento dell’illegittimità della reiterazione dei contratti a termine per superamento del limite di 36 mesi; il riconoscimento del superiore inquadramento già posseduto prima della stabilizzazione, con conseguenti differenze retributive e contributive, ricostruzione di carriera e accertamento di mansioni superiori; in subordine, il risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine. Il primo e unico motivo di ricorso per cassazione denunciava violazione o falsa applicazione degli artt. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 e 28 d.lgs. n. 81/2015, assumendo che la Corte d’appello avesse erroneamente attribuito all’assunzione a tempo indeterminato efficacia sanante dell’abuso nella successione dei contratti a termine.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che, nel pubblico impiego privatizzato, la successiva immissione in ruolo può valere come misura sanzionatoria idonea a reintegrare il danno cd. comunitario solo se avviene nei ruoli dell’ente che ha commesso l’abuso e come diretta conseguenza causale dell’abusiva reiterazione, nell’ambito di misure specificamente volte a superare il precariato e a offrire ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione. Nel caso concreto, invece, l’assunzione a tempo indeterminato era avvenuta in base a una delibera commissariale che prevedeva l’immissione in ruolo di tutti i lavoratori con almeno 180 giornate di lavoro effettivo nell’anno precedente, secondo il CCNL, senza verificare la reiterazione abusiva dei contratti a termine. Tale misura non era quindi specificamente diretta a sanare l’abuso e non poteva escludere il risarcimento del danno cd. comunitario. La sentenza di merito è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata come parametro del vizio denunciato in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge
art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001
richiamato quale fondamento del danno cd. comunitario nel pubblico impiego privatizzato e della tutela contro l’abusiva reiterazione dei contratti a termine
richiamato dal ricorrente come norma violata in relazione alla disciplina dei contratti a termine
art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001
richiamato nella ricostruzione del fatto come limite temporale dei 36 mesi asseritamente superato
art. 46 CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale
richiamato come base della delibera che ha consentito l’immissione in ruolo dei lavoratori con un certo numero di giornate lavorative
direttiva 1999/70/CE
richiamata per il suo scopo di prevenzione degli abusi nell’utilizzo dei contratti a termine
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, la successiva stabilizzazione del lavoratore può costituire misura idonea a riparare il danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine solo se è specificamente collegata alla sanzione dell’abuso e non costituisce una semplice assunzione successiva o agevolata.
- Per escludere il risarcimento del danno cd. comunitario non basta che l’assunzione a tempo indeterminato sia stata resa possibile dall’esistenza di precedenti rapporti a termine: occorre che la stabilizzazione sia effetto diretto di una misura adottata proprio per superare il precariato illegittimo.
- Una procedura di immissione in ruolo fondata su requisiti generali e diversi dalla verifica dell’abusiva reiterazione non ha efficacia sanante rispetto all’illecito derivante dalla successione illegittima dei contratti a termine.
- La tutela contro l’abuso del contratto a termine deve essere effettiva e dissuasiva: non è conforme alla funzione preventiva della disciplina se l’amministrazione può continuare a ricorrere al lavoro flessibile confidando in sanzioni economiche di modesta portata.
- In sede di legittimità, è censurabile la decisione di merito che attribuisca automaticamente efficacia satisfattiva alla stabilizzazione senza verificare la necessaria diretta derivazione causale tra abuso e assunzione a tempo indeterminato.
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