Cassazione Civile, Ordinanza n. 19252/2022 del 15/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalle dimissioni rassegnate da una lavoratrice per asserite inadempienze retributive del datore di lavoro. Il giudice di merito aveva ritenuto sussistente la giusta causa delle dimissioni e aveva condannato la società al pagamento di retribuzioni arretrate, indennità sostitutiva del preavviso e TFR. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 115 e 232 c.p.c., per avere la Corte d'appello valorizzato la mancata comparizione del legale rappresentante all'interrogatorio formale; 2) violazione degli artt. 2697 e 414 n. 5 c.p.c., per avere posto l'onere della prova a carico della convenuta; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere attribuito rilievo assorbente alla contumacia della società in primo grado. La società contestava, in sostanza, la ricostruzione probatoria e la distribuzione dell'onere della prova in ordine al pagamento delle retribuzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la decisione di merito non si era realmente fondata sulla mancata comparizione all'interrogatorio formale, non essendo tale incombente stato disposto in primo grado, ma sull'accertato mancato assolvimento, da parte del datore di lavoro, dell'onere di provare l'avvenuto pagamento delle retribuzioni. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, richiamando i principi delle Sezioni Unite in tema di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e chiarendo che la censura ex art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice attribuisca l'onere probatorio alla parte sbagliata, non quando si solleciti una rivalutazione del fatto. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata attività difensiva dell'intimata. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
non consente di censurare in cassazione la mera diversa valutazione del materiale istruttorio; la violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi.
la violazione si configura solo se il giudice utilizza prove non dedotte, valuta come prove legali elementi che non lo sono, o disattende prove legali; non basta contestare l'apprezzamento del materiale probatorio.
richiamato dalla ricorrente in relazione alla mancata comparizione all'interrogatorio formale, ma ritenuto irrilevante nel caso concreto perché l'incombente non era stato disposto.
la violazione è denunciabile solo quando l'onere della prova sia stato addossato alla parte diversa da quella gravata secondo le regole di riparto; non quando si contesti, in realtà, la valutazione delle prove.
richiamato dalla ricorrente in relazione all'allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda, ma la censura è stata ritenuta inidonea a scalfire la ratio decidendi.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
è stato dichiarato il presupposto processuale per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
art. 1-bis dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale base normativa per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per ottenere una nuova valutazione del merito della prova: è configurabile solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o attribuisce efficacia di prova legale a elementi che non la possiedono.
- La censura di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo quando il giudice abbia effettivamente invertito il riparto dell'onere probatorio; se la parte ricorrente contesta l'apprezzamento delle risultanze istruttorie, la doglianza è in realtà diretta a una rivalutazione del fatto ed è inammissibile in cassazione.
- In una controversia di lavoro per crediti retributivi, il lavoratore deve provare l'esistenza del rapporto di lavoro, mentre incombe sul datore di lavoro l'onere di dimostrare l'avvenuto pagamento delle somme dovute.
- La contumacia del convenuto non equivale automaticamente a mancata contestazione delle domande avversarie, ma non lo esonera dall'onere di fornire la prova dei fatti estintivi o impeditivi a lui favorevoli quando ne abbia la disponibilità probatoria.
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