Cassazione Civile, Ordinanza n. 10047/2025 del 16/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un appalto per la realizzazione di due fabbricati e da successive pretese economiche sorte tra committente pubblico e impresa esecutrice. La società appaltatrice otteneva un decreto ingiuntivo per un importo comprensivo sia del saldo prezzo dell'appalto sia del corrispettivo per un intervento di consolidamento e ripristino eseguito dopo il crollo di una porzione della muratura esterna. L'ente pubblico proponeva opposizione, contestando il debito per il consolidamento e chiedendo anche il risarcimento per lesione dell'immagine. Parallelamente l'appaltatrice agiva per ulteriori somme fondate su riserve apposte all'ultimo SAL. Riuniti i giudizi, il tribunale accoglieva in larga parte le domande dell'impresa; la corte d'appello, invece, revocava il credito per il consolidamento ritenendo nullo il relativo contratto per difetto di forma scritta, riconosceva all'ente un credito risarcitorio per danno all'immagine e, facendo il saldo tra i reciproci crediti, condannava l'ente al pagamento finale. In cassazione l'ente deduceva, con un unico motivo, omessa pronuncia sulla domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo poi riformato. Le controparti proponevano ricorso incidentale, sostenendo in primo luogo che la corte d'appello avesse erroneamente ritenuto vincolante il giudicato penale sulla responsabilità civile, senza accertare autonomamente la responsabilità della società e il danno risarcibile; in subordine censuravano l'apprezzamento del concorso di colpa dell'ente nella causazione del crollo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto sia il ricorso principale sia il primo motivo del ricorso incidentale. Ha ritenuto fondato il motivo dell'ente pubblico perché la corte territoriale, nel determinare il dare-avere tra le parti, non aveva preso in considerazione la domanda di restituzione delle somme pagate in forza della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo poi opposto e riformato. Ha inoltre accolto il primo motivo del ricorso incidentale perché la corte d'appello aveva indebitamente attribuito efficacia vincolante, nei confronti della società rimasta estranea al processo penale, alla statuizione penale sugli interessi civili, omettendo di accertare in contraddittorio sia il fatto illecito del dipendente sia la conseguente responsabilità della datrice di lavoro ex art. 2049 c.c. Il secondo motivo incidentale è rimasto assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il giudice di merito deve pronunciarsi su tutte le domande ritualmente proposte; l'omessa considerazione della domanda di restituzione integra vizio di omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il mancato esame di una domanda o eccezione dedotta in giudizio è deducibile come nullità della sentenza per error in procedendo.
La sentenza penale di condanna ha efficacia di giudicato nel civile solo nei confronti del responsabile civile che sia stato citato o sia intervenuto nel processo penale.
Le sentenze penali che dichiarano estinto il reato ma decidono sugli interessi civili producono effetti equiparabili, ai fini dell'efficacia nel civile, alle sentenze di condanna nei limiti di legge.
Il giudicato vincola solo nei limiti soggettivi e oggettivi propri della decisione passata in giudicato.
La responsabilità del datore di lavoro per il fatto illecito del dipendente richiede un accertamento del fatto illecito del dipendente e del nesso con l'attività svolta; tale responsabilità non può essere automaticamente desunta da un giudizio penale cui il datore sia rimasto estraneo.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione della decisione che abbia riformato o revocato un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, il giudice deve esaminare espressamente anche la domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione del provvedimento monitorio, poiché essa incide sul saldo finale tra le parti.
- L'omessa pronuncia sulla domanda restitutoria comporta nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.
- L'efficacia del giudicato penale in sede civile opera solo nei confronti dei soggetti che abbiano partecipato al processo penale nei limiti previsti dagli artt. 651 e 578 c.p.p.; non può essere estesa automaticamente a soggetti rimasti estranei al giudizio penale.
- Quando si prospetta una responsabilità civile indiretta del datore di lavoro per il fatto del dipendente, il giudice civile deve accertare in contraddittorio con il datore sia la condotta illecita del dipendente sia i presupposti della responsabilità ex art. 2049 c.c., senza ritenersi vincolato dal giudicato penale formatosi solo nei confronti del dipendente.
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