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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11258/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Un automobilista ha agito per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla propria vettura in un sinistro stradale avvenuto durante una manovra di retromarcia compiuta dal conducente dell'altro veicolo, nonché il rimborso del fermo tecnico e delle spese. La compagnia assicuratrice aveva corrisposto in via stragiudiziale una somma inferiore al costo delle riparazioni lamentato dall'attore. Il giudice di pace aveva rigettato la domanda ritenendo satisfattivo l'importo versato; il tribunale, in appello, aveva confermato la decisione e aveva condannato l'appellante alle spese. Nel ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto, con tre motivi molto ampi e cumulativi, violazioni di legge, omesso esame di fatti decisivi e nullità del procedimento e delle sentenze, lamentando anche la mancata considerazione della responsabilità esclusiva del conducente del veicolo antagonista, l'asserita omessa comunicazione di atti e rinvii, il diniego dell'interrogatorio formale e la liquidazione delle spese di lite ritenuta eccessiva.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. Ha rilevato che i motivi erano formulati in modo non conforme ai requisiti di chiarezza, concisione e specificità, poiché cumulavano in modo disordinato censure eterogenee, riferimenti fattuali e richieste di rivalutazione del merito, senza sottoporre in modo puntuale questioni di diritto. Ha inoltre osservato, in via assorbita, che era infondata la doglianza sulle spese di lite: la causa aveva un valore non determinato, presumibilmente pari al massimo della competenza del giudice adito, sicché la liquidazione operata dal tribunale risultava corretta e vicina al minimo tariffario. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento di una somma per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., dando altresì atto dell'obbligo del contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato come base formale dei motivi di ricorso; la Corte ha rilevato che le censure così veicolate non erano formulate con il necessario grado di specificità e chiarezza.

  • art. 2054 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la decisione sul sinistro stradale e sulla responsabilità nella circolazione dei veicoli.

  • art. 2055 c.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma sulla responsabilità solidale dei corresponsabili del danno.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di criteri di liquidazione del danno.

  • art. 2058 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di risarcimento in forma specifica o per equivalente.

  • artt. 91 c.p.c. e 92 c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente in relazione alla regolazione delle spese di lite.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La Corte ha applicato la condanna per პასუხისმგabilità aggravata ritenendo manifestamente inammissibile il ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • D.M. 55/2015

    Richiamato ai fini della verifica della correttezza della liquidazione delle spese, ritenuta prossima al minimo tariffario.

Massime di principio

  • In cassazione i motivi devono essere formulati con chiarezza, concisione e specificità: la mescolanza indistinta di censure diverse, questioni di fatto e richieste di rivalutazione del merito rende il ricorso manifestamente inammissibile.
  • La censura sulla liquidazione delle spese non è fondata quando il valore della causa, per le domande proposte, risulta non determinato e può essere ragionevolmente assunto nel limite di competenza del giudice adito; in tal caso la liquidazione vicina al minimo tariffario è corretta.
  • La declaratoria di manifesta inammissibilità del ricorso può giustificare la condanna del ricorrente per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per una generica e reiterata contestazione dell'esito di merito raggiunto dai giudici di merito, ma deve individuare con precisione l'errore di diritto denunciato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRisarcimento e indennizzoRC auto
RamiProcesso civileAssicurazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàResponsabilità precontrattuale

Testo integrale

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