Cassazione Civile, Ordinanza n. 20754/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (utilizzatore)
La controversia
La controversia riguarda un contratto di locazione finanziaria stipulato nel 2005 avente a oggetto un'imbarcazione. Il rapporto si è risolto di diritto per inadempimento dell'utilizzatore. Nel giudizio di merito la Corte d'appello, tenuto conto della restituzione coattiva del bene e di una CTU, ha applicato in via analogica l'art. 1526, comma 2, c.c., rideterminando gli importi dovuti tra canoni versati, valore del bene restituito, penale contrattuale, spese di recupero e altri componenti economici, e ha condannato la concedente a restituire all'utilizzatore la differenza tra quanto versato e quanto dovuto per godimento, spese e penale ridotta ad equità. La società concedente ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) motivazione apparente ex art. 132 n. 4 c.p.c. per omessa o insufficiente analisi della clausola contrattuale n. 10; 2) violazione degli artt. 1526, comma 2, e 1384 c.c. per errata applicazione della disciplina sulla penale e sulla restituzione delle prestazioni; 3) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., contestando il calcolo del quantum, in particolare il valore di realizzo del bene, gli interessi di mora e le spese sostenute per il recupero coattivo. Il controricorrente ha resistito, chiedendo la conferma della decisione di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non si confrontassero con la ratio decidendi della sentenza impugnata e che i motivi, pur formalmente prospettati come vizi di motivazione, violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle risultanze della CTU. La Corte ha affermato che la sentenza d'appello era adeguatamente motivata e che correttamente aveva applicato in via analogica l'art. 1526, comma 2, c.c. al leasing traslativo stipulato prima della L. n. 124 del 2017, in coerenza con la giurisprudenza di legittimità e delle Sezioni Unite. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La deduzione di motivazione apparente è scrutinabile solo nei casi di anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, non già per mera insufficienza o inadeguatezza della motivazione.
È stata ritenuta applicabile in via analogica al leasing traslativo stipulato prima della L. n. 124 del 2017, con conseguente obbligo di restituzione delle rate versate e corresponsione al concedente di un equo compenso per l'uso del bene, oltre al rimborso delle spese e al risarcimento del danno.
Richiamato dalla ricorrente in tema di riduzione della penale; la Corte ha ritenuto che la penale contrattuale potesse essere ridotta ad equità nell'ambito della disciplina analogica dell'art. 1526, comma 2, c.c.
Le censure prospettate ai sensi dei diversi numeri dell'art. 360 c.p.c. sono state qualificate come inammissibili perché non confrontate con la ratio della sentenza e dirette a una diversa valutazione del merito.
La disciplina introdotta dalla legge non era applicabile al contratto di leasing in questione, stipulato anteriormente alla sua entrata in vigore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente soccombente.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; un motivo che si limiti a contestare in modo generico il risultato raggiunto o a sollecitare una nuova valutazione del merito è inammissibile.
- La motivazione è apparente solo quando manca del tutto il supporto argomentativo in senso giuridicamente rilevante o quando presenta anomalie estreme; non è sufficiente lamentare una motivazione ritenuta poco persuasiva o incompleta.
- Nel leasing traslativo stipulato prima della L. n. 124 del 2017, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore e restituzione del bene, può trovare applicazione analogica l'art. 1526, comma 2, c.c., con riequilibrio delle prestazioni mediante equo compenso per l'uso del bene, detrazione delle somme pertinenti e possibile riduzione della penale.
- Le contestazioni sul valore di realizzo del bene, sulle spese di recupero e sugli accessori del credito, quando implicano una rivalutazione delle risultanze istruttorie o della CTU, non integrano di regola un vizio di legittimità se la sentenza di merito ha già motivato in modo coerente e sufficiente.
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