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Sentenza

Sentenza n. 7593/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

Giustizia amministrativa202602226

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 10296/2025, resa in sede di ottemperanza e di chiarimenti sulle modalità esecutive della sentenza n. 6641/2025, nella parte in cui ha ritenuto che l’accoglimento del ricorso comprendesse le domande di inefficacia della convenzione e di subentro nel contratto

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il consorzio ha proposto revocazione della sentenza n. 10296/2025 ai sensi degli artt. 106 c.p.a. e 395 c.p.c., contestando l’interpretazione del giudicato formatosi sull’annullamento dell’aggiudicazione del lotto 15 di una procedura aperta per servizi integrati presso immobili pubblici. Con il primo motivo ha dedotto violazione del giudicato: secondo il ricorrente, la sentenza n. 6872/2024 aveva rilevato che la domanda di subentro non era stata riproposta in appello, con conseguente preclusione che l’opposizione di terzo e il successivo giudizio rescissorio non avrebbero potuto rimuovere, salvo nei limiti dell’incompatibilità con il diritto dell’opponente. Ha quindi sostenuto che la sentenza n. 6641/2025 non aveva deciso la domanda di subentro perché tardiva e inammissibile. Con il secondo motivo ha denunciato un errore di fatto revocatorio, assumendo che la sentenza impugnata avesse supposto una decisione sulle domande di inefficacia e subentro non rinvenibile nel dispositivo della sentenza da eseguire, che aveva accolto il solo ricorso originario. Nella fase rescissoria ha inoltre chiesto dichiararsi improcedibile il giudizio perché Consip aveva adottato un atto di autotutela contrattuale, impugnato davanti al TAR Lazio, e ha contestato che in ottemperanza potessero essere impartite indicazioni non discendenti dal giudicato e attinenti a poteri amministrativi.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, senza pronunciarsi in via autonoma sull’eccezione relativa all’ammissibilità della revocazione contro decisioni rese in sede di ottemperanza. Il primo motivo è stato comunque disatteso: la rilevazione, nella sentenza n. 6872/2024, della mancata riproposizione della domanda di subentro era una pronuncia di rito, limitata al rapporto processuale in cui era stata resa, e non produceva giudicato sostanziale ai sensi dell’art. 2909 c.c. né impediva la riproposizione della domanda in altro giudizio. L’eventuale violazione di una preclusione processuale interna sarebbe stata un errore di diritto, non deducibile come motivo di revocazione; inoltre, la sentenza n. 6872/2024 era stata integralmente annullata in accoglimento dell’opposizione di terzo e il nuovo giudizio rescissorio non conservava le decadenze e preclusioni del giudizio originario. Anche il secondo motivo è stato respinto: la sentenza impugnata aveva esaminato e interpretato il contenuto della decisione da ottemperare e la rituale riproposizione delle domande, svolgendo un’attività valutativa, non incorrendo in una svista percettiva. L’errore revocatorio richiede invece una falsa percezione immediatamente rilevabile di un fatto decisivo risultante dagli atti o da essi incontestabilmente escluso e non può riguardare il giudizio logico-giuridico del giudice. La richiesta di improcedibilità e le contestazioni sui limiti dell’ottemperanza non hanno condotto a statuizioni autonome, essendo il ricorso dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato a rifondere a ciascuna controparte costituita le spese, liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 106 c.p.a.

    Consorzio Stabile Energie Locali s.c.a.r.l. – C.s.e.l. ha impugnato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 c.p.a. e 395 c.p.c., la sentenza di questo Consiglio, Sez. V, 24 dicembre 2025, n. 10296, con cui, nel giudizio per l’ottemperanza e per i chiarimenti sulle modalità esecutive della sentenza n. 6641 del 2025, che ha accolto il ricorso di primo grado, annullando l’aggiudicazione del lotto 15 della procedura aperta per l’affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi presso gli immobili ad uso ufficio delle pubbliche amministrazioni, istituzioni universitarie pubbliche ed enti di ricerca (sentenza pronunziata in sede rescissoria, all’esito dell’accoglimento in sede rescindente, con sentenza n. 926 del 2025, dell’opposizione di terzo avente ad oggetto la sentenza di appello n. 6872 del 2024), si è ritenuto che l’accoglimento del ricorso proposto in primo grado deve ritenersi esteso alle domande di inefficacia della convenzione e subentro.

    La revocazione è stata proposta, in combinato disposto con l’art. 395 c.p.c., contro una sentenza resa in sede di ottemperanza; il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile senza decidere la questione generale dell’ammissibilità della revocazione contro tali sentenze.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L’errore di fatto previsto dall’art. 395, n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, si configura come una falsa percezione della realtà, una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolga l’attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività; ne consegue che non è configurabile l’errore revocatorio per vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico.

    L’errore revocatorio è circoscritto alla falsa percezione obiettiva e immediatamente verificabile di un fatto decisivo risultante dagli atti; non comprende gli errori che investono l’interpretazione o la valutazione logico-giuridica di circostanze processuali percepite correttamente.

  • art. 395, n. 5, c.p.c.

    Pertanto, tale sentenza, anche laddove non fosse stata travolta, come, al contrario, avvenuto, dall’accoglimento dell’opposizione di terzo, non integrerebbe il giudicato rilevante ai sensi dell’art. 395 n. 5 c.p.c., ma al più una preclusione processuale da giudicato interno, la cui violazione si traduce in un errore di diritto, non riconducibile ai motivi tassativi della revocazione.

    La revocazione per contrasto con un precedente giudicato non è ammessa quando la decisione invocata contiene soltanto una pronuncia processuale di preclusione, priva di effetti di giudicato sostanziale; l’eventuale inosservanza di una preclusione interna configura, al più, un errore di diritto.

  • art. 2909 c.c.

    In primo luogo deve rilevarsi che l’accertamento, contenuto nella sentenza di questo Consiglio n. 6872 del 2024, dell’omessa riproposizione, da parte della ricorrente Innova, della domanda di subentro nel contratto nel giudizio di appello costituisce una pronuncia di mero rito, avente ad oggetto una preclusione processuale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata, per cui non è idonea a produrre, né sul piano oggettivo né sul piano soggettivo, gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. e non preclude, pertanto, la riproposizione della domanda in altro giudizio.

    La pronuncia di rito che rileva una preclusione processuale produce effetti limitati al rapporto processuale in cui è resa e non forma giudicato sostanziale idoneo a impedire la riproposizione della domanda in un diverso giudizio.

Massime di principio

  • La pronuncia di rito che rileva una preclusione processuale produce effetti circoscritti al rapporto processuale in cui è resa e non forma, di per sé, giudicato sostanziale che impedisca la riproposizione della domanda in un diverso giudizio.
  • L’annullamento integrale della sentenza in sede rescindente, seguito da un nuovo giudizio in fase rescissoria, comporta la caducazione della decisione annullata e non lascia sopravvivere le decadenze e le preclusioni maturate nel giudizio originario.
  • La revocazione per errore di fatto richiede una falsa percezione obiettiva e immediatamente rilevabile di un fatto decisivo, risultante dagli atti o incontestabilmente escluso da essi; non può essere utilizzata per contestare l’attività valutativa o l’interpretazione logico-giuridica del giudice.
  • La dedotta violazione di una preclusione processuale interna, così come l’asserito omesso rilievo di un giudicato interno, integra un possibile errore di diritto e non costituisce errore revocatorio.

Come è indicizzato

MaterieRevocazione e opposizione di terzoGiudizio di ottemperanzaRito appalti e sorte del contratto
RamiProcesso amministrativoContratti pubblici
IstitutiDecadenza e tardivitàEffetto conformativo e riedizione del potere

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