Sentenza n. 1108/2026 - Latina, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla SCIA condizionata del 28 marzo 2025, presentata per installare due dehors di tipologia A e B su suolo pubblico in Piazza della Repubblica, ai civici dall’1 al 5
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha proposto ricorso per accertare l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune sulla SCIA condizionata presentata il 28 marzo 2025, diretta a ottenere l’autorizzazione per due dehors su suolo pubblico a servizio dell’esercizio commerciale. La ricevuta di protocollazione indicava un termine di 90 giorni per adottare un provvedimento espresso oppure, trattandosi di SCIA condizionata, acquisire gli atti di assenso o i pareri necessari; secondo la ricorrente, il termine scadeva il 26 giugno 2025. Ha inoltre chiesto la declaratoria dell’obbligo di provvedere e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Comune ha eccepito che il procedimento era stato concluso con un provvedimento espresso negativo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché, nelle more del giudizio, l’8 settembre 2026 il Comune ha adottato il provvedimento conclusivo, negando l’installazione dei dehors. Non vi è stata cessazione della materia del contendere, perché il provvedimento sopravvenuto non ha soddisfatto l’interesse sostanziale della ricorrente, ma ha reso inutile la decisione sull’azione contro il silenzio. Il TAR ha respinto la richiesta comunale di compensazione delle spese: l’accertamento di polizia amministrativa del febbraio 2026 poteva aver ritardato la conclusione del procedimento, ma era intervenuto dopo la scadenza del termine originario. Ha quindi condannato il Comune a rifondere le spese, liquidate in 1.000 euro oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 35 c.p.a.
Il codice del processo amministrativo distingue [...] la sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere, espressamente regolata nell’ambito delle sentenze di merito ex art. 34, comma 5, c.p.a., dalla sentenza dichiarativa dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, costituente una sentenza di rito ex art. 35 c.p.a.
L’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse è una pronuncia di rito, distinta dalla cessazione della materia del contendere, che presuppone invece la piena soddisfazione dell’interesse sostanziale del ricorrente.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Il codice del processo amministrativo distingue [...] la sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere, espressamente regolata nell’ambito delle sentenze di merito ex art. 34, comma 5, c.p.a., dalla sentenza dichiarativa dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, costituente una sentenza di rito ex art. 35 c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è una pronuncia di merito che richiede il pieno soddisfacimento dell’interesse sostanziale fatto valere in giudizio; la mera sopravvenienza di un provvedimento conclusivo, se non attribuisce il bene della vita richiesto, non integra tale presupposto.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse comporta l’improcedibilità quando un nuovo assetto di interessi rende inutile la decisione sul ricorso, senza però soddisfare l’interesse sostanziale del ricorrente; la cessazione della materia del contendere richiede invece che tale interesse sia stato pienamente realizzato.
- Quando, durante un giudizio contro il silenzio, l’amministrazione adotta il provvedimento conclusivo richiesto, il ricorso può diventare improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse anche se il provvedimento è di segno negativo e non attribuisce al ricorrente il bene della vita perseguito.
- Un fatto o un accertamento sopravvenuto non giustifica il ritardo procedimentale se interviene dopo la scadenza del termine per concludere il procedimento; la condotta dell’amministrazione che ha dato causa al giudizio può pertanto giustificare la condanna alle spese anche quando il ricorso diviene improcedibile.
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