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Sentenza

Sentenza n. 16450/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia, 1) dell’ordinanza sindacale n. 27 del 15 luglio 2026 del Comune di Viterbo, notificata in data 16 luglio 2026, avente ad oggetto “Ordinanza ex art. 192 D.Lgs. 152/2006 per la rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati in area di servizio nel Comune di Viterbo”; 2) di ogni atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, ivi comprese, per quanto occorrer possa e nei limiti della rispettiva lesività, la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 62646 del 27 maggio 2026, la nota prot. n. 64399 del 1° giugno 2026, la nota della Polizia Locale prot. n. 77573 del 4 luglio 2026, la nota della Guardia di Finanza prot. n. 78918 del 7 luglio 2026, nonché gli ulteriori atti istruttori e di sopralluogo richiamati dall’ordinanza e non ancora conosciuti.

Giustizia amministrativa202609491

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza sindacale che ha ordinato alla proprietaria di rimuovere entro trenta giorni i rifiuti abbandonati nell'area del distributore, avviarli a recupero e ripristinare lo stato dei luoghi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società proprietaria dell'area e dell'impianto di distribuzione carburanti ha impugnato l'ordinanza comunale adottata ai sensi dell'art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006. Ha dedotto: (1) violazione della norma ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, poiché il Comune non avrebbe accertato un nesso tra l'abbandono dei rifiuti e una condotta dolosa o colposa a essa imputabile; (2) erronea attribuzione di una culpa in vigilando e travisamento dei fatti, per non avere considerato che la custodia era stata affidata a una società commissionaria; (3) violazione delle garanzie procedimentali e difetto di contraddittorio e istruttoria sulla custodia materiale dell'area; (4), in subordine, violazione di proporzionalità e ragionevolezza per mancata graduazione degli effetti dell'ordinanza. La ricorrente ha inoltre chiesto la sospensione dell'atto e l'ostensione di atti istruttori. L'attività dell'impianto era cessata il 27 febbraio 2026, in seguito alla chiusura coattiva disposta in esecuzione di un'interdittiva antimafia; il Comune aveva avviato il procedimento il 27 maggio 2026 e integrato la comunicazione il 1° giugno 2026.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la responsabilità del proprietario non fosse oggettiva e dovesse fondarsi su una condotta dolosa o colposa accertata in concreto, ma che nel caso specifico l'abbandono fosse prevedibile sin dalla chiusura dell'impianto del 27 febbraio 2026. Da quel momento la proprietaria avrebbe potuto e dovuto adottare misure adeguate di prevenzione e vigilanza; il contratto con la commissionaria non la esonerava, perché gli obblighi di custodia erano accessori all'attività di vendita dei carburanti e, divenuta impossibile tale attività per effetto dell'interdittiva, si era riespanso in capo alla proprietaria il dovere di custodia. Ha quindi respinto le censure di difetto di istruttoria e di motivazione sulla colpa e di travisamento circa la vigilanza. Ha escluso la violazione procedimentale, risultando dagli atti la comunicazione di avvio del 27 maggio 2026 e la sua integrazione del 1° giugno, con invito ad adottare misure antintrusione e di controllo. Ha respinto anche la censura di sproporzione: l'ordinanza ex art. 192, comma 3, è espressione di un potere tipico previsto dalla legge e non di un potere extra ordinem. Le richieste cautelare e istruttoria non hanno dato luogo a statuizioni autonome, essendo la controversia definita con sentenza ex art. 60 c.p.a. Spese a carico della ricorrente per euro 1.500, oltre accessori, in favore del Comune; nulla per le spese nei confronti della società controinteressata.

Norme richiamate

  • art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006

    In tema di ordinanze sindacali volte a porre rimedio al fenomeno dell’abbandono incontrollato dei rifiuti, la giurisprudenza è ormai costante nell’affermare che “l'ordine di rimozione ex art. 192, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006 può essere legittimamente rivolto al proprietario o titolare di diritti reali/personali di godimento sull'area solo ove sia dimostrata, sulla base di specifica istruttoria, l'imputabilità soggettiva della violazione almeno a titolo di colpa, anche omissiva, per tolleranza o mancata vigilanza sull'utilizzo del bene, dovendosi escludere qualsivoglia forma di responsabilità oggettiva”.

    L'ordine di rimozione può essere rivolto al proprietario o al titolare di diritti sull'area soltanto quando una specifica istruttoria dimostri l'imputabilità soggettiva, almeno colposa, dell'abbandono; nel caso concreto il TAR ha ravvisato la colpa nella mancata adozione di misure di vigilanza dopo la chiusura prevedibile dell'impianto.

  • art. 1176 c.c.

    Pertanto, è da quella data che la società proprietaria del distributore in questione avrebbe, con una diligenza non superiore a quella pretesa in forza del parametro normativo del “buon padre di famiglia” di cui all’art. 1176 c.c. (senza che occorra neppure, al riguardo, evocare il più stringente parametro previsto dal comma secondo del medesimo articolo), potuto e dovuto prevedere che i cassoni per la raccolta dei rifiuti ivi presente, e l’area circostante, si sarebbero potuti trasformare, in assenza di idonee misure di prevenzione e vigilanza, in un deposito incontrollato di rifiuti.

    La prevedibilità dell'abbandono e la colpa omissiva del proprietario sono valutate secondo la diligenza ordinaria del buon padre di famiglia; dopo la chiusura dell'impianto, tale parametro imponeva di prevedere il rischio e adottare misure preventive e di vigilanza.

  • artt. 7 e seguenti l. 241/1990

    Analoga sorte incontrano le censure relative ad asserite violazioni di garanzie procedimentali, le quali sono per tabulas da escludere, giacché il provvedimento in questa sede gravato è stato preceduto da una comunicazione di avvio del procedimento risalente al 27 maggio 2026 e da una successiva integrazione del 1° giugno successivo (con cui la ricorrente è stata invitata anche ad approntare misure antintrusione e di controllo dell’area).

    Il TAR ha escluso la violazione delle garanzie partecipative perché l'amministrazione aveva comunicato l'avvio del procedimento e successivamente integrato la comunicazione, invitando la destinataria ad adottare misure di protezione e controllo dell'area.

  • art. 60 c.p.a.

    Alla camera di consiglio del 6 ottobre 2026, fissata per la discussione collegiale dell’incidente cautelare, previo avviso di possibile definizione dell’affare con sentenza resa ex art. 60 c.p.a., la causa passava in decisione.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata in camera di consiglio, dopo l'avviso alle parti della possibile decisione ai sensi dell'art. 60 c.p.a.

Massime di principio

  • L'ordine di rimozione dei rifiuti previsto dall'art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006 non può fondarsi sulla sola proprietà dell'area: occorre una specifica istruttoria che dimostri una condotta dolosa o almeno colposa, anche omissiva, del proprietario o del titolare di diritti di godimento.
  • La colpa omissiva del proprietario può consistere nella mancata adozione di misure ragionevoli di prevenzione e vigilanza quando, secondo la diligenza ordinaria, l'abbandono dei rifiuti sia prevedibile; la valutazione può considerare le circostanze che determinano la cessazione dell'attività e il conseguente venir meno della custodia operativa.
  • L'affidamento contrattuale della custodia a un gestore non esonera necessariamente il proprietario quando gli obblighi di custodia sono accessori all'attività principale e, cessata quest'ultima per impossibilità, il dovere di vigilanza sull'area si riespande in capo al proprietario.
  • La comunicazione di avvio e la sua integrazione, se consentono all'interessato di conoscere il procedimento e di essere invitato ad adottare misure pertinenti, escludono nel caso concreto la dedotta violazione delle garanzie partecipative.
  • L'ordinanza di rimozione adottata ai sensi dell'art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006 è espressione di un potere tipico previsto dalla legge; la censura di mancata graduazione degli effetti non è fondata quando l'atto applica tale disciplina ordinaria e non un potere extra ordinem.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiPartecipazione al procedimento
RamiAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezza

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