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Sentenza

Sentenza n. 478/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400075

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento dell’obbligo, assunto con convenzione urbanistica del 12 maggio 2006, di cedere gratuitamente al Comune 980 mq di aree destinate a verde pubblico e percorsi pedonali, individuate dai mappali 943 e 523 del foglio 29

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha chiesto l’accertamento dell’obbligo della società costruttrice di trasferire gratuitamente le aree a standard previste dalla convenzione urbanistica stipulata il 12 maggio 2006, il trasferimento della proprietà ai sensi dell’art. 2932 c.c. e le conseguenti trascrizioni. Ha dedotto di avere adempiuto agli obblighi convenzionali e che la società non aveva ceduto le aree, nonostante la scadenza della convenzione e la diffida, rimasta senza risposta. Il Fallimento ha eccepito il difetto di giurisdizione per la clausola compromissoria e per la pretesa competenza del giudice della procedura fallimentare; ha inoltre eccepito l’inammissibilità o improcedibilità della domanda per mancata insinuazione al passivo o richiesta di restituzione e la prescrizione dell’obbligo, deducendo che dalla convenzione alla prima diffida del 7 maggio 2020 erano trascorsi 14 anni. Ha infine sostenuto che la convenzione, non trascritta, non fosse opponibile al Fallimento.

La decisione

Il TAR ha respinto le eccezioni di difetto di giurisdizione. Ha ritenuto che la clausola convenzionale, per la previsione di un numero pari di arbitri e per la nomina solo eventuale del terzo, configurasse un arbitrato irrituale, non idoneo a escludere la giurisdizione amministrativa; in caso di dubbio, inoltre, l’arbitrato va ricondotto alla forma irrituale, poiché quello rituale comporta una deroga alla giurisdizione pubblica. Ha escluso la giurisdizione del giudice fallimentare, distinguendo gli obblighi pubblicistici contenuti nella convenzione urbanistica dai contratti privatistici rispetto ai quali opera il potere del curatore di scioglimento. Ha respinto l’eccezione di prescrizione: gli obblighi di cessione delle aree a standard, in quanto pubblicistici, connessi all’attuazione della pianificazione urbanistica e aventi natura propter rem, non soggiacciono alla prescrizione decennale propria delle obbligazioni patrimoniali; questa può riguardare gli oneri di urbanizzazione, non gli obblighi diretti a garantire stabilmente l’interesse urbanistico. Ha ritenuto inconferente la mancata trascrizione della convenzione, data l’opponibilità agli aventi causa degli obblighi propter rem. Accertati l’obbligo convenzionale e il suo inadempimento, ha accolto il ricorso, disposto ai sensi dell’art. 2932 c.c. il trasferimento gratuito al Comune della proprietà delle aree e di quanto vi insiste, ordinato le trascrizioni e posto a carico del Segretario generale comunale la cura della procedura. Ha condannato il Fallimento alle spese, liquidate in euro 2.000 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 12 c.p.a.

    Pertanto, dalla piana lettura della predetta clausola si evince che la nomina del terzo arbitro risulta solo eventuale, con ciò potendosi escludere che le parti abbiano inteso di avvalersi di un arbitrato rituale, il solo ammesso quale forma di risoluzione della controversia alternativa al giudizio dall’art 12 C.p.a. rubricato “Rapporti con l’arbitrato” (“Le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile”).

    Nel contenzioso relativo a convenzioni urbanistiche, l’arbitrato può derogare alla giurisdizione amministrativa soltanto se rituale. La clausola che prevede un collegio a numero pari e la nomina solo eventuale di un terzo è stata qualificata come arbitrato irrituale e non ha quindi sottratto la controversia al giudice amministrativo.

  • art. 11 l. 241/1990

    Quanto al rapporto tra giurisdizione esclusiva ammnistrativa e procedura di liquidazione giudiziale, secondo una condivisibile giurisprudenza, non sussiste il presupposto per individuare la giurisdizione speciale fallimentare attesa la diversa natura della convenzione urbanistica (e degli obblighi in essa contenuti) ex art. 11 della Legge n. 241/1990 rispetto ai contratti di diritto privato: il curatore non può liberarsi dagli impegni dedotti nella convenzione urbanistica in quanto stipulata ex art. 11 della Legge n. 241/1990 con applicazione del regime pubblicistico cui non è applicabile la ratio derogatoria di cui all’art. 72 Legge Fallimentare.

    Gli obblighi assunti con una convenzione urbanistica stipulata ai sensi dell’art. 11 l. 241/1990 sono soggetti a un regime pubblicistico e non sono assimilabili ai normali vincoli contrattuali dai quali il curatore può sciogliersi secondo la disciplina fallimentare; la controversia sull’adempimento resta devoluta al giudice amministrativo.

  • art. 2932 c.c.

    Giungendo, quindi, in medias res, va rilevato che risulta comprovato dal Comune ricorrente, ed incontestato in giudizio, l’obbligo di trasferimento dedotto in convenzione, nonché il relativo azionato inadempimento, ricorrendo, pertanto, i presupposti per la pronuncia di una sentenza costitutiva ex art. 2932 C.c. a norma del quale “se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l’obbligazione, l’altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso”.

    La sentenza costitutiva prevista dall’art. 2932 c.c. è utilizzabile per dare attuazione all’obbligo di trasferire aree assunto in una convenzione urbanistica quando l’obbligo e l’inadempimento risultino provati e il trasferimento sia possibile e non escluso dal titolo.

Massime di principio

  • La clausola compromissoria contenuta in una convenzione urbanistica non esclude la giurisdizione amministrativa se configura un arbitrato irrituale: per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa, la deroga è ammessa soltanto mediante arbitrato rituale di diritto. In caso di dubbio sulla natura dell’arbitrato, esso va ricondotto alla forma irrituale.
  • Gli obblighi di cessione o asservimento di aree destinate a standard urbanistici, assunti nell’ambito di una convenzione urbanistica o di un atto d’obbligo accessivo al titolo edilizio, hanno natura pubblicistica e propter rem; si trasferiscono agli aventi causa e non sono soggetti alla prescrizione decennale propria delle obbligazioni patrimoniali. La prescrizione può invece riguardare obbligazioni di contenuto meramente patrimoniale, come gli oneri di urbanizzazione.
  • La mancata trascrizione della convenzione urbanistica non rende inopponibili agli aventi causa gli obblighi di cessione delle aree a standard che, per la loro natura propter rem, seguono il bene.
  • La sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. può essere pronunciata per attuare l’obbligo convenzionale di cessione di aree a standard quando siano provati l’obbligo e l’inadempimento e il trasferimento sia possibile e non escluso dal titolo.

Come è indicizzato

MateriePiani attuativi e lottizzazioniGiurisdizione e riparto
RamiUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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