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Sentenza

Sentenza n. 1986/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502295

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Padova, sezione lavoro, pubblicata il 12 novembre 2024, che aveva riconosciuto la retribuzione professionale docenti e condannato il Ministero al pagamento delle spese del giudizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Padova, sezione lavoro, non impugnata e notificata con formula esecutiva al Ministero il 29 novembre 2024. La pronuncia aveva condannato il Ministero a corrispondere la retribuzione professionale docenti, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria, e a rifondere le spese del giudizio civile. Dedotto il mancato adempimento del giudicato, la ricorrente ha chiesto l’ordine di pagamento, l’adozione degli atti esecutivi, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza. Gli importi risultano omissati nel testo.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile l’azione, accertando il passaggio in giudicato della sentenza sulla base della certificazione rilasciata dal Tribunale di Padova il 6 novembre 2025, la sua notificazione al Ministero il 29 novembre 2024 e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996. Ha riconosciuto che la sentenza del giudice ordinario passata in giudicato è titolo azionabile in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, ha accolto il ricorso perché il Ministero non ha fornito elementi comprovanti l’adempimento: gli ha ordinato di pagare la somma stabilita dal giudicato, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di persistente inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per l’edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche, o un dirigente delegato, da attivare su istanza della ricorrente dopo la scadenza del termine e con ulteriori 60 giorni per provvedere. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visti l’art. 114 del cod. proc. amm.;

    La disposizione è richiamata quale disciplina processuale del giudizio di ottemperanza nel quale il TAR ha ordinato l’esecuzione del giudicato.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il ricorso è ammissibile quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo: -all’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda, attestato dalla certificazione a tale scopo rilasciata dal competente ufficio del Tribunale di Padova il 6 novembre 2025; -all’avvenuta notifica, presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 29 novembre 2024, della sentenza ottemperanda, e al decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito nella L. 28 febbraio 1997 n. 30.

    L’azione di ottemperanza è ammissibile, nel caso concreto, dopo la notificazione della sentenza all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla disposizione.

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Nessun dubbio, poi, sussiste sull’appartenenza del provvedimento ottemperando, una sentenza del Giudice ordinario passata in giudicato, nel novero dei titoli le cui statuizioni rimaste ineseguite possano trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1°, lett. c), del cod. proc. amm..

    Il rimedio dell’ottemperanza è esperibile per ottenere l’adempimento delle statuizioni ineseguite contenute in una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato.

Massime di principio

  • Una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che imponga alla pubblica amministrazione un obbligo di pagamento può essere eseguita mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • L’azione di ottemperanza è ammissibile quando siano documentati il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996.
  • Nel giudizio di ottemperanza, se l’amministrazione non dimostra di avere adempiuto alle statuizioni del giudicato, il giudice può ordinare l’esecuzione entro un termine e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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