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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01469/2026 del 14/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Con sentenza del G.U.P. del Tribunale di Foggia era stata applicata, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di multa per una pluralità di reati, unificati in continuazione. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite difensore, deducendo un solo motivo: l'erronea individuazione del reato più grave da porre a base del trattamento sanzionatorio e della continuazione con le altre fattispecie. La Corte ha ritenuto che tale doglianza non rientrasse nei motivi consentiti nel ricorso avverso sentenza di patteggiamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto per un motivo non consentito dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La censura sull'individuazione del reato più grave nella continuazione non è stata ricompresa tra i motivi deducibili contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta. Conseguentemente, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000,00 alla Cassa delle ammende, disponendo la declaratoria di inammissibilità senza formalità ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta, i motivi deducibili sono tassativamente quelli previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; censure estranee a tale elenco sono inammissibili.
  • La contestazione relativa alla scelta del reato più grave ai fini della continuazione, quando non si traduca in una delle doglianze tipizzate dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., non è proponibile in cassazione contro il patteggiamento.
  • L'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di patteggiamento può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, se determinata dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFalsità in scrittura privataFurtoCircostanze del reato
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblicaDelitti contro il patrimonioParte generale
IstitutiContinuazione

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