Cassazione Civile, Ordinanza n. 24477/2023 del 10/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per gli anni 2013, 2014 e 2015 con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava IVA indebitamente detratta su operazioni considerate soggettivamente inesistenti. La società contribuente impugnava l'atto; la CTP rigettava il ricorso, ma in appello la CTR accoglieva l'impugnazione ritenendo, in sintesi, non provata la piena consapevolezza della frode in capo alla contribuente. L'Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e degli artt. 19 e 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che la CTR, pur non mettendo in discussione che il fornitore fosse una cartiera, aveva errato nel fondare l'accoglimento dell'appello sulla sola asserita mancanza di prova della consapevolezza della frode, trascurando che l'Ufficio aveva già assolto l'onere di provare, anche per presunzioni, sia la fittizietà del cedente sia gli indici che avrebbero dovuto mettere sull'avviso un operatore diligente.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare anche in via indiziaria non solo che il fornitore sia fittizio, ma anche che il cessionario fosse consapevole o comunque avrebbe dovuto esserlo con l'ordinaria diligenza; a sua volta il contribuente deve dimostrare di avere adottato la massima diligenza esigibile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata perché aveva concentrato il giudizio sulla sola consapevolezza psicologica della frode, senza verificare correttamente il diverso profilo della diligenza esigibile dall'operatore economico. Il giudizio è stato rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania per nuovo esame del merito.
Norme richiamate
Richiamato per il riparto dell'onere della prova: l'Ufficio deve provare gli elementi costitutivi della ripresa e il contribuente la prova contraria relativa alla propria diligenza.
Richiamato quale base delle presunzioni semplici utilizzabili dall'Amministrazione per dimostrare fittizietà del fornitore e consapevolezza/diligenza del cessionario.
Richiamato per la prova presuntiva; la Corte ammette che la fittizietà dell'operazione e la consapevolezza possano essere desunte da indizi gravi, precisi e concordanti.
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato in tema di detrazione dell'IVA; la detrazione non spetta se l'operazione soggettivamente inesistente è consapevolmente partecipata o non diligentemente verificata.
art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato insieme all'art. 19 del d.P.R. IVA nel quadro della disciplina delle fatture e della detraibilità dell'imposta.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge.
Massime di principio
- In materia di detrazione IVA per operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare, anche mediante presunzioni, sia la fittizietà del fornitore sia elementi idonei a dimostrare che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione era finalizzata all'evasione.
- Il contribuente che invochi la detrazione deve dimostrare di aver adottato, prima di accettare l'operazione, la massima diligenza esigibile da un operatore professionale accorto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto alle circostanze del caso concreto.
- Ai fini della prova della consapevolezza o della negligenza del cessionario, non sono di per sé निर्णisivi la regolarità formale della contabilità e dei pagamenti, né l'assenza di un vantaggio economico nella rivendita delle merci o dei servizi.
- La valutazione del giudice di merito deve misurarsi con il corretto criterio probatorio: non solo la coscienza soggettiva della frode, ma anche l'oggettiva verificabilità dei segnali d'allarme che avrebbero dovuto indurre un operatore esperto a non partecipare all'operazione.
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