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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13713/2023 del 31/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Timpanaro: deduceva violazione di legge (art. 110 c.p., art. 55, comma 9, d.lgs. 231/2007, art. 640 ter c.p.) e vizio di motivazione per errata applicazione dei principi sul concorso di persone nel reato, lamentando mancanza di prova del contributo causale e della tipicita' delle condotte, e contestava la qualificazione giuridica secondo art. 640 ter ritenendo che l'uso delle carte clonate non potesse rientrarvi. Ciciriello: deduceva carenza probatoria, sostenendo di aver ingenuamente prestato fiducia al terzo che gli aveva lasciato un borsone contenente materiale illecito, contestava l'inversione dell'onere della prova e la deduzione della disponibilita' delle carte clonate sulla base di scontrini e rinvenimenti marginali.

La decisione

La Corte di legittimita' ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Quanto a Timpanaro la Corte ha ritenuto che il ricorso si limitasse a una non consentita riletura critica dei fatti e delle intercettazioni senza individuare vizi logici nella motivazione; ha inoltre confermato la corretta qualificazione delle condotte in ordine all'art. 640 ter c.p. e all'art. 55, comma 9, d.lgs. 231/2007, osservando che l'appropriazione dei dati con skimmer e la successiva clonazione e uso delle carte costituiscono condotte distinte e rilevanti ai fini di frode informatica. Quanto a Ciciriello la Corte ha ritenuto il motivo reiterativo e generico, confermando l'accuratezza della valutazione di merito circa la disponibilita' degli strumenti e la strumentalita' degli stessi rispetto ai reati contestati. Entrambi i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita'.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato nella doglianza in relazione al concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto che la censura non spiegasse vizi logici nella motivazione di merito ma consistesse in una riletura fattuale non consentita in sede di legittimita'.

  • art. 55, comma 9, d.lgs. 231/2007

    Riguarda la falsificazione di strumenti o documenti che abilitano alla prestazione di servizi o acquisto di beni; applicata correttamente ai casi di clonazione delle carte carburante riscontrate nel processo.

  • art. 640 ter cod. pen.

    Delitto di frode informatica: la Corte conferma che comprende sia la manipolazione/alterazione del funzionamento di un sistema informatico sia l'intervento senza diritto su dati, informazioni o programmi; l'appropriazione illecita dei dati mediante skimmer e il loro successivo uso per ottenere profitti ingiusti costituiscono autonome condotte rilevanti ai sensi di questa norma e possono coesistere con le fattispecie previste dal d.lgs. 231/2007.

  • art. 493 ter cod. pen.

    Richiamato dalla difesa come possibile fattispecie assorbente dell'utilizzo della carta clonata; la Corte osserva che tale interpretazione e' contrastante con la giurisprudenza secondo cui l'art. 640 ter puo' avere efficacia assorbente in alcune ipotesi, ma non impedisce di considerare autonome le successive condotte di clonazione e uso per frode informatica.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile con profili di colpa; applicata per irrogare la sanzione di euro 3.000 a ciascun ricorrente.

  • art. 23 comma 8 d.l. 28/10/2020 n.137 (conv. L.176/2020) e art. 16 dl. 30/12/2021 n.228 (conv. L.25/02/2022 n.15)

    Norme procedurali richiamate per la forma di esame dei ricorsi in Cassazione (disposizioni emergenziali/straordinarie applicate alla trattazione del ricorso).

  • L. 23/12/1993 n.547, art. 10

    Norma di recepimento della direttiva europea sui computer crimes; richiamata per spiegare la funzione e l'ambito applicativo dell'art. 640 ter quale tutela delle condotte illecite commesse mediante strumenti informatici.

Massime di principio

  • In Cassazione non e' consentito rimettere in discussione la valutazione globale delle prove e delle intercettazioni operata dal giudice di merito salvo indicare vizi logici o travisamento probatorio specifici; la mera diversa interpretazione fattuale e' inammissibile.
  • L'art. 640 ter c.p. copre le condotte fraudolente che utilizzano o manipolano sistemi informatici o dati informatici per procurare profitto ingiusto; l'appropriazione dei dati (es. mediante skimmer) e il successivo uso per prelievi o erogazioni fraudolente possono costituire fattispecie autonome e cumulabili con altri reati come la falsificazione di strumenti o documenti ai sensi del d.lgs. 231/2007.
  • Non tutte le condotte legate a carte clonate sono automaticamente ricomprese in un unico titolo di reato: occorre valutare separatamente l'acquisizione illecita dei dati, la clonazione degli strumenti e l'uso fraudolento, che possono dare luogo a responsabilita' distinte.
  • La semplice disponibilita' di strumenti o materiale illecito, se riscontrata in modo diretto e contestualizzata (luogo, modalita' di deposito, strumenti correlati), puo' concorrere a fondare la responsabilita', ma la valutazione e' di merito e deve essere contrastata con argomentazioni specifiche e non generiche.
  • Ricorsi generici, reiterativi o che propongono ex novo una rielaborazione dei fatti senza individuare errori di diritto o vizi logici della motivazione sono destinati all'inammissibilita'; chi impugna deve mirare a punti di diritto chiari o a dimostrare il travisamento probatorio.
  • L'art. 616 c.p.p. puo' comportare sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente quando l'inammissibilita' del ricorso derivi da profili di colpa nell'atto di impugnazione.

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