Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25577/2024 del 24/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente camerale)

La controversia

La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta da una società nei confronti della Camera di commercio, ritenuta responsabile per non avere comunicato tempestivamente alla controparte la rinuncia, da parte dell'istante originario, a un arbitrato già promosso. Il Tribunale aveva ritenuto che, in base al regolamento della Camera arbitrale, gravasse sulla Camera anche l'obbligo di comunicare al convenuto la rinuncia all'arbitrato e aveva ravvisato una responsabilità aquiliana per il ritardo di 14 giorni nella comunicazione, condannando la Camera al risarcimento dei costi sostenuti per difendersi nel procedimento arbitrale. La Corte d'appello, invece, ha riformato la decisione, ritenendo tempestiva la comunicazione perché effettuata entro sette giorni lavorativi dal 2 maggio 2014, data di protocollazione del fax di rinuncia, e ha rigettato la domanda, con condanna della società alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado. Il ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione, denunciando, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente o irrazionale, travisamento di prova documentale, violazione dell'art. 112 c.p.c. e del giudicato ex art. 2909 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe deciso su questioni non devolute e avrebbe affermato erroneamente l'inesistenza di un obbligo di comunicazione in capo alla Camera, oltre ad avere valutato il termine con criteri estranei al regolamento applicabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha escluso il denunciato travisamento della prova documentale, osservando che la Corte d'appello aveva correttamente assunto come dies a quo il 2 maggio 2014, data di protocollazione del fax di rinuncia, e non il 30 aprile, data di invio e verosimile ricezione. Ha inoltre ritenuto non arbitrario il riferimento ai giorni lavorativi, richiamando la disciplina del regolamento camerale sull'arbitrato rapido come parametro non incongruo per la valutazione della tempestività. Ha poi escluso la violazione del giudicato e dell'art. 112 c.p.c., rilevando che la questione della durata/congruità del termine di comunicazione era stata effettivamente controversa in appello. La sentenza impugnata è stata quindi ritenuta adeguatamente motivata e immune dai vizi dedotti; il ricorso è stato rigettato, con condanna della parte ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato come base della responsabilità aquiliana prospettata in primo grado per il ritardo nella comunicazione della rinuncia all'arbitrato.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La censura di legittimità è stata formulata come denuncia di nullità della sentenza per motivazione apparente, travisamento di prova e violazione di norme processuali.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere il vizio di motivazione della sentenza d'appello.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per dedurre una pronuncia su questioni asseritamente non devolute al giudice d'appello; la Corte ha escluso la violazione perché la questione del termine era stata effettivamente in contestazione.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al preteso giudicato su una questione che la sentenza d'appello avrebbe riesaminato; la Corte ha escluso che vi fosse giudicato su quel punto.

  • art. 31 del Regolamento camerale sull'"Arbitrato rapido"

    Utilizzato dalla Corte come parametro regolamentare per ritenere non incongruo il riferimento ai giorni lavorativi nella valutazione della tempestività della comunicazione.

  • art. 2 del Regolamento della Camera arbitrale della Camera di commercio

    Richiamato nella ricostruzione della decisione di merito per distinguere il procedimento arbitrale dal processo ordinario quanto all'instaurazione del contraddittorio.

  • art. 3 del Regolamento della Camera arbitrale della Camera di commercio

    Richiamato per affermare, nel giudizio di merito, l'obbligo della Camera arbitrale di comunicare gli atti introduttivi e, secondo il Tribunale, anche la rinuncia all'arbitrato.

  • art. 3, comma 3, del Regolamento della Camera arbitrale della Camera di commercio

    Nel ragionamento del Tribunale, norma da cui deriverebbe l'obbligo della Camera di comunicare alla controparte anche la rinuncia all'arbitrato.

  • art. 21 del Regolamento della Camera arbitrale della Camera di commercio

    Richiamato dal Tribunale per desumere un analogo obbligo di tempestiva comunicazione della rinuncia, coerente con quello previsto per le parti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma introduttiva del meccanismo del raddoppio del contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per individuare l'importo ulteriore dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel sindacato di legittimità, il travisamento della prova documentale non è configurabile quando il giudice d'appello abbia fondato il proprio accertamento su un dato documentale effettivamente presente agli atti e logicamente valorizzabile, anche se diverso dal criterio auspicato dal ricorrente.
  • La doglianza di violazione dell'art. 112 c.p.c. e del giudicato non può essere accolta quando la questione ritenuta decisa d'ufficio risulti in realtà specificamente controversa tra le parti nel grado di appello.
  • La valutazione della tempestività di un adempimento può essere compiuta dal giudice di merito facendo riferimento, in modo non incongruo, a parametri ricavabili dal regolamento applicabile al procedimento, anche se tali parametri concernano una procedura diversa ma regolata dallo stesso assetto normativo.
  • La motivazione è apparente solo quando manchi realmente l'esposizione delle ragioni della decisione; non ricorre tale vizio se la sentenza d'appello spieghi, in modo comprensibile e coerente, perché non condivide la decisione di primo grado.
  • In sede di legittimità, una censura formalmente incardinata nel vizio di nullità della sentenza non può essere accolta se mira sostanzialmente a ottenere una rivalutazione del fatto e delle risultanze documentali.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità della PATransazione
RamiProcesso civileResponsabilità civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.