Cassazione Civile, Sentenza n. 28974/2020 del 17/12/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Caruso ha proposto ricorso per cassazione avverso la declaratoria di inammissibilità del suo ricorso per revocazione contro la sentenza contabile di condanna (ristoro danni pari a euro 135.440,17) relativa a indebita percezione di emolumenti per attività intramoenia. La revocazione era fondata sul fatto che il GIP del Tribunale di Siracusa aveva poi disposto il non luogo a procedere penalmente, circostanza che Caruso riteneva idonea a integrare la causa di revocazione ex art. 202, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 174/2016 (documento decisivo non prodotto per causa a lui non imputabile) e sulla scorta di altre censure procedurali e di giurisdizione
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che la Corte dei conti aveva correttamente ritenuto il ricorso per revocazione tardivo (termine di 60 giorni dal rinvenimento del documento decisivo, secondo la disciplina vigente dopo il d.lgs. n. 174/2016) e non ricadente nella fattispecie di cui all'art. 202, comma 1, lett. d) (la sentenza del GIP non è qualificata come "documento decisivo" rilevante per la revocazione, e comunque è sopravvenuta rispetto alla sentenza contabile di primo grado). Inoltre, anche assumendo ammissibile la revocazione, la sentenza penale di non luogo a procedere non avrebbe invalidato il giudizio contabile, atteso che gli elementi probatori del giudizio contabile erano autonomi rispetto a quelli penali. La Corte ha altresì richiamato la giurisprudenza secondo cui in cassazione non è possibile rimettere in discussione il potere giurisdizionale già esercitato nella precedente decisione di merito. Infine, è stata disposta la eventuale integrazione del contributo unificato a carico del ricorrente
Norme richiamate
d.lgs. n. 174 del 2016, art. 202, comma 1, lett. d)
art. 202, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 174 del 2016
La Corte ha ritenuto che la sentenza del GIP non potesse essere considerata come il "documento decisivo" soggetto a revocazione nella specie; inoltre la revocazione richiede che il documento non fosse stato prodotto per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario, condizione non soddisfatta
d.lgs. n. 174 del 2016, art. 1, Allegato 3
art.1, Allegato 3, del d.lgs. n. 174 del 2016
Riferimento alle norme transitorie e ai termini di decadenza per la proposizione della revocazione; la Corte ha applicato il termine breve (60 giorni) previsto dalla disciplina vigente dopo la riforma
R.D. 1214 del 1934, art. 68
art. 68 del R.D. 1214 del 1934
Citato dal ricorrente per sostenere l'applicazione del termine triennale previgente; la Corte ha ritenuto irrilevante tale richiamo alla luce delle norme transitorie e della novazione legislativa
legge n. 20 del 1994, art. 1, comma 1 (modificata)
art. 1, comma 1, della legge n. 20 del 1994 (per come modificata dal d.l. n. 534 del 1996, convertito nella legge n. 639 del 1996)
Citata dal ricorrente in tema di giurisdizione della Corte dei conti; la Corte di Cassazione ha escluso che dalle censure emergesse un vero e proprio vizio di giurisdizione tale da inficiare la decisione impugnata
codice di procedura penale, art. 652
Il ricorrente invocava il principio di 'trasmissione' degli effetti della sentenza penale al giudizio civile/contabile; la Corte ha osservato che tale norma non si applica automaticamente alla sentenza di non luogo a procedere e non impone di rimettere il giudizio contabile se la sentenza penale non è quella di condanna pronunciata in dibattimento
codice di procedura civile, art. 425 (richiamato come norma del GIP)
La sentenza del GIP era stata resa ai sensi del procedimento previsto da tale articolo (non seguito da dibattimento); la Corte ha ritenuto che ciò non valesse a qualificare la sentenza quale documento decisivo ai fini della revocazione contabile
codice di procedura civile, art. 395, comma 1, n. 3
art. 395, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Riferimento normativo richiamato dal ricorrente con riguardo ai mezzi di prova/documenti decisivi nella revocazione; la Corte ha ritenuto che la fattispecie non fosse soddisfatta
codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 1 e 3
art. 360, comma 1, n. 1 e n. 3, cod. proc. civ.
Norme invocate per i motivi di cassazione (violazione di norme costituzionali e di diritto); la Corte ha ritenuto che le doglianze non denunciassero un vizio di giurisdizione esterno, bensì meri errores in iudicando/procedendo non decisivi per la cassazione
Costituzione, art. 111, ultimo comma
Richiamato dal ricorrente per questioni di giurisdizione e garanzia processuale; la Corte ha giudicato le censure non idonee a dimostrare denegata giustizia o difetto di giurisdizione
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater e comma 1 bis
art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002; comma 1 bis
Norme procedurali relative al contributo unificato: la Corte ha rilevato l'obbligo, eventualmente, di versare un ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso
Giurisprudenza della Cassazione, Sezioni Unite
Cass., S.U., n. 4879 del 2017, n. 28214 del 2019
Richiamata per il principio secondo cui in cassazione contro decisioni della Corte dei conti su revocazione non è consentito rimettere in discussione l'esercizio del potere giurisdizionale già compiuto nella precedente decisione di merito
Massime di principio
- Il ricorso per revocazione nel processo contabile è soggetto a termini stringenti (dopo la riforma del d.lgs. n. 174/2016 il termine breve di 60 giorni dal rinvenimento del documento decisivo) e alle condizioni tassative dell'art. 202, comma 1, lett. d) (documento decisivo non prodotto per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario).
- Una sentenza penale di non luogo a procedere non produce automaticamente l'effetto di demolire una sentenza contabile: il giudizio contabile è autonomo e può reggere su elementi probatori diversi da quelli penali, salvo specifiche ipotesi di vincolo previste dalla legge (es. effetti delle sentenze penali definitive in determinate condizioni).
- Non tutte le pronunce penali sono "documenti decisivi" ai fini della revocazione contabile; è necessario dimostrare il carattere decisivo del documento e che la sua mancata produzione in sede contabile sia derivata da cause non imputabili alla parte.
- In presenza di procedimenti penali paralleli, è opportuno chiedere tempestivamente la sospensione del giudizio contabile e conservare ogni atto processuale utile: l'intervenuta decisione penale non sostituisce automaticamente l'istruttoria contabile, ma può comunque essere un elemento rilevante se valorizzabile come documento decisivo e prodotto nei termini.
- In sede di cassazione non è possibile utilizzare il rimedio per rimettere in discussione questioni di merito o la regolare valutazione probatoria già compiuta dalla Corte dei conti nella decisione di revocazione; le censure devono evidenziare vizi di giurisdizione esterni per essere ammissibili.
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