Cassazione Civile, Sentenza n. 28940/2020 del 17/12/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia contestava: 1) l'omessa applicazione dell'IVA con aliquota 20% sulle prestazioni diagnostiche rese dalla Casa di Cura Meluccio a pazienti di altra struttura (s.p.a. Coleman), sostenendo che l'esenzione prevista dall'art. 10, comma 1, n. 18 DPR 633/72 spetterebbe solo se la struttura disponesse direttamente di personale e mezzi qualificati e che non sarebbe sufficiente l'intermediazione; 2) l'indeducibilità, per difetto probatorio e per incongruità, della maggiorazione del 30% operata da Hospital Service sul riaddebito dei costi ai fini del calcolo delle imposte; 3) l'omessa fatturazione di dieci prestazioni. L'Agenzia ha quindi impugnato la decisione della CTR che aveva riconosciuto l'esenzione per le prestazioni diagnostiche ma aveva rigettato le censure sui costi e sulle prestazioni non fatturate.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia e ha respinto anche il ricorso incidentale della società. Ha confermato il principio per cui le analisi di laboratorio eseguite da una struttura accreditata con il SSN, nell'interesse di pazienti di altra struttura accreditata e su incarico di questa, sono esenti da IVA. Ha altresì ritenuto legittima la valutazione del giudice d'appello sulla genericità delle contestazioni relative alle fatture e sull'incongruità dei costi riaddebitati dalla consorziata (mancanza di prova della congruità). Ha disposto la compensazione delle spese e ha segnalato, in relazione al rigetto del ricorso incidentale, la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto (art. 13, comma 1-quater DPR 115/02).
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, comma 1, n. 18
Riconosciuta l'esenzione IVA per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese da strutture accreditate e da persone con qualifiche richieste; va coordinata con la normativa comunitaria (art. 132 direttiva IVA).
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21, comma 2
Richiamato dall'Agenzia nel ricorso, ma il vizio denunciato è stato ritenuto infondato rispetto alla qualificazione soggettiva e oggettiva dell'esenzione.
Direttiva 2006/112/CE, art. 132
art. 132, par. 1, lett. b) e c)
Interpretazione comunitaria utilizzata per stabilire che enti ospedalieri, centri medici e diagnostici "della stessa natura" possono beneficiare dell'esenzione se forniscono prestazioni a condizioni sociali analoghe a quelle degli enti pubblici; conferma che prestazioni diagnostiche rientrano nell'esenzione.
Sesta direttiva / DPR 633/72, art. 6 par. 4 (corrispondente art. 3, comma 3 DPR 633/72)
art. 6, par. 4 sesta direttiva / art. 3, comma 3 DPR 633/72
Principio del mandato senza rappresentanza: l'operatore che agisce in nome proprio ma per conto altrui è considerato fornitore/beneficiario ai fini IVA; quindi l'intermediazione non impedisce l'applicazione dell'esenzione se la prestazione finale è esente.
Direttiva 2006/112/CE, art. 226 (punti 6 e 7) e art. 219
art. 226 (punti 6 e 7); art. 219
Prescrive l'indicazione in fattura di entità, natura e data della prestazione; tuttavia l'amministrazione deve considerare anche documenti e informazioni complementari assimilabili alla fattura per valutare il diritto all'esenzione o alla detrazione.
D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (regime di accreditamento)
Il regime di accreditamento implica inserimento sistematico nell'organizzazione del servizio sanitario pubblico, sottoposizione a vigilanza e controllo e riconoscimento soggettivo che consente l'esenzione in base alla normativa comunitaria.
Codice civile, art. 2697
Richiama il riparto dell'onere della prova; nel caso la Corte ha ritenuto che il giudice d'appello non abbia errato nel valutare la genericità delle allegazioni della contribuente.
Codice di procedura civile, art. 115
Denuncia di violazione inammissibile: il ricorso non dimostrava che il giudice avesse fondato la decisione su prove istruite d'ufficio al di fuori dei poteri; la Corte ha confermato l'ammissibilità delle fonti probatorie utilizzate.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (applicabile ratione temporis)
Riferimento alla limitazione delle censure di cassazione: alcuni motivi incidentali sono stati ritenuti inammissibili perché attinenti a valutazioni interpretative dei fatti non riconducibili a omessi esami di fatti decisivi.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Norma che prevede il raddoppio del contributo unificato in talune ipotesi; la Corte ha rilevato i presupposti per il suo possibile applicarsi in relazione al rigetto del ricorso incidentale.
Massime di principio
- Le prestazioni diagnostiche rese da una struttura accreditata con il SSN a pazienti di altra struttura accreditata sono esenti da IVA anche se effettuate su incarico dell'altra struttura (l'intermediazione non esclude l'esenzione).
- Il requisito soggettivo dell'esenzione si valuta tenendo conto del regime di accreditamento: una struttura convenzionata/accreditata può essere considerata soggetto erogatore assimilabile a istituti pubblici ai fini IVA.
- Il criterio di esenzione non dipende necessariamente dal rapporto diretto di fiducia paziente-prestatore né dal fatto che il laboratorio esegua tutte le fasi dell'analisi; possono essere esenti anche prestazioni svolte tramite mandato o trasmissione del prelievo.
- La mera genericità delle fatture non basta di per sé per escludere l'esenzione o per ritenere deduzioni indeducibili: l'amministrazione deve considerare anche documenti e spiegazioni complementari forniti dal contribuente.
- Per ottenere la deducibilità dei costi riaddebitati (es. maggiorazioni da consorzi/terzi) occorre fornire prove concrete della loro effettiva esistenza e congruità; l'amministrazione può disconoscere costi manifestamente incongrui.
- In contestazioni fiscali è essenziale precisare e documentare i fatti probatori decisivi: censure che prospettano solo una diversa interpretazione dei fatti (anziché l'omissione di fatti) risultano inammissibili in cassazione.
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