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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28936/2020 del 17/12/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di avvisi di accertamento relativi ai periodi d'imposta 2005-2006 (IRES, IRAP, IVA) per: 1) ripresa di indeducibilità di costi per "materiale non lavorato"; 2) contestazione di omessa fatturazione/dichiarazione di ricavi; 3) indeducibilità di spese per sponsorizzazioni. Contestazione anche della modalità di ricostruzione del magazzino operata dalla Guardia di Finanza (assenza di inventario fisico) e dell'uso di presunzioni legali vs presunzioni semplici; inoltre impugnazione della decisione di CTR che aveva dichiarato inammissibili motivi aggiunti nelle memorie e successivo ricorso per revocazione della sentenza per presunto errore di fatto.

La decisione

La Corte riunisce i procedimenti; rigetta il ricorso di cassazione R.G. 21809/2012 proposto da VAGA S.r.l., confermando la decisione della CTR che aveva respinto le censure sui maggiori ricavi e sulle indeducibilità delle sponsorizzazioni. VAGA è condannata al pagamento delle spese (liquidate in € 6.000 oltre oneri). Il ricorso R.G. 30060/2014 (revocazione) è dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse e le spese relative sono compensate. In motivazione la Corte afferma: le presunzioni legali di cessione (D.P.R. 441/1997 art.4) richiedono inventario fisico o confronto con scritture obbligatorie; però l'inoperatività delle presunzioni legali non esclude che l'ufficio o il giudice possano fondarsi su presunzioni semplici (o su scritture di uso interno) purché dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; la CTR aveva inoltre esaminato e rigettato nel merito le censure anche quando aveva inizialmente richiamato l'inammissibilità dei motivi aggiunti (tale rilievo è obiter dictum). Quanto alle sponsorizzazioni, la mancanza di specificità nelle fatture rende inidonea la prova dell'inerenza.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 24, comma 2

    Regola l'inammissibilità di motivi aggiunti in appello; la CTR aveva ritenuto inammissibili motivi nuovi proposti nelle memorie, decisione poi non incidente sul dispositivo perché i motivi sono stati comunque esaminati e respinti.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 32

    Richiamato nel quadro dei vizi dedotti in cassazione in relazione a violazioni procedurali e di motivazione.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 64, comma 1

    Preclusione del ricorso per revocazione se la sentenza di merito è stata impugnata con ricorso per cassazione; motivo per cui la CTR aveva ritenuto precluso il ricorso per revocazione e la Corte ha dichiarato sopravvenuta carenza di interesse nel relativo giudizio.

  • D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441, art. 4

    "Gli effetti delle presunzioni di cessione e di acquisto, conseguenti alla rilevazione fisica dei beni, operano al momento dell'inizio degli accessi..."

    Stabilisce che la presunzione legale di cessione richiede o riscontro fisico delle giacenze o il confronto con scritture ausiliarie; in assenza di inventario fisico la presunzione legale non opera.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39

    Disciplina l'uso di presunzioni semplici nell'accertamento tributario; tali presunzioni devono essere "gravi, precise e concordanti" per poter fondare rettifiche analitiche induttive.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 53-54

    Norme IVA sulla rettifica per differenze inventariali; la mancanza di inventario fisico può escludere l'applicazione della presunzione legale, ma non impedisce l'uso di altre scritture per la rettifica ai sensi dell'art.54.

  • Codice Civile, artt. 2727-2729

    Regole probatorie e sulle presunzioni: richiedono indicazione dei fatti dai quali deriva la presunzione e, per le presunzioni semplici, la necessaria gravità, precisione e concordanza.

  • Codice di Procedura Civile, art. 360 c.p.c.

    Elenca i motivi di ricorso per cassazione (nullità, violazione di norme, vizio di motivazione) richiamati nella impugnazione.

  • Codice di Procedura Civile, art. 274 c.p.c.

    Consente la riunione dei giudizi; la Corte ha riunito i due procedimenti per stretta interdipendenza.

  • Codice di Procedura Civile, art. 370 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla partecipazione dell'Agenzia alla discussione orale e alla costituzione in giudizio.

  • Codice di Procedura Civile, art. 380-bis

    Previsione relativa alle memorie in Cassazione; la ricorrente ha depositato memorie ai sensi di tale norma.

  • T.U.I.R., art. 109

    Norma sulle componenti negative del reddito d'impresa e sulla deducibilità; la Corte ha richiamato l'onere del contribuente di provare l'inerenza delle spese (sponsorizzazioni).

  • Codice di Procedura Civile, art. 398 c.p.c.

    Richiamato nella censura relativa alla revocazione; norma pertinente al procedimento civile sul giudizio di revocazione.

Massime di principio

  • La presunzione legale di cessione prevista dal D.P.R. 441/1997 art.4 opera solo se vi è riscontro fisico delle giacenze o differenza documentale tra scritture obbligatorie e rimanenze; in assenza di inventario fisico non si può automaticamente applicare la presunzione legale.
  • L'inoperatività della presunzione legale non esclude che l'amministrazione o il giudice possano fondarsi su presunzioni semplici e su scritture di uso interno, purché le stesse siano "gravi, precise e concordanti" (art.39 DPR 600/1973 e artt.2727-2729 c.c.). Un solo elemento probatorio può essere sufficiente se rispetta tali requisiti.
  • Le scritture non ufficiali del contribuente (tabulati o brogliacci) possono costituire elemento indiziario valido per la rettifica se consentono di ricostruire quantitativamente l'attività e sono supportate da motivazione adeguata.
  • Il contribuente ha l'onere di provare l'esistenza e, soprattutto, l'inerenza delle spese dedotte (es. sponsorizzazioni): la mera fattura o contabilizzazione può non essere sufficiente se l'oggetto è generico.
  • Se un giudice di merito dichiara inammissibili motivi aggiunti ma poi li esamina e rigetta nel merito, il rilievo di inammissibilità assume valore obiter dictum e non modifica il dispositivo: la valutazione di merito rimane sottoposta a sindacato limitato in cassazione.
  • Il ricorso per revocazione può essere precluso se la sentenza impugnata è già stata oggetto di ricorso per cassazione, con possibile sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente.

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