Cassazione Civile, Sentenza n. 28937/2020 del 17/12/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso il rigetto dell'appello contro la sentenza che aveva dichiarato inammissibile il ricorso volto all'annullamento di avviso di accertamento, iscrizione a ruolo e cartella di pagamento relativi al 2005. La ricorrente contestava la validita della notifica dell'avviso di accertamento: sosteneva che, non essendo stata possibile la notifica alla persona giuridica, la notifica doveva essere fatta alla persona fisica che rappresenta l'ente ai sensi dell'art.145 c.p.c., e che l'applicazione dell'art.60 d.P.R. n.600/1973 e la procedura utilizzata violavano gli obblighi di garanzia del contribuente (art.6 Statuto dei Diritti del Contribuente e principi costituzionali). Denunciava inoltre la mancata affissione all'albo comunale e, come terzo motivo, la conseguente decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto valida la notifica poiche il messo aveva attestato (con valore fino a querela di falso) che la sede legale risultava ancora nel Comune di Capriate San Gervasio; non avendo trovato persone incaricate a ricevere, il messo ha eseguito la procedura per irreperibilita prevista dall'art.140 c.p.c. (deposito presso la casa comunale, affissione dell'avviso sulla porta della sede e invio di raccomandata), procedura che la Corte ha qualificato comunque piu garantista rispetto alla forma semplificata prevista dall'art.60, comma 1, lettera e) del d.P.R. n.600/1973. La Corte ha escluso la fondatezza delle censure sulla legittimita costituzionale e ha ritenuto assorbita la questione della decadenza dell'Amministrazione. Condanna la ricorrente alle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate (liquidate in euro 4.000,00 oltre spese), e dispone eventuale obbligo di versamento aggiuntivo del contributo unificato ai sensi dell'art.13 d.P.R. 115/2002. Decisione resa in pubblica udienza il 28/01/2020; provvedimento sottoscritto dal solo Presidente per impedimento dell'estensore.
Norme richiamate
art. 140 c.p.c.
procedura per irreperibilita: deposito presso la casa comunale, affissione dell'avviso e spedizione di lettera raccomandata
Normalmente applicabile alle persone fisiche; nella fattispecie la Corte ha ritenuto la procedura concretamente eseguita piu garantista rispetto alla forma semplificata prevista per gli atti tributari e quindi idonea a garantire la conoscenza dell'atto.
art. 145 c.p.c.
notifica alla persona fisica che rappresenta l'ente quando non e possibile la notifica alla persona giuridica
La ricorrente ha invocato l'obbligo di notifica al rappresentante fisico; la Corte ha rilevato pero che, con il domicilio risultante agli atti e la procedura seguita, la notifica al domicilio fiscale e la procedura applicata sono state ritenute valide.
art. 60 d.P.R. 29/9/1973 n.600, comma 1, lettera e)
deposito dell'atto presso la casa comunale e affissione dell'avviso nell'albo comunale
Disciplinando la notifica semplificata per gli atti tributari al domicilio fiscale, impone l'onere di comunicazione al contribuente; la Corte ha osservato che, anche se avrebbe potuto applicarsi la forma semplificata, la procedura effettivamente usata (compreso l'invio di raccomandata) era non meno garantista.
art. 6, Statuto dei Diritti del Contribuente
principi di collaborazione e di ga- ranzia della conoscenza degli atti tributari
La ricorrente ha invocato gli obblighi di collaborazione e certezza della conoscenza; la Corte non ha ritenuto violati tali principi alla luce della procedura effettivamente adottata e della responsabilita del contribuente di comunicare il domicilio fiscale.
artt. 3, 24 e 97 Costituzione
La ricorrente ha prospettato questioni di violazione costituzionale (disparita di trattamento, accesso alla giustizia, imparzialita della pubblica amministrazione). La Corte ha respinto le censure ritenendo la procedura compatibile con i principi costituzionali.
art. 13 d.P.R. 30/5/2002 n.115, comma 1 quater
regole sul contributo unificato e successive aggiunte
La Corte ha disposto l'eventuale obbligo per la ricorrente di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi della norma citata.
art. 132, comma 3 c.p.c.
possibilita di sottoscrizione del provvedimento da parte del solo Presidente per impedimento dell'estensore
La Corte ha annotato che il provvedimento e sottoscritto dal solo Presidente per impedimento dell'estensore, ai sensi della norma.
Massime di principio
- La notifica degli atti tributari si basa sul domicilio fiscale risultante agli atti e sull'obbligo del contribuente di comunicare variazioni: il mancato aggiornamento legittima l'Amministrazione a notificare al domicilio fiscale per ultimo noto.
- La forma semplificata prevista dall'art.60 d.P.R. n.600/1973 non esclude altre modalita di notificazione piu garantiste; una procedura che comprenda invio di raccomandata e atti di deposito/affissione puo essere considerata idonea a garantire la conoscenza dell'atto.
- La procedura di notifica e la relazione del messo notificatore fanno fede fino a querela di falso: il contribuente deve allegare elementi concreti per contestarne la veridicita.
- La giurisprudenza ammette che, se la notifica seguita e piu favorevole al destinatario rispetto alla forma prevista, la sua validita puo essere confermata anche se la modalita ordinaria non e stata seguita alla lettera.
- Le censure di illegittimita costituzionale della disciplina delle notifiche tributarie hanno scarse probabilita di successo quando dall'istruttoria risulti che la procedura adottata ha effettivamente garantito la conoscenza dell'atto.
- In situazioni analoghe e consigliabile al contribuente dimostrare tempestivamente l'effettivo trasferimento e la comunicazione del nuovo domicilio fiscale agli uffici competenti (registro imprese e amministrazione finanziaria) per evitare notifiche considerate valide al domicilio precedente.
- Se si contesta una notifica, raccogliere e documentare subito prove di irreperibilita del soggetto, ricezione/non ricezione di raccomandate, iscrizioni anagrafiche e comunicazioni ufficiali puo essere decisivo per impugnare con successo.
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